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Disposizioni anticipate di trattamento – D.A.T. (testamento biologico)

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Raccolta delle volontà e indicazioni del fiduciario

La legge sul testamento biologico, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”) è in vigore dal 31 gennaio 2018.

Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere  le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".

Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Le DAT, come disciplinate dalla Legge 219/2017, delineano solo i trattamenti durante la vita del disponente, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Non riguardano, invece, le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l'affidamento dell'urna cineraria.

Come esprimere le DAT

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata "disponente" può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - DAT".
Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.

Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Indicazioni utili sulle DAT

  • ​I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le DAT;

  • le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;

  • le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito;

  • le DAT sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;

  • le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;

  • nel caso non fosse possibile rendere una dichiarazione scritta, le Dat possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente  il supporto utilizzato per la  memorizzazione. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta;

  • l'interessato potrà esprimere la DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:

- i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Valdagno);

- l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);

- il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;

- data e firma.

Dove e come depositare le DAT

Le DAT vanno consegnate personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile, Via San Lorenzo n. 4, esclusivamente su appuntamento.

L'ufficio può essere contattato ai seguenti numeri: 0445 428161 - 428163 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 e anche il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30) , oppure tramite email all'indirizzo servizi_demografici@comune.valdagno.vi.it.

All’appuntamento concordato il disponente deve presentarsi munito di:

  • documento identificativo, in corso di validità;

  • tessera sanitaria/codice fiscale;

  • atto/scrittura contenente la DAT e relativa fotocopia;

  • fotocopia documento identificativo, in corso di validità, del fiduciario se nominato

  • dichiarazione di deposito della DAT (vedi modulo qui sotto)

  • accettazione dell'incarico da parte del fiduciario se nominato (vedi modulo qui sotto).

Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare l'apposito modulo (vedi sotto).
Alla consegna il modulo viene protocollato e  viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

Attenzione: le dichiarazioni di trattamento sul fine vita e indicazione del fiduciario, raccolte dal Comune di Valdagno e ricevute dalla Segreteria Generale prima dell'entrata in vigore della Legge n. 219/2017 rimangono tuttora valide.

 

Normativa: Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Telefono: 0445 428161

Email: demografici@comune.valdagno.vi.it

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