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Denunce di nascita

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Alla nascita del figlio va effettuata la relativa denuncia di nascita. Il figlio viene sempre iscritto anagraficamente nel comune di residenza della madre.

Modalità di richiesta    
La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:

  • presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio Stato Civile del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
  • presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).

Allegati da presentare    

  • documento di identità valido del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.

Spese del richiedente    
Il servizio è gratuito.

Figli nati dentro il matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio
Per i FIGLI NATI DENTRO IL MATRIMONIO  la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, oppure dalla madre o da un loro procuratore speciale o dal medico o dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

Scelta del nome da imporre al bambino
La legge impone dei limiti nella scelta del nome da attribuire al neonato: è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Anagrafe e dallo Stato Civile. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione dei divieti di cui sopra, l'Ufficiale dello Stato civile, dopo avere avvertito l'interessato, formerà l'atto di nascita e darà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini dell'avvio del procedimento di rettifica.

Cognome del bambino
Il bambino assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori, essi possono decidere di comune accordo il cognome da attribuire al bambino. La scelta può essere tra:
  • solo cognome paterno
  • doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome materno

  • Cognome del bambino nato da genitori entrambi stranieri
    Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell'art. 24 della L. 218/1995.

    Tempi
    Immediato

    Note
    l'Ufficio Stato Civile provvede al rilascio del codice fiscale del neonato dopo alcuni giorni dalla denuncia di nascita.

    Casi particolari

    • nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
    • nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
    • nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
    • nel caso di bimbo nato in Italia
    • da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.

    Normativa di riferimento

    • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
    • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
    • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative;
    • D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero";
    • L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

     

    Telefono: 0445 428162 - 428163

    Email: demografici@comune.valdagno.vi.it

    Dipende da

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