Piante e siepi poste su terreni confinanti le strade
Si ricorda che i Cittadini proprietari di terreni confinanti con le strade, qualora sui terreni di loro proprietà e lungo il confine della strada vi siano siepi o piante, hanno l'obbligo di:
- mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la strada;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
- provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale.
Queste disposizioni sono stabilite dall'art. 29 del Codice della Strada che prevede anche l'applicazione di sanzioni a carico di coloro che non le rispettano.
La mappa e l'elenco delle strade provinciali interessate sono consultabili sul sito di Vi.abilità s.r.l. all'indirizzo: https://www.vi-abilita.it/rete-stradale/