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Piante e siepi poste su terreni confinanti le strade

Si ricorda che i Cittadini proprietari di terreni confinanti con le strade, qualora sui terreni di loro proprietà e lungo il confine della strada vi siano siepi o piante, hanno l'obbligo di:

  • mantenere le siepi e le alberature in modo da non restringere o danneggiare la strada;
  • tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità, dalla distanza e dall'angolazione necessarie;
  • provvedere alla rimozione nel più breve tempo possibile, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale.


Queste disposizioni sono stabilite dall'art. 29 del Codice della Strada che prevede anche l'applicazione di sanzioni a carico di coloro che non le rispettano.

Nell’ipotesi in cui gli interessati non procedano autonomamente secondo quanto previsto per legge (al taglio delle piante e delle siepi, ai lavori di taglio e/o alla potatura, alla rimozione dalla sede stradale), gli interventi necessari potranno essere eseguiti d'ufficio senza alcuna ulteriore comunicazione e con addebito delle spese ai proprietari dei terreni confinanti interessati.

La mappa e l'elenco delle strade provinciali interessate sono consultabili sul sito di Vi.abilità s.r.l. all'indirizzo: https://www.vi-abilita.it/rete-stradale/

 

Ordinanza regionale n. 367 del 2020

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