Strumenti personali
» Notizie » Nuovi bonus per servizi di baby-sitting, per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
Azioni sul documento

Nuovi bonus per servizi di baby-sitting, per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

È possibile presentare la domanda per i nuovi bonus per i servizi di:

  • baby-sitting
  • iscrizione ai centri estivi
  • servizi integrativi per l’infanzia
 

Chi può presentare la domanda?

  • coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente, così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020.
  • coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.


Entrambi i genitori devono lavorare e non possono essere percettori di prestazioni Covid-19 (es. cassa integrazione)

Si conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia; inoltre, con riferimento all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

 

Tutte le informazioni relative alle
Modalità di erogazione del bonus di baby-sitting
Modalità di compilazione e presentazione della domanda

si trovano alla pagina INPS Servizi

Contenuti correlati