Unioni Civili
Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art. 1, dai commi dall' 1 al 35, della Legge 20 maggio 2016 n. 76.
Requisiti dei richiedenti
I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l'interesse di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.Impedimenti
a) La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) L'interdizione di una delle parti per infermità di mente (art. 85 codice civile). Se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) La sussistenza tra le parti di vincoli di parentela, affinità, adozione (articolo 87, primo comma, del codice civile); non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
d) La condanna definitiva di
un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi
sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte (art. 88 codice civile);
Documenti (cittadini italiani)
Presso l'Ufficio Stato Civile verrà concordata la data di costituzione dell'Unione Civile.
Documenti (cittadini stranieri)
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, oltre che la richiesta disponibile in fondo alla pagina, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Vicenza, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.
Regime patrimoniale dell’unione civile
All’atto della costituzione dell’unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Eventuale scelta del cognome comune dell’unione civile
L'art. 4 del DPCM n. 144/2016 consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell’unione civile e non ha valore anagrafico. Il cognome comune dell’unione civile diventa, pertanto, un semplice “cognome d’uso”, non comportando variazioni anagrafiche.
Costituzione dell'unione civile
Gli sposi devono presentarsi nel luogo
della costituzione dell'unione civile il giorno stabilito, con due testimoni maggiorenni (possono essere parenti dei contraenti), tutti muniti di valido documento di identità.
I dati
anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'Ufficio Stato Civile prima
della data prefissata per la costituzione dell'unione civile e confermati il giorno
precedente al numero di tel 0445/428162 oppure 428163.
Luogo, giorni e costi della costituzione dell'ubione civile
Per
i giorni, gli orari e di costi, si veda la deliberazione di Giunta
Comunale n. 120 dell'11/07/2023, disponibile a fondo pagina.
La
data e l'orario vanno concordati, in anticipo, con la segreteria del
Sindaco (0445 428212). Per le celebrazioni fuori dall'orario d'ufficio e
nei giorni festivi, va inoltrata richiesta scritta al Sindaco del
Comune.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono
i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco
all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le
parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire
ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle
parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n. 2) lett. a), c), d), e) della legge 1.12.1970 n. 898). Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
- per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile;
- per rettificazione di sesso
Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero
L’art. 8, comma 3, del DPCM n. 144/2016 stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione, l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. A fondo pagina è disponibile il modulo di richiesta di trascrizione.
N.B. Per chi ha già contratto all’estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.
Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.
Normativa di riferimento
- LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (GU n.118 del 21-5-2016)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144 "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76" (GU n.175 del 28-7-2016)
Telefono: 0445 428163 - 0445 428162
Email: demografici@comune.valdagno.vi.it