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Costituzione convivenza di fatto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata fra due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,  residenti nel Comune , coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Diritti e doveri

  • godimento dei diritti previsti dall'ordinamento penitenziario per i coniugi (art. 1 comma 38)
  • in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39)
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per l'assunzione di decisioni in materia di salute o, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
  • nel caso di decesso del proprietario dell'immobile di comune residenza , il convivente superstite può continuare a vivere nell'abitazione per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili (art. 1, commi 42 e 43)
  • diritto a subentrare nel contratto di locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
  • rilevanza della convivenza di fatto nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1 comma 45)
  • estensione al convivente della disciplina relativa all'impresa familiare (art. 1 comma 46)
  • legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno (art. 1 commi 47 e 48)
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto (art. 1 commi da 50 a 64)
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, diritto agli alimenti per il convivente  che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1 comma 65)
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49)
Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica nel Comune di Valdagno, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione disponibile in fondo alla pagina.
In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e consegnata all'Ufficio Anagrafe allegando fotocopia di un valido documento di identità.

 Accertamento dei requisiti

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (assenza di impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016)

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se l'Ufficio Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

  • se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente). Lo scioglimento della convivenza verrà effettuato automaticamante dall'Ufficio Anagrafe;

  • nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;

  • qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

  • decesso di uno dei contraenti

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, disponibile in fondo alla pagina, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme (forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato). Anche la modifica e la risoluzione del contratto devono essere trasmesse all'Ufficio Anagrafe per la registrazione.

Costo

La costituzione e lo scioglimento della convivenza di fatto all'Ufficio Anagrafe sono gratuiti.

Certificazione

Il rilascio dell'eventuale certificazione da parte dell'Ufficio Anagrafe, segue la norma generale relativa all'applicazione del bollo secondo l'uso come indicato nel DPR 642/1972.



Normativa di riferimento

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.

  • Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"

 

Telefono: 0445 428171

Email: demografici@comune.valdagno.vi.it

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