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autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

L'AUTOCERTIFICAZIONE

Cos'è

E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i concessionari e gestori di Pubblici Servizi e con i privati che vi consentano. Tale dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti i certificati anagrafici e di Stato Civile e la sottoscrizione in essa contenuta non richiede alcuna autenticazione da parte del Pubblico Ufficiale. Essa può essere redatta su un semplice foglio di carta o sui modelli predisposti dall’Ente e non è necessario che la firma venga apposta in presenza dell’impiegato.

Cosa si può autocertificare

1.  la data e il luogo di nascita

2.  la residenza

3.  la cittadinanza

4. il godimento dei diritti civili e politici

5. lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, stato libero)

6. lo stato di famiglia

7.  l’esistenza in vita

8. la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

9. l’iscrizione in Albi, registri o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni

10. l'appartendenza a ordini professionali

11. i titoli di studio acquisiti, gli esami sostenuti

12. le qualifiche professionali possedute,  i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

13. la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

14. l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto

15. il codice fiscale, la partita IVA, e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria  inerente all’interessato

16. lo stato di disoccupazione

17. la qualità di pensionato e la categoria di pensione

18. la qualità di studente

19. la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di  tutore, di curatore e simili

20. l’iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

21. le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

22. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

24. di non essere l'Ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

25. la qualità di vivenza a carico

26. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello Stato Civile

27. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato

Acquisizione d'Ufficio dei dati o dei documenti

Nel caso in cui l’interessato non voglia o non sia in grado di avvalersi dell’autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Pubblica Amministrazione sono sempre acquisiti d’ufficio dall’Amminitrazione procedente, anche a mezzo fax o tramite altri strumenti telematici o informatici. Quest’ultima  potrà inoltre estrapolare tali dati o notizie direttamente da altri documenti in possesso dell’interessato (documenti d’identità, passaporto, patente di guida, ecc..) (art. 7 D.P.R. 403/98). In linea di principio, pertanto, tutte le Pubbliche Amministrazioni non possono chiedere al cittadino alcun tipo di certificato.

Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere!

L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. Le dichiarazioni mendaci sono puniti con severe sanzioni penali. Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Dov'è utilizzabile

L’autocertificazione è utilizzabile nei rapporti con tutte le Amministrazioni Pubbliche (ossia con i Ministeri, le Questure, le Prefetture, gli Enti parastatali, i Comuni, le Province, le Regioni, gli Uffici finanziari, le Poste Italiane, le Comunità Montane, le Aziende Sanitarie Locali, gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, l’Ufficio del Registro, la Motorizzazione Civile, l'INPS, l'INAIL, l’A.C.I., il PRA, l’Ufficio Provinciale del Lavoro, la Camera di Commercio, il CONI, il Genio Civile, l’Ispettorato dell’Agricoltura, I.A.C.P. ecc..), con i concessionari o gestori di pubblici servizi, (ad esempio la Telecom, l’Enel, le Aziende Municipalizzate, i Consorzi, le Aziende di trasporto pubblico, le Ferrovie, le società aeroportuali, ecc...) e con i privati.

Come comportarsi in caso di rifiuto

Il Pubblico Ufficiale o il Funzionario dell’Ufficio Pubblico non può rifiutarsi di accettare  l’autocertificazione. Gli impiegati inadempienti incorrono nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice Penale (Omissione di atti d’ufficio).

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica. Ottenuti i dati, dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione e segnalare l’inadempienza al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 00187 Roma. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta  il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni. La procedibilità è d’Ufficio e pertanto non sono richieste querele o istanze.

MODULISTICA:

modello autocertificazione generico 

modulo autocertificazione residenza

modulo autocertificazione stato di famiglia

modulo autocertificazione residenza e stato di famiglia

modulo autocertificazione nascita

 

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Cos'è

E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, relativamente a stati, qualità personali o fatti non autocertificabili (ossia non ricompresi nell'elenco di cui sopra).

Cosa si può autocertificare

Si possono dichiarare:

  • stati, fatti o qualità personali di cui l'interessato è a diretta conoscenza, non autocertificabili (ad es: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile, ecc..)

  • stati, fatti o qualità personali relativi a soggetti diversi dal sottoscrittore, di cui questo abbia diretta conoscenza
  • la diretta conoscenza del fatto che la copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione, ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, oppure la copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente conservati dai privati, sono conformi agli originali cui si riferiscono.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) o impegni per il futuro. Non si può utilizzare tale dichiarazione nemmeno per certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Dove può essere utilizzata

Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con: le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici (poste, enel, telecom, ecc..), i privati.

Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è rivolta ad una Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti di pubblici servizi, la firma del dichiarante non va autenticata dal pubblico ufficiale. In questo caso l'interessato deve:

a) allegare una copia  non autenticata del documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta, via fax o per via telematica)  oppure

b) firmare la dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

La firma del dichiarante va invece autenticata dal pubblico ufficiale quando la dichiarazione deve essere presentata ad un privato, oppure ad una Pubblica Amministrazione per la riscossione di benefici di carattere economico.

Cosa è necessario fare

La persona maggiorenne che deve autenticare la firma su una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

  • un documento di riconoscimento valido
  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente compilata in ogni sua parte (la firma, invece, deve essere apposta dinanzi al funzionario dell'Anagrafe)
Attenzione a non effettuare dichiarazioni false!

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazioni non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Costo

La dichiarazione è  gratuita se è destinata ad una Pubblica Amministrazione (la firma non va autenticata).  Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati è necessario pagare l'imposto di bollo per l'autentica di firma con una marca da bollo di euro 16,00 e euro 0,52 di diritti.

Tempi di rilascio

Il rilascio è immediato.

MODULISTICA:

 

Normativa: D.P.R. 28-12-2000, n. 445

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