Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge n. 13 del 1989
Le domande vanno presentate entro giovedì 1 marzo di ogni anno
La legge n.13/1989 eroga contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi sono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli dell'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.
L'entità del contributo erogato sarà determinato sulla base delle spese sostenute e comprovate e fino ad un massimo di € 7.101,28.
Chi può beneficiare del contributo.
1. I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti,
2. coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente,
3. i condomini dove risiedono le suddette categorie di beneficiari,
4. i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.
N.B. I lavori dovranno essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.
Documentazione da presentare.
Domanda in carta da bollo entro I° marzo di ogni anno con:
• certificato medico originale in carta libera attestante l'handicap,
• certificato ULSS (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale o parziale,
• preventivo di spesa,
• autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento edilizio qualora quest'ultimo ricada in un alloggio concesso in locazione,
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità.