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Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Legge n. 13 del 1989

Le domande vanno presentate entro giovedì 1 marzo di ogni anno

La legge n.13/1989 eroga contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, dove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi sono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli dell'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.
L'entità del contributo erogato sarà determinato sulla base delle spese sostenute e  comprovate e fino ad un massimo di € 7.101,28.

Chi può beneficiare del contributo.

1.    I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti,
2.    coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente,
3.    i condomini dove risiedono le suddette categorie di beneficiari,
4.    i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.
N.B. I lavori dovranno essere  eseguiti dopo la presentazione della domanda.

Documentazione da presentare.

Domanda in carta da bollo entro I° marzo di ogni anno con:
•    certificato medico originale in carta libera attestante l'handicap,
•    certificato ULSS (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale o parziale,
•    preventivo di spesa,
•    autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento edilizio qualora quest'ultimo ricada in un alloggio concesso in locazione,
•    fotocopia di un documento di identità in corso di validità.