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Matrimonio

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I cittadini, italiani o stranieri, che hanno deciso di sposarsi con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio nel proprio Comune di residenza, se è il medesimo, o in uno dei due, se diverso.

Nel caso entrambi i futuri sposi siano cittadini italiani residenti all’estero, la pubblicazione di matrimonio va richiesta all’Autorità diplomatico-consolare italiana all’estero. Se, invece, uno dei due futuri sposi, italiano, è residente all’estero e l’altro, sempre italiano, è residente in Italia, la pubblicazione può essere richiesta all’Autorità diplomatico-consolare italiana all’estero, oppure al Comune italiano.

La pubblicazione di matrimonio richiede due fasi:

 FASE ISTRUTTORIA
Gli sposi, o uno solo di loro, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento. Si raccomanda di prendere appuntamento con l'Ufficio telefonando ai numeri 0445 428162 - 428163, oppure inviando una mail a: demografici@comune.valdagno.vi.it

La comunicazione dei dati relativi a ciascuno degli sposi può avvenire utilizzando il modello a disposizione presso l’Ufficio Stato Civile e a fondo pagina. Il modello deve essere compilato con i dati di entrambi gli sposi e consegnato all'ufficio Stato Civile, il quale provvede all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio. Acquisiti i documenti necessari, gli sposi prenderanno contatti con l’Ufficio Stato Civile per concordare la data delle pubblicazioni matrimoniali.

PUBBLICAZIONE
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio Stato Civile e in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio. Al momento della pubblicazione, gli sposi dovranno comunicare la scelta del regime patrimoniale dei beni.

Allegati da presentare    
Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati. Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.

  • MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto acattolico.
  • DONNA DIVORZIATA: ai sensi dell’art. 89 del c.c., la donna divorziata si può risposare solamente dopo che siano trascorsi 300 giorni dalla data dello scioglimento, della nullità, o della cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, salvo dispensa richiesta al Tribunale Civile. Sono comunque esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
  • SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
  • SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
  • SPOSI STRANIERI:
    • per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia, esente da legalizzazione;
    • per i cittadini australiani e statunitensi: 1) dichiarazione giurata, resa dall'interessato presso il consolato straniero in Italia, da cui risulti che, secondo le leggi dello stato di appartenenza, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. La dichiarazione va legalizzata in Prefettura, 2) documenti rilasciati dalle competenti autorità all'estero dai quali risulti il nulla osta al matrimonio. Se l'interessato è impossibilitato a presentare detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al punto 1, un atto notorio, alla presenza di due testimoni, davanti alla Cancelleria del Tribunale, oppure davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese, può contrarre matrimonio ;
    • per i cittadini di altra cittadinanza "Nulla osta alla celebrazione del matrimonio, ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile",  rilasciato dall’Autorità Consolare straniera in Italia e legalizzato dalla Prefettura, oppure rilasciato dall’Autorità competente del proprio paese d’origine e legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.


Il NULLA-OSTA NON PUO’ ESSERE SOSTITUITO né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’Autorità del Paese di origine, né dall’autocertificazione, né da altri certificati.

Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

Non occorre la legalizzazione se il documento è rilasciato dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi ed Aruba), Portogallo, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

I documenti stranieri provenienti dai seguenti Paesi sono invece sottoposti, anziché alla legalizzazione, alla c.d. “Apostille”.

Spese del richiedente    
Per l'atto di pubblicazione è necessaria una marca da bollo da 16,00 €, se gli sposi hanno la residenza nello stesso Comune. In caso contrario, due marche da 16,00 €.

Note, tempi e link utili    
L’atto di pubblicazione di matrimonio deve essere pubblicato nei Comuni di residenza di entrambi gli sposi e rimane esposto per 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 giorni e non dopo il 180° giorno dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Trascorsi i 180 giorni senza che il matrimonio sia stato celebrato, la procedura di richiesta di pubblicazione deve essere ripetuta.

In caso di matrimonio religioso, gli sposi, dopo il 4° giorno dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione, devono ritirare, all'ufficio Stato Civile, il certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al ministro di culto che celebrerà il matrimonio.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

MATRIMONIO CON RITO RELIGIOSO E MATRIMONIO CONCORDATARIO

Descrizione
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.

Trascrizione
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'Ufficio Stato Civile del Comune. Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.

MATRIMONIO CON RITO CIVILE


Descrizione
Gli sposi devono presentarsi nel luogo della celebrazione il giorno stabilito al momento della richiesta della pubblicazione, con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi), tutti muniti di valido documento di identità.
I dati anagrafici dei testimoni vanno comunicati all'Ufficio Stato Civile prima della data di celebrazione del matrimonio, e confermati il giorno precedente il matrimonio al numero di tel 0445/428162 oppure 428163.

Luogo, giorni e costi della celebrazione
Per i giorni, gli orari e di costi, si veda la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 dell'11/07/2023, disponibile a fondo pagina.

La data e l'orario vanno concordati, in anticipo, con la segreteria del Sindaco (0445 428212). Per le celebrazioni fuori dall'orario d'ufficio e nei giorni festivi, va inoltrata richiesta scritta al Sindaco del Comune.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di affissione delle pubblicazioni. Trascorsi i 180 giorni senza che il matrimonio sia stato celebrato, la procedura di richiesta di pubblicazione deve essere ripetuta.

 

REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI


All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni).

  • MATRIMONIO CIVILE
    La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante.
    Può riguardare la scelta di regime della separazione dei beni (art. 162 codice civile) oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 30 c. 1 L. 218/1995.
  • MATRIMONIO RELIGIOSO
    La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante. In mancanza di alcuna dichiarazione il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi, è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile).
    Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzione matrimoniale con atto notarile in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso è il notaio che trasmette l'atto al comune per l'annotazione nell'atto di matrimonio).



Telefono: 0445 428162 - 428163

Email: demografici@comune.valdagno.vi.it

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