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Autocertificazione

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Autocertificazione

La legge consente al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a fatti, stati e qualità personali. All’Ufficio Anagrafe sono a disposizione i modelli di autocertificazione.

Cosa si può autocertificare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • stato di famiglia;
  • godimento diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio/a;
  • decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

Chi può utilizzare l’autocertificazione:

  • cittadini italiani e dell'Unione europea;
  • persone giuridiche, società di persone, Pubbliche Ammministrazioni, Enti, comitati e associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
  • cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.

La dichiarazione va firmata dal cittadino interessato e non va autenticata. Nell'interesse di chi si trova in una situazione di impedimento per ragioni di salute, la dichiarazione può essere resa dal suo coniuge o dai suoi parenti, fino al terzo grado di parentela.

 Vantaggi:

  • è esente da imposta di bollo ed è completamente gratuita;
  • è definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce;
  • è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano
  • può essere presentata anche da un’altra persona o inviata via fax o per via telematica
  • evita di recarsi agli sportelli dell’Anagrafe. Essa, infatti, può essere compilata a casa e non necessita di alcuna autenticazione da parte dei funzionari dell’Ufficio Anagrafe

È espressamente vietato alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di richiedere certificati in sostituzione delle autocertificazioni.

L'esibizione del DOCUMENTO DI IDENTITÀ valido, per i dati che contiene, (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile) ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati. È pertanto prevista la registrazione dei dati attraverso l'acquisizione della fotocopia non autenticata del documento.

Può accadere che per motivi diversi non si riesca a rendere l'autocertificazione. Su semplice richiesta del cittadino gli Enti debbono provvedere ad acquisire d'ufficio i documenti che necessitano per istruire la pratica, richiedendoli agli altri Enti dove sono depositati. L'impiegato che si rifiuti viola i propri doveri d'ufficio: da ciò possono derivare sanzioni disciplinari o addirittura penali.

In caso di dichiarazione mendace, si incorre in sanzioni penali e si perde l'eventuale beneficio ottenuto. Le Amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare controlli a campione sulla verità delle dichiarazioni rese ai cittadini. Quindi si deve compilare il documento con la massima esattezza e precisione, onde evitare di incorrere in sanzioni penali.

 

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

I fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (vedi sopra) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Viene estesa la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione.

Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione e a gestori o esercenti di pubblici servizi, la firma non è soggetta ad autentica, viene sottoscritta davanti al dipendente addetto oppure presentata da un'altra persona o inviata via fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che ha firmato.

La firma va invece autenticata quando la dichiarazione deve essere presentata ad un privato oppure quando va presentata ad una Pubblica Amministrazione per la riscossione di benefici di carattere economico.

La persona maggiorenne che deve autenticare la firma su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

Documenti:

  • un valido documento di riconoscimento
  • dichiarazione sostitutiva debitamente compilata (la firma deve essere apposta dinanzi al funzionario dell’Anagrafe)

Validità:

Costo:  se è in carta libera  € 0,25, se è in bollo € 0,51 più la marca da bollo da € 14,62

Tempi di rilascio: immediata

Note:
Sono abilitati ad autenticare le firme: il funzionario competente a ricevere la documentazione, il notaio, il cancelliere, il segretario comunale, il funzionario incaricato dal Sindaco.

Non è possibile autenticare all'Ufficio Anagrafe qualsiasi atto o dichiarazione, ma solo quelli per i quali è espressamente prevista, da una disposizione normativa, la competenza dei funzionari incaricati dal Sindaco.

Ad esempio gli ufficiali d'anagrafe non possono autenticare la firma in contratti, assunzioni di impegno o intenzioni future, accettazioni o rinunce di incarico, mandati, procure etc.. Per tali atti bisogna rivolgersi ad un notaio.

 

Nel caso in cui la persona non fosse in grado di firmare (ad es. analfabeta) o fosse affetto da un impedimento fisico (es. paresi agli arti) il pubblico ufficiale dell'anagrafe accertatosi della sua identità raccoglierà la sua dichiarazione. L'impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere.