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Regolamento

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 - Istituzione

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto è istituita presso l'Amministrazione Comunale di Valdagno la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne per favorire una cultura di parità a partire dalla famiglia e dalla scuola.

2. La Commissione svolge funzioni consultive a favore degli organi comunali.

Art. 2 - Adempimenti

1. La Commissione presenta al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno e comunque non oltre i termini di redazione del bilancio di previsione, la relazione sull'attività svolta e le proposte di programma del nuovo anno. La Giunta propone, in sede di formazione del bilancio, un fondo da destinare alle iniziative in materia di pari opportunità tra uomo e donna, determinando priorità e mezzi per attuarle.

Art. 3 - Funzioni

1. La Commissione, in collegamento con l'analoga Commissione Regionale e con gli altri organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello nazionale, regionale e territoriale, formula proposte finalizzate a:
a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile;
b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento di organismi ed Enti pubblici (enti locali - UU.SS.LL. - scuole - ecc.);
c) favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso e la ricollocazione delle donne al lavoro e incrementare le opportunità di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale della donna stessa, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;
d) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna individuando le manifestazioni anche dirette di discriminazione;
e) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promossa dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione.

Art. 4 - Composizione

1. La Commissione è composta da:
a) tre membri eletti dal consiglio comunale, anche fuori dal proprio seno, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;
b) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali;
c) due rappresentanti delle associazioni e dei movimenti femminili di volontariato locali, designati dagli stessi o dalla loro struttura di coordinamento, di cui possibilmente uno in rappresentanza degli extracomunitari;
d) due rappresentanti delle forze produttive locali (industriali, commercianti, artigiani, coltivatori diretti e liberi professionisti).

2. Il Sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere b), c), d), fra i designati dagli organismi medesimi.

Art. 5 - Presidenza

1. La Commissione nella sua prima seduta convocata dal Sindaco elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

2. Se nessun candidato riporta la maggioranza assoluta, è eletto Presidente colui che riporta il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Art. 6 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni volta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Commissione. I suoi membri possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha facoltà di invitare degli esterni in qualità di esperti.

Art. 7 - Funzionamento amministrativo

1. La Commissione ha sede presso il Comune di Valdagno e per l'espletamento delle sue funzioni amministrative si avvale di personale della segreteria della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino.

Art. 8 - Rinvio


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiama il vigente regolamento delle commissioni consiliari.

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lI presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 12 ottobre 1998, ricevuta dal CO.RE.CO. il 14 ottobre 1998 al n. 2129, esecutiva il 16 novembre 1998.
E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 16.11.1998 al 2.12.1998.
In vigore il 3 dicembre 1998.
Successivamente modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 66/2006. In vigore il 04.01.2007