
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
Art. 1 - Istituzione
1. In attuazione dell'articolo 6
dello Statuto è istituita presso l'Amministrazione Comunale di Valdagno
la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e
donna in campo economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che
di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle
donne per favorire una cultura di parità a partire dalla famiglia e dalla
scuola.
2. La Commissione svolge funzioni
consultive a favore degli organi comunali.
Art. 2 - Adempimenti
1. La Commissione presenta al Sindaco
entro il 30 settembre di ogni anno e comunque non oltre i termini di redazione
del bilancio di previsione, la relazione sull'attività svolta e le proposte
di programma del nuovo anno. La Giunta propone, in sede di formazione del bilancio,
un fondo da destinare alle iniziative in materia di pari opportunità
tra uomo e donna, determinando priorità e mezzi per attuarle.
Art. 3 - Funzioni
1. La Commissione, in collegamento
con l'analoga Commissione Regionale e con gli altri organismi preposti alla
realizzazione delle parità a livello nazionale, regionale e territoriale,
formula proposte finalizzate a:
a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della
donna e sui problemi relativi alla condizione femminile;
b) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive definite con specifici
programmi di intervento di organismi ed Enti pubblici (enti locali - UU.SS.LL.
- scuole - ecc.);
c) favorire e promuovere progetti ed interventi diversificati intesi ad espandere
l'accesso e la ricollocazione delle donne al lavoro e incrementare le opportunità
di formazione, di riqualificazione e di progressione professionale della donna
stessa, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;
d) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile
e sull'immagine della donna individuando le manifestazioni anche dirette di
discriminazione;
e) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative
riguardanti la condizione femminile promossa dalla Regione, dalla Provincia,
dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione
sulla legislazione inerente le donne attraverso i mezzi di comunicazione.
Art. 4 - Composizione
1. La Commissione è composta
da:
a) tre membri eletti dal consiglio comunale, anche fuori dal proprio seno, di
cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;
b) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni
sindacali;
c) due rappresentanti delle associazioni e dei movimenti femminili di volontariato
locali, designati dagli stessi o dalla loro struttura di coordinamento, di cui
possibilmente uno in rappresentanza degli extracomunitari;
d) due rappresentanti delle forze produttive locali (industriali, commercianti,
artigiani, coltivatori diretti e liberi professionisti).
2. Il Sindaco provvede alla nomina
dei rappresentanti degli organismi di cui alle lettere b), c), d), fra i designati
dagli organismi medesimi.
Art. 5 - Presidenza
1. La Commissione nella sua prima
seduta convocata dal Sindaco elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta
dei suoi componenti il Presidente.
2. Se nessun candidato riporta la
maggioranza assoluta, è eletto Presidente colui che riporta il maggior
numero di voti nella seconda votazione.
Art. 6 - Convocazione
1. La Commissione è convocata
dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni volta lo richieda un terzo
dei suoi componenti.
2. La Commissione dura in carica
fino alla scadenza del consiglio comunale, restando prorogate le sue funzioni
sino all'insediamento della nuova Commissione. I suoi membri possono essere
riconfermati.
3. La Commissione ha facoltà
di invitare degli esterni in qualità di esperti.
Art. 7 - Funzionamento amministrativo
1. La Commissione ha sede presso
il Comune di Valdagno e per l'espletamento delle sue funzioni amministrative
si avvale di personale comunale dei Servizi sociali.
Art. 8 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto
dal presente regolamento si richiama il vigente regolamento delle commissioni
consiliari.
Comune di Valdagno
, 06/10/2005
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