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INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI clicca qui
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13/04/2005
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Date
versamento seconda e terza rata |
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L'importo dell'oblazione deve
essere versato entro:
- seconda rata 31 maggio 2005
- terza rata 30 settembre 2005
L'importo dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato
entro:
-seconda rata 31 maggio 2005
- terza rata 30 settembre 2005
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato
entro il 31 dicembre 2006.
Si ricorda inoltre che la domanda di definizione degli illeciti edilizi
deve essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della
documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del
relativo frazionamento ;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
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| 02/12/2004
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Incremento
oneri accessori (L.R n. 21 del 5/11/2004) |
| Si comunica che l'Amministrazione
Comunale con deliberazione consiliare n.89 del 29/11/04 ha stabilito che
gli oneri concessori da versare, relativamente a tutte le domande di condono
presentate ai sensi della legge 326/2003 e successive modifiche ed integrazione
(condono edilizio), di cui alle tabelle dei valori comunali, aggiornate
con delibera di C.C. n. 97 del 18 dicembre 2003, vengano raddoppiati sino
al raggiungimento del limite massimo previsto dalla tabella D della Legge
24 novembre 2003, n. 326
Copia della delibera consiliare
n. 97 del 18 dicembre 2003, con allegate le tabelle di aggiornamento degli
oneri di urbanizzazione, sono a disposizione dei tecnici presso lo sportello
dell'ufficio tecnico comunale e presso l'ufficio relazioni con il pubblico
( U.R.P.)
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| 23/11/2004
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Legge
regionale n. 21 del 05/11/2004 |
Nuove Disposizioni in materia
di condono edilizio.
Per visionare il testo della legge, clicca
qui. |
| 03/11/2004 |
Approvata
la legge regionale sul condono edilizio. |
In data 3/11/2004 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge
regionale sul condono edilizio. Il condono veneto è più restrittivo
rispetto a quello nazionale in quanto si potranno sanare: - ampliamenti
di edifici ad uso residenziale, direzionale o turistico-alberghiero sino
al 30% del volume originario con un massimo di 450 metri cubi,
- nuove costruzioni ma solo di pertinenza, come garage, tettoie, gazebo,
legnaie, ecc. sino a un massimo di 300 metri cubi,
- ampliamenti di insediamenti produttivi sino al 20% della superficie coperta
con un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento.
Abusi in zona vincolata
La possibilità del condono è estesa anche agli abusi in
zona vincolata, purché limitati al cambio di destinazione a fini
residenziali e non comportino aumenti della volumetria.
Oblazione
La legge veneta ha elevato del 5% il costo delle oblazioni per la sanatoria,
raddoppiando l'incremento addizionale per i condoni in zona vincolata;
inoltre i singoli comuni possono determinare un incremento degli oneri
concessori.
Presentazione delle domande:
le domande presentate fino al 07/07/2004 (data di pubblicazione della
Sentenza della Corte Costituzionale) sono disciplinate anche sotto il
profilo fiscale dalla legge statale;
le domande presentate dal 07 al 12/07/2004 (data di entrata in vigore
della legge nazionale) devono essere ripresentate;
le domande presentate dal 12/07/2004 sono disciplinate dalla legge regionale.
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| 30/08/2004 |
Cambiano
ancora i termini per il condono |
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Il Senato ha approvato definitivamente
la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. n. 168/2004 che
aveva recepito nell'art. 5 la sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004
relativa al condono edilizio: cambiano ancora i termini per il condono.
La legge 191/2004 ha apportato modifiche all'art. 5 di sui sopra,
e in particolare:
· le regioni dovranno emanare le loro leggi entro il 10 novembre
e, in caso di inadempienza, si applicherà l'art. 32 D.L. n. 269/2003;
· le domande di condono, anche quelle relative ad aree demaniali,
dovranno essere presentate dall'11 novembre al 10 dicembre 2004;
· in merito alle domande già presentate fino al 7 luglio
2004 (data di pubblicazione sulla G. U. della sentenza Corte Costituzionale
n. 196/2004) restano salvi gli effetti amministrativi (a meno che le leggi
regionali non dispongano diversamente) e gli effetti penali;
· in merito alle domande presentate dal 12 Luglio 2004 (data di
entrata in vigore del decreto n. 168/2004) sino alla data di entrata in
vigore della 191/2004, restano salvi i soli effetti penali;
· viene prorogato al 30 ottobre 2004 il termine per la rideterminazione
dei canoni demaniali marittimi.
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| 26/07/2004
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Nuovi
termini fissati dal Governo per il condono edilizio |
Con il decreto legge 12 luglio
2004, n. 168, che ha dato esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 196/2004, relativa al condono edilizio si stabiliscono i nuovi termini
per la presentazione delle domande di sanatoria fissati per il 10 dicembre
2004 (in caso di pagamenti dilazionati i termini della seconda e terza rata
vengono fissati al 20 dicembre 2004 e 30 dicembre 2004). Il termine per
l'integrazione della documentazione è invece fissato al 30 giugno
2005.
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01/07/2004
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Emesse
le sentenze della Corte Costituzionale sul condono edilizio
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Con tre sentenze (la 196, 198
e 199 del 2004) e un'ordinanza (la 197), la Corte Costituzionale ha stabilito
che il governo dovrà varare una nuova legge sul condono edilizio
fissando, anche, i termini entro i quali le Regioni dovranno a loro volta
legiferare.
Ecco gli effetti immediati
delle sentenze:
- Slitta il termine del 31/07/2004
per beneficiare del condono a data da destinarsi
- Sono sospesi automaticamente
i procedimenti amministrativi e giurisdizionali per l'applicazione di
sanzioni edilizie
- Sono fatte salve le domande
già presentate e gli atti di trasferimento degli immobili per
cui si è già presentata l'istanza di condono
- Resta fermo il termine entro
il quale devono essere state realizzate le opere abusive (31/03/2003)
Cliccando nei seguenti link
potrai scaricare i files pdf riguardanti le sentenze 196, 198 e 199 e
l'ordinanza 197 :
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13/05/2004
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Ricorso
delle Regioni: in attesa dell'esito della decisione della Corte Costituzionale
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Alcune Regioni hanno presentato
ricorso contro l'articolo 32 della legge in materia di sanatoria edilizia
(d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella L. 326/2003).
L'udienza della Corte Costituzionale, per esaminare i ricorsi presentati,
si è tenuta l'11 maggio 2004, contestualmente sono staiti stati
esaminati anche i ricorsi presentati, in via incidentale, da alcuni Tribunali
amministrativi regionali sulla legittimità costituzionale dell'art.
32, e il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti
della delibera della Regione Campania con la quale ha vietato la sanatoria
sul proprio territorio. La decisione della Corte Costituzionale, resa
nota a breve, sarà solo merito in quanto le parti, dopo la proroga
dei termini per la presentazione del condono edilizio al 31 luglio 2004
(d.l. 31/03/2004 n.82), hanno rinunciato alle istanze di sospensiva.
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Comune di Valdagno
, 05/07/2004
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