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Condono edilizio

CONDONO EDILIZIO


PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ONERI clicca qui

scritta new13/04/2005 Date versamento seconda e terza rata

L'importo dell'oblazione deve essere versato entro:
- seconda rata 31 maggio 2005
- terza rata 30 settembre 2005
L'importo dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato entro:
-seconda rata 31 maggio 2005
- terza rata 30 settembre 2005
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006.
Si ricorda inoltre che la domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 31 ottobre 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento ;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.


02/12/2004 Incremento oneri accessori (L.R n. 21 del 5/11/2004)
Si comunica che l'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n.89 del 29/11/04 ha stabilito che gli oneri concessori da versare, relativamente a tutte le domande di condono presentate ai sensi della legge 326/2003 e successive modifiche ed integrazione (condono edilizio), di cui alle tabelle dei valori comunali, aggiornate con delibera di C.C. n. 97 del 18 dicembre 2003, vengano raddoppiati sino al raggiungimento del limite massimo previsto dalla tabella D della Legge 24 novembre 2003, n. 326

Copia della delibera consiliare n. 97 del 18 dicembre 2003, con allegate le tabelle di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, sono a disposizione dei tecnici presso lo sportello dell'ufficio tecnico comunale e presso l'ufficio relazioni con il pubblico ( U.R.P.)


23/11/2004 Legge regionale n. 21 del 05/11/2004
Nuove Disposizioni in materia di condono edilizio.
Per visionare il testo della legge, clicca qui.

03/11/2004 Approvata la legge regionale sul condono edilizio.

In data 3/11/2004 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge regionale sul condono edilizio. Il condono veneto è più restrittivo rispetto a quello nazionale in quanto si potranno sanare: - ampliamenti di edifici ad uso residenziale, direzionale o turistico-alberghiero sino al 30% del volume originario con un massimo di 450 metri cubi,
- nuove costruzioni ma solo di pertinenza, come garage, tettoie, gazebo, legnaie, ecc. sino a un massimo di 300 metri cubi,
- ampliamenti di insediamenti produttivi sino al 20% della superficie coperta con un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento.

Abusi in zona vincolata
La possibilità del condono è estesa anche agli abusi in zona vincolata, purché limitati al cambio di destinazione a fini residenziali e non comportino aumenti della volumetria.

Oblazione
La legge veneta ha elevato del 5% il costo delle oblazioni per la sanatoria, raddoppiando l'incremento addizionale per i condoni in zona vincolata; inoltre i singoli comuni possono determinare un incremento degli oneri concessori.

Presentazione delle domande:
le domande presentate fino al 07/07/2004 (data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale) sono disciplinate anche sotto il profilo fiscale dalla legge statale;
le domande presentate dal 07 al 12/07/2004 (data di entrata in vigore della legge nazionale) devono essere ripresentate;
le domande presentate dal 12/07/2004 sono disciplinate dalla legge regionale.


30/08/2004 Cambiano ancora i termini per il condono

Il Senato ha approvato definitivamente la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione del D.L. n. 168/2004 che aveva recepito nell'art. 5 la sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004 relativa al condono edilizio: cambiano ancora i termini per il condono.


La legge 191/2004 ha apportato modifiche all'art. 5 di sui sopra, e in particolare:

· le regioni dovranno emanare le loro leggi entro il 10 novembre e, in caso di inadempienza, si applicherà l'art. 32 D.L. n. 269/2003;
· le domande di condono, anche quelle relative ad aree demaniali, dovranno essere presentate dall'11 novembre al 10 dicembre 2004;
· in merito alle domande già presentate fino al 7 luglio 2004 (data di pubblicazione sulla G. U. della sentenza Corte Costituzionale n. 196/2004) restano salvi gli effetti amministrativi (a meno che le leggi regionali non dispongano diversamente) e gli effetti penali;
· in merito alle domande presentate dal 12 Luglio 2004 (data di entrata in vigore del decreto n. 168/2004) sino alla data di entrata in vigore della 191/2004, restano salvi i soli effetti penali;
· viene prorogato al 30 ottobre 2004 il termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.

26/07/2004 Nuovi termini fissati dal Governo per il condono edilizio
Con il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, che ha dato esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2004, relativa al condono edilizio si stabiliscono i nuovi termini per la presentazione delle domande di sanatoria fissati per il 10 dicembre 2004 (in caso di pagamenti dilazionati i termini della seconda e terza rata vengono fissati al 20 dicembre 2004 e 30 dicembre 2004). Il termine per l'integrazione della documentazione è invece fissato al 30 giugno 2005.

01/07/2004

Emesse le sentenze della Corte Costituzionale sul condono edilizio

Con tre sentenze (la 196, 198 e 199 del 2004) e un'ordinanza (la 197), la Corte Costituzionale ha stabilito che il governo dovrà varare una nuova legge sul condono edilizio fissando, anche, i termini entro i quali le Regioni dovranno a loro volta legiferare.

Ecco gli effetti immediati delle sentenze:

  • Slitta il termine del 31/07/2004 per beneficiare del condono a data da destinarsi
  • Sono sospesi automaticamente i procedimenti amministrativi e giurisdizionali per l'applicazione di sanzioni edilizie
  • Sono fatte salve le domande già presentate e gli atti di trasferimento degli immobili per cui si è già presentata l'istanza di condono
  • Resta fermo il termine entro il quale devono essere state realizzate le opere abusive (31/03/2003)

Cliccando nei seguenti link potrai scaricare i files pdf riguardanti le sentenze 196, 198 e 199 e l'ordinanza 197 :

13/05/2004

Ricorso delle Regioni: in attesa dell'esito della decisione della Corte Costituzionale

Alcune Regioni hanno presentato ricorso contro l'articolo 32 della legge in materia di sanatoria edilizia (d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella L. 326/2003). L'udienza della Corte Costituzionale, per esaminare i ricorsi presentati, si è tenuta l'11 maggio 2004, contestualmente sono staiti stati esaminati anche i ricorsi presentati, in via incidentale, da alcuni Tribunali amministrativi regionali sulla legittimità costituzionale dell'art. 32, e il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della delibera della Regione Campania con la quale ha vietato la sanatoria sul proprio territorio. La decisione della Corte Costituzionale, resa nota a breve, sarà solo merito in quanto le parti, dopo la proroga dei termini per la presentazione del condono edilizio al 31 luglio 2004 (d.l. 31/03/2004 n.82), hanno rinunciato alle istanze di sospensiva.


Comune di Valdagno , 05/07/2004
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