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REGOLAMENTO
DELL'ASILO NIDO "BELFIORE"
Art. 1 - ISTITUZIONE
Il Comune di Valdagno
ha istituito un asilo nido per bambini da 3 mesi a 3 anni, con sede presso i
locali appositamente individuati al piano terra dell'edificio della scuola materna
"Belfiore".
La gestione è affidata ad una Cooperativa sociale tramite convenzione
ai sensi della legge n. 381/91 e della legge regionale n. 32/90.
Art. 2 - FINALITA'
L'Asilo Nido costituisce
un servizio sociale di interesse pubblico a favore dei bambini e della famiglia.
Provvede all'accoglimento dei bambini, promuovendo un equilibrato sviluppo fisico,
psichico e pedagogico del minore, superando, in tal modo, il tradizionale concetto
di custodia.
Collabora con la famiglia nell'azione educativa e promuove una cultura dell'infanzia
nel territorio.
Art. 3 - COMITATO PER
L'ASILO NIDO
1. Presso l'Asilo Nido
è costituito, ai sensi della Legge Regionale 23.4.1990 n. 32, un Comitato
per l'Asilo Nido di durata triennale così composto:
a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, di cui un
rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa ove esista, indicati
dall'Assemblea dei genitori, che saranno eletti anno per anno;
c) un rappresentante del personale dell'Asilo Nido con funzioni educative indicato
dall'Assemblea del personale;
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio;
e) due rappresentanti nominati dall'ente gestore;
2. Il Comitato è nominato dall'ente gestore tenuto conto della nomina
dei rappresentanti del Consiglio Comunale di Valdagno e delle designazioni di
cui al comma 1, lettere b) c) d) ed e).
3. Il Comitato elegge nel suo seno, con distinte votazioni, il Presidente e
il Vice Presidente fra i rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma
1.
4. Per le elezioni di cui al precedente comma sono necessari l'intervento della
metà più uno dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 4 - COMPITI DEL
COMITATO
Spetta al Comitato:
a) formulare la relazione sull'attività svolta ed ogni altra proposta
che interessi l'assistenza all'infanzia;
b) decidere sulle domande di ammissione all'Asilo Nido in conformità
ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
c) prendere atto della retta di frequenza annualmente proposta/deliberata dall'organo
decisionale dell'ente gestore;
d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie anche al
fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio educativo e formativo
del bambino;
e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami da parte degli
interessati all'attività ed al funzionamento dell'Asilo Nido;
f) collaborare all'elaborazione degli indirizzi educativo assistenziali e vigilare
sulla loro attuazione;
g) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi ai servizi
per l'infanzia.
h) definire le modalità e le forme di coordinamento con l'attività
degli altri comitati di asili nido presenti nel territorio comunale nel rispetto
delle direttive fissate dall'Amministrazione Comunale e dalla Regione Veneto.
Art. 5 - RIUNIONI DEL
COMITATO
Il Comitato si riunisce
presso la sede dell'Asilo Nido (o la sede dell'ente gestore) ed è di
norma convocato dal Presidente e le sue riunioni sono valide se partecipano
almeno la metà dei componenti.
Può essere convocato su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
Ogni deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei presenti.
I verbali delle riunioni sono stesi e firmati dal Segretario e controfirmati
dal Presidente. Copia dei medesimi deve essere trasmessa al Comune e all'ente
gestore entro 15 giorni dalla data della riunione ed affissa all'Albo dell'Asilo
Nido per la durata di 8 giorni.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, dovrà pervenire ai
singoli componenti almeno sette giorni prima della riunione e almeno 24 ore
prima della adunanza per le convocazioni d'urgenza.
Tre assenze ingiustificate consecutive possono determinare la sostituzione del
membro eletto.
La convocazione della prima seduta del primo Comitato viene fatta dall'ente
gestore.
Il Presidente del Comitato
a) presiede le riunioni
fissando l'ordine del giorno degli oggetti da trattare;
b) dà esecuzione alle decisioni prese dal Comitato;
c) vigila sull'andamento dell'Asilo Nido riferendone all'Amministrazione Comunale,
al Comitato e all'ente gestore;
d) esercita, nei casi d'urgenza, le attribuzioni del Comitato stesso e ne chiede
la successiva ratifica.
Art. 6 - NORME PER LA
NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI NEL COMITATO E PER LA
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.
L'Assemblea dei genitori
viene convocata presso l'Asilo Nido o altra sede per la nomina dei suoi rappresentanti
in seno al Comitato dal Presidente del Comitato, alla presenza del Comitato
in carica e con la partecipazione consultiva del personale con funzioni educative
dell'Asilo nido, entro il mese di ottobre per eleggere i propri rappresentanti
in seno al Comitato.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il voto tutti i genitori
di bambini iscritti e frequentanti l'Asilo Nido e i genitori dei bambini in
lista di attesa ove esista.
Le votazioni si svolgono con schede a scrutinio segreto.
Ogni partecipante non può votare più di un nome.
La convocazione dell'Assemblea verrà partecipata agli aventi diritto
a mezzo di inviti individuali con un preavviso di almeno dieci giorni.
Per la validità delle Assemblee di prima convocazione è necessaria
la partecipazione di un numero di genitori pari alla metà degli aventi
diritto. Quando per la riunione dell'Assemblea di prima convocazione non si
raggiunga il numero richiesto, si procede alla seconda convocazione che può
aver luogo anche trascorsa un'ora da quella stabilita per la riunione in prima
convocazione. Tale circostanza va ricordata negli avvisi. Per la validità
dell'Assemblea in seconda convocazione è richiesta la partecipazione
di almeno 10 genitori.
In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la prima seduta dell'Assemblea
dei Genitori sarà convocata dall'ente gestore.
L'Assemblea può essere, altresì, convocata nel corso dell'anno
formativo, anche su richiesta scritta di almeno un quinto degli aventi titolo,
a) per sottoporre al Comitato proposte, suggerimenti e rilievi tendenti a migliorare
il servizio di asilo nido;
b) per proporre incontri con persone specializzate nei vari aspetti riguardanti
la prima infanzia.
Art. 7 - SEGRETERIA
DEL COMITATO
I compiti relativi alla
segreteria del Comitato saranno espletati da un Segretario eletto dal Comitato.
Art. 8 - AMMISSIONI,
FREQUENZE, DIMISSIONI
1. Sono ammessi all'Asilo
Nido bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni,
con possibilità di permanenza nel servizio fino all'accoglienza nella
scuola materna e, in ogni caso, non dopo aver compiuto 43 mesi.
2. In caso di grave necessità, da accertarsi dal Comitato, possono essere
ammessi all'Asilo Nido bambini di età inferiore a tre mesi. Saranno accettate
solo le domande di ammissione di bambini nati, che dovranno essere corredate
da certificato di nascita o da autocertificazione.
3. Nel rispetto del diritto di continuità di frequenza per i bambini
accolti nell'anno precedente, le domande di ammissione verranno decise dal Comitato
sulla base dei seguenti criteri:
- accertato disagio sociale o handicap del bambino o di un genitore punti 10
- bambino convivente con un solo genitore lavoratore dipendente punti 8
- genitori che accudiscono propri familiari anziani non autosufficienti punti
7
- genitori entrambi lavoratori dipendenti punti 5
- presenza di altri portatori di handicap in famiglia punti 5
- genitori di cui uno studente e uno lavoratore punti 2
- genitori con altri figli di età inferiore a sei anni, per ciascun figlio
punti 1
- genitori con altri figli da 6 a 10 anni, per ciascun figlio punti 0,5
In caso sussistano due
domande con il medesimo punteggio, farà fede per la precedenza il maggior
valore espresso dalla sommatoria dei punteggi relativi ai primi quattro criteri
sopra esposti.
Nel caso di ulteriore parità di punteggio la precedenza sarà determinata
con riferimento alla data della domanda di iscrizione all'asilo nido.
Esaurite le domande interne provenienti dai genitori residenti nel Comune di
Valdagno, saranno ammessi con gli stessi criteri i non residenti, fatta salva
la copertura delle rette di frequenza tramite accordo con i Comuni interessati.
Per l'ammissione dei bambini di età inferiore a tre mesi, deve essere
accertata la grave necessità familiare di servirsi della struttura o
per esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni ambientali,
sociali, sanitarie e strutturali della famiglia, da documentare con relazione
del servizio sociale pubblico.
Per l'ammissione e la frequenza i bambini devono risultare esenti da malattie
infettive o contagiose e deve essere documentato che essi sono in regola con
le vaccinazioni obbligatorie.
Nel caso di assenza per malattia che si protragga oltre i cinque giorni (intesi
come giorni di apertura del servizio), i bambini potranno riprendere la frequenza
previa presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità alla
riammissione.
Dopo l'inizio della frequenza i genitori dei bambini ammessi, con esclusione
dei dipendenti di aziende del Gruppo Marzotto, dovranno ritirare le domande
di ammissione eventualmente presentate presso altri asili nido.
Le dimissioni verranno effettuate nel mese di luglio per i bambini che compiono
il terzo anno successivamente al 31 gennaio del medesimo anno e nel mese di
dicembre per quelli che compiono il terzo anno prima del 31 gennaio dell'anno
successivo.
L'iscrizione all'Asilo Nido presuppone l'impegno alla frequenza per tutto il
periodo di apertura del nido, ma non oltre il compimento del 43° mese di
età.
Qualora il bambino venisse ritirato dalla frequenza dopo il mese di aprile,
i genitori sono tenuti a corrispondere all'ente gestore la retta dovuta fino
a tutto il mese di luglio.
Le dimissioni anticipate sono autorizzate dal Comitato solo per gravi motivi
e devono essere formulate con preavviso scritto di almeno 15 giorni.
Potranno essere dimessi i bambini che non frequentano l'Asilo per oltre quindici
giorni consecutivi di calendario senza alcuna giustificazione.
Per i bambini per i quali sia necessario un supporto di personale idoneo, l'accoglimento
potrà essere subordinato alla messa a disposizione di detto personale
da parte dell'ULSS o di chi per essa.
Art. 9 - RETTE DI FREQUENZA
DA PARTE DEI BAMBINI ASSISTITI
DAL COMUNE DI VALDAGNO
Le rette di frequenza
sono differenziate per ciascuna famiglia, secondo le proprie condizioni economiche
e così determinate :
n il 13% del reddito IRPEF di ambedue i genitori così calcolato :
a) reddito imponibile IRPEF di ambedue i coniugi risultante dall'ultima dichiarazione
dei redditi ;
b) da detta somma vengono detratti:
à Euro 516,00 per il primo figlio a carico ai fini IRPEF e non frequentante
l'Asilo Nido, Euro 1.550,00 per il secondo figlio a carico ai fini IRPEF e non
frequentante l'Asilo Nido, Euro 2.066,00 per ognuno degli altri figli a carico
ai fini IRPEF e non frequentante l'Asilo Nido ;
à il canone di locazione nel suo reale ammontare risultante da contratto
o da altro documento valido (fino all'importo di Euro 2.066,00 annui) ;
à la quota di ammortamento del mutuo sulla prima casa nella misura del
75% degli importi documentati e comunque fino alla somma di Euro 2.066,00 annui.
La retta mensile minima di frequenza (sulla base di 11 mesi all'anno) è
fissata dalla Giunta Comunale in misura differenziata per bambini figli di genitori
che percepiscono redditi da solo lavoro dipendente rispetto ai bambini figli
di genitori che percepiscono redditi da lavoro autonomo in tutto o in parte.
Anche la retta massima sarà fissata con deliberazione di Giunta Comunale.
I limiti minimi e massimi possono essere aggiornati di norma di anno in anno
con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 luglio con
decorrenza 1° settembre dello stesso anno.
I limiti massimi possono essere fissati dalla Giunta anche tenuto conto delle
fasce di utilizzo del servizio.
Nel caso che uno o entrambi i genitori siano sprovvisti di denuncia per mancanza
di reddito nell'anno precedente a quello di frequenza all'Asilo :
a) se trattasi di famiglie che percepiscono redditi da solo lavoro dipendente,
la retta viene calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini IRPEF effettivamente
percepita e risultante dalla dichiarazione del datore di lavoro ;
b) se trattasi di famiglie che non percepiscono, in tutto o in parte, redditi
da lavoro dipendente, verrà applicata la retta minima vigente per tale
categoria di utenti.
Nell'ipotesi di coniugi legalmente separati o divorziati, per la determinazione
della retta di frequenza, il reddito del coniuge a cui è affidato il
figlio è aumentato dell'importo per gli alimenti dovuto dall'altro coniuge
e risultante dalla sentenza di separazione o di divorzio.
La Giunta Comunale per i bambini residenti nel Comune di Valdagno potrà
aumentare o diminuire l'importo di cui ai commi precedenti e ciò in relazione
a mutate e comprovate situazioni economiche dei nuclei familiari.
La retta di frequenza in ogni caso non potrà mai superare il costo del
servizio, ivi compreso il costo corrispondente del canone della sede teoricamente
dovuto. Per i bambini residenti nel Comune di Valdagno la retta massima sarà
calcolata sulla base del costo del servizio, al netto del contributo regionale.
In caso di frequenza di uno o più bambini dello stesso nucleo familiare,
residenti nel Comune di Valdagno, la retta viene calcolata secondo le modalità
descritte precedentemente per il primo bambino frequentante il servizio e viene
ridotta del 50% per ciascuno degli altri fratelli.
Per i casi relativi ai bambini residenti nel Comune di Valdagno per i quali
l'applicazione delle disposizioni relative alle rette contenute nel presente
articolo comporti per l'ente gestore un'entrata inferiore alla retta massima,
il Comune di Valdagno corrisponderà all'ente gestore la differenza.
La retta mensile è versata in via posticipata, entro il 10 di ogni mese
successivo a quello di frequenza tramite bollettino di c.c.p. intestato all'ente
gestore o con altra modalità fissata dall'ente gestore, tenuto presente
che:
n per frequenza da 0 a 8 giorni anche non consecutivi è dovuta metà
retta.
All'atto dell'iscrizione dovrà essere versata la quota di iscrizione
annua nella misura fissata dalla Giunta Comunale.
Dopo la comunicazione dell'ammissione del bambino all'asilo nido e comunque
prima dell'inizio della frequenza il gestore del servizio potrà richiedere
il deposito di una cauzione in misura non superiore ad una mensilità
della retta. Tale somma sarà rimborsata, senza riconoscimento degli interessi,
alla fine della frequenza non appena accertata la non sussistenza di situazioni
di insolvenza nel pagamento della retta dovuta.".
Le rette e la quota di iscrizione saranno oggetto di aggiornamenti in funzione
del costo di gestione.
I criteri di fissazione delle rette contenuti nel presente articolo saranno
passibili di modifica con l'entrata in vigore delle norme regolamentari attuative
delle disposizioni di legge che regolano l'accesso agevolato ai servizi socio-assistenziali
(I.S.E.E.).
Art. 10 - FUNZIONAMENTO E ORARI
L'Asilo Nido è
aperto nei soli giorni feriali da lunedì a venerdì per la durata
dell'intero anno solare eccettuati il mese di agosto e i periodi delle vacanze
natalizie e pasquali.
Eventuali variazioni eccezionali dovranno essere preventivamente concordate
con il Comune.
L'orario sarà definito dall'ente gestore tenuto conto delle esigenze
dei genitori.
L'orario normale è compreso fra le ore 7,45 e le ore 16.
Per i prolungamenti oltre tale orario potranno essere fissate tariffe differenziate.
L'accettazione dei bambini all'Asilo e la consegna degli stessi ai genitori,
parenti od altre persone tassativamente conosciute dal personale dell'Asilo
Nido, avvengono entro l'orario stabilito.
I genitori dei bambini ammessi all'Asilo Nido possono accedere alla struttura
in particolare durante i primi giorni di frequenza per aiutare il bambino a
meglio inserirsi.
Art. 11 - ORGANIZZAZIONE
DELL' ATTIVITA' PSICO-PEDAGOGICA
1. L'attività di
Asilo Nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Regione e
deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della
psico-pedagogia dell'infanzia.
2. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa, previa
autorizzazione dell'ente gestore, anche alla popolazione infantile esterna,
al fine di favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente
accuditi in ambito familiare.
3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile
esterna non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività
del servizio.
Art. 12 - VERIFICHE
DEL SERVIZIO
Il servizio sarà
soggetto alle verifiche di qualità nel rispetto dei criteri e degli standards
fissati dalla Regione.
Art. 13 - COORDINAMENTO
CON ALTRI ASILI NIDO
Nel rispetto degli indirizzi
regionali, l'ente gestore avrà cura di concordare con gli altri asili
nido presenti nel territorio comunale le forme di coordinamento delle attività
socio-psico pedagogiche.
Art. 14 - NORME FINALI
Per quanto non previsto
dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge
Regionale 23 aprile 1990 n. 32 e successive modifiche.
^^^^
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 59 in data 30 settembre 2002, successivamente modificato con deliberazione
consigliare n. 43 del 17 giugno 2003
Comune di Valdagno
, 16/03/2002
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