
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD USO SOCIO - ASSISTENZIALE
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento detta
norme riguardanti la gestione degli alloggi di proprietà comunale destinati
ad uso socio-assistenziale.
ART. 2
DEFINIZIONI DELLE CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE
1. Possono presentare domanda di
assegnazione precaria di alloggi comunali tutti i soggetti residenti in Valdagno
che siano in possesso delle condizioni di cui al successivo art. 5 e di almeno
una delle condizioni previste dall'art. 6.
ART. 3
DEFINIZIONE DI FAMIGLIA E NUCLEO FAMILIARE
1. Per nucleo familiare si intende
quello definito dall'art. 2 commi 6 e 6 bis del D.L. 13.03.1988 n. 69, convertito,
con modificazioni, nella Legge 13.05.1988 n. 153.
2. Fanno altresì parte del
"nucleo familiare" il convivente "more uxorio", gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza
con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di presentazione
della domanda.
ART. 4
DEFINIZIONI CONCERNENTI IL REDDITO
1. Ai fini della determinazione del
reddito familiare complessivo si fa riferimento al "nucleo familiare"
quale definito all'art. 3.
2. Il reddito deve risultare dalla
documentazione fiscale dell'ultima dichiarazione dei redditi facendo riferimento
al reddito imponibile.
3. Sono ammessi all'assegnazione
precaria i richiedenti il cui reddito familiare sia inferiore al "minimo
vitale" calcolato come stabilito dall'apposito Regolamento comunale per
la concessione di contributi economici in vigore.
ART. 5
CONDIZIONI SOGGETTIVE
1. Costituiscono condizioni soggettive:
a) il possesso di una cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea oppure il
possesso di una cittadinanza di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea,
unitamente al permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura di
Vicenza;
b) la residenza nel Comune da almeno due anni, senza che vi siano stati accertamenti
negativi della stessa;
c) la non disponibilità di diritti reali di alloggi o parti di essi ubicati
in qualsiasi Comune della Repubblica, ovvero la loro cessione nei cinque anni
precedenti;
d) assenza di procedimenti penali in corso.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato
ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. d) del T.U. sulle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con D. Leg.vo n. 286/98 deve essere in corso di validità o in ogni caso
non deve mancare meno di un mese dalla sua scadenza; in tale caso il procedimento
viene sospeso fino all'ottenimento del rinnovo.
ART. 6
CONDIZIONI OGGETTIVE
1. Costituiscono condizioni oggettive:
a) l'assenza di situazione alloggiativa;
b) l'utilizzo di abitazione impropria oppure priva dei requisiti di cui all'art.
221 del T.U.LL.SS. ovvero che risulti antiigienico da accertamento dell'U.L.S.S.;
c) la coabitazione nello stesso alloggio di più nuclei familiari;
d) la presenza nell'abitazione di barriere architettoniche per nuclei familiari
comprendenti soggetti portatori di handicap;
e) la sussistenza di provvedimento di sfratto già intimato, con esclusione
dei casi di sfratto per morosità oppure per inadempienza contrattuale;
f) il rilascio di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per inagibilità.
ART. 7
PARTICOLARI CONDIZIONI SOGGETTIVE
1. Nel caso in cui il richiedente
o un componente del suo nucleo familiare abbia una situazione di disagio socio-sanitario
(psicopatologia psichiatrica, tossicodipendenza, alcolismo, ex detenuti ecc.)
è condizione essenziale la sottoscrizione, all'atto dell'assegnazione
di apposito atto di impegno a seguire i programmi riabilitativi ritenuti necessari
dall'èquipe specialistiche presenti nel territorio.
ART. 8
DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI A PARTICOLARI USI SOCIALI
1. Gli alloggi di proprietà
comunale, oltre che all'uso di abitazione precaria per famiglie, possono essere
destinate a particolari usi sociali quali ad esempio:
a) comunità per il recupero dei tossicodipendenti;
b) comunità alloggio per portatori di handicap;
c) comunità alloggio per minori;
d) centri di accoglienza per madri in gravidanza con situazioni di disagio sociale;
e) comunità alloggio per pazienti psichiatrici.
2. Per tali destinazioni, con provvedimento
della Giunta Comunale, potranno stipularsi convenzioni con soggetti pubblici
e privati iscritti nei registri regionali, accreditati o convenzionati con la
Regione o di suoi Enti o Aziende.
ART. 9
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. Ai fini dell'assegnazione precaria
si tiene conto dei criteri e dei punteggi indicati nell'allegato A) del presente
Regolamento.
2. Per la destinazione di cui all'art.
7 si tiene conto del "progetto" presentato e della sua valenza sociale
in relazione alla disponibilità di alloggi, alla loro indoneità
all'utilizzo progettato, al livello di urgenze abitative previste.
ART. 10
DOMANDA E ASSEGNAZIONE PRECARIA
1. Per l'assegnazione precaria di
alloggi di proprietà comunale deve essere presentata domanda, motivata
e documentata, cui la Sezione Servizi Sociali e Sanitari provvede ad assegnare
il punteggio predeterminato, collocando la domanda in una apposita graduatoria.
2. Colui che richiede l'assegnazione
precaria, oltre che dichiarare le condizioni in cui versa, è tenuto a
dichiarare i soggetti pubblici e privati con cui intrattenga rapporti finanziari
e a rilasciare per ciascuno di essi apposita dichiarazione di assenso ai sensi
della Legge 675/96 affinché tali soggetti forniscano all'Ufficio le notizie
in loro possesso.
3. Tale dichiarazione di assenso
non è revocabile fintantoché sussista l'eventuale assegnazione
precaria ovvero vengano richieste altre prestazioni economiche al Comune, ed
ha validità per almeno 365 giorni successive alla cessazione di ogni
intervento o prestazione da parte del Comune.
4. A parità di punteggio prevale
l'ordine di presentazione della domanda.
5. La graduatoria ha validità
temporale illimitata, purché permangano le condizioni che hanno determinato
l'attribuzione del punteggio.
6. La revisione dei punteggi assegnati
può essere proposta dall'interessato ovvero disposta d'ufficio.
7. Ove si presenti la disponibilità
di un alloggio, il dirigente competente, su relazione dell'Assistente sociale
controfirmata dal Capo Sezione Servizi Sociali Sanitari e dall'Assessore competente,
provvede all'assegnazione sulla base della graduatoria precedentemente formata.
ART. 11
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE PRECARIA
1. La durata dell'assegnazione precaria
non può superare i due anni, decorrenti dal provvedimento, salvo il caso
di anziani ultrasessantacinquenni che, sulla base della loro condizione psico-fisica
risultino idonei a provvedere a sé stessi svolgendo una vita autonoma,
nel qual caso, su relazione dell'Assistente sociale controfirmata dal Capo Sezione
Servizi Sociali Sanitari e dall'Assessore competente, l'assegnazione può
essere prorogata di volta in volta di ulteriori due anni.
2. La sussistenza e la permanenza
delle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato l'assegnazione
precaria, è verificata periodicamente, e comunque entro i sei mesi che
precedono la data di scadenza dell'assegnazione.
3. L'assegnazione precaria di un
alloggio equivale, per il tempo in cui lo stesso viene occupato, ad un beneficio
economico a valere per eventuali ulteriori contributi, con esclusione del contributo
di minimo vitale.
ART. 12
DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Il canone di assegnazione è
fissato annualmente dalla Giunta comunale in maniera equa e congrua, tenendo
anche conto dell'aspetto sociale della assegnazione stessa su proposta dell'Ufficio
Tecnico competente, cui spetta altresì la consegna delle chiavi e la
manutenzione straordinaria degli immobili.
ART. 13
SUBENTRI
1. In caso di decesso del titolare
dell'assegnazione subentrano nella titolarità i componenti del nucleo
familiare come definito dall'art. 2.
2. In caso di separazione personale
risultante da sentenza o da omologazione consensuale, da scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il subentro è ammesso secondo le
decisioni giudiziarie.
3. In tutti i casi di subentro deve
essere verificata la permanenza delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione
precaria e modificato il titolo relativo.
ART. 14
AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
1. Nel corso dell'assegnazione precaria
l'ampliamento del nucleo familiare può avvenire per:
a) nascita di figli;
b) matrimonio;
c) convivenza "more uxorio" purché in presenza di figli nati
dall'unione naturale e riconosciuti da parte di entrambi i genitori;
d) rientro nel nucleo familiare di un figlio allontanatosi da meno di cinque
anni;
e) ricongiungimento di familiare di soggetto non appartenente all'Unione Europea
ottenuto in conformità della legislazione vigente.
ART. 15
OSPITALITA' TEMPORANEA
1. In via generale non è ammessa
l'ospitalità nell'alloggio di altre persone non appartenenti al nucleo
familiare, salvo quando trattasi di persone legate da vincoli di parentela e
affinità fino al quarto grado, per un periodo non superiore a quindici
giorni prorogabile fino a novanta giorni in caso di comprovato bisogno.
ART. 16
ANNULLAMENTO, DECANDENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
1. Si ha annullamento dell'assegnazione
precaria allorché la stessa abbia avuto luogo:
a) sulla base di dichiarazioni mendaci;
2. La decadenza dell'assegnazione
precaria è dichiarata a seguito di:
a) cessione dell'alloggio;
b) sublocazione dell'alloggio;
c) mutazione della destinazione d'uso;
d) destinazione dell'alloggio ad attività illecite;
e) morosità nel pagamento del canone protrattasi oltre tre mesi;
f) rinuncia unilaterale agli impegni assunti di cui all'art. 7.
3. La revoca dell'assegnazione precaria
è dichiarata a seguito di:
a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15;
b) mancato utilizzo dell'alloggio protrattosi per 180 giorni;
c) perdita delle condizioni soggettive e oggettive che hanno determinato l'assegnazione
precaria.
ART. 17
PROCEDURA PER L'ANNULLAMENTO, LA DECADENZA E LA REVOCA
1. Qualora si determinino le condizioni
di cui al precedente art. 15 il Capo Sezione Servizi Sociali e Sanitari provvede
ad avviare il procedimento conseguente, dandone motivata comunicazione all'assegnatario
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'assegnatario nel termine perentorio
di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione ha facoltà
di presentare le proprie deduzioni scritte.
3. Il provvedimento previsto è
adottato dal dirigente competente, informata la Giunta Comunale, ed è
comunicato all'assegnatario che deve rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento.
4. Nel caso in cui l'assegnatario
non rilasci l'alloggio alla scadenza prevista, il dirigente competente agirà
in sede di autotutela mediante l'emissione di ordinanza di sgombero attuata
a spese dell'interessato.
ART. 18
TIPOLOGIA DELL'ASSEGNAZIONE PRECARIA
1. Nel provvedimento di assegnazione
precaria viene precisata la durata, il canone e le altre condizioni di utilizzo;
all'atto dell'emissione l'assegnatario deve sottoscrivere formale accettazione
di tutte le clausole in esso contenute, di essere a conoscenza di tutte le norme
del presente Regolamento e di impegnarsi a lasciare libero l'alloggio alla scadenza.
ALLEGATO "A "
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE
DEI PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE PRECARIA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE
AD ATTIVITA' SOCIALI
1) CONDIZIONI SOGGETTIVE
A. Residenza nel Comune da almeno
due anni:
| durata residenza
|
punti
|
| da 2 a 5 anni |
1
|
| da 5 a 10 anni |
2
|
| da più di
10 anni |
3
|
B. Consistenza numerica del nucleo famigliare in relazione alla presenza di
minori:
| n° componenti
minori |
punti
|
| 1 |
1
|
| 2 |
2
|
| 3 |
3
|
| 4 |
4
|
C. Presenza di anziani ultrasessantacinquenni:
| n° componenti
|
punti
|
| 1 |
1
|
| 2 |
2
|
| 3 |
3
|
| 4 |
4
|
D. Presenza di persone portatrici di handicap:
1 punto per ogni portatore di handicap certificato ai sensi di legge.
E. Situazione reddituale del nucleo famigliare calcolato ai sensi del Regolamento
comunale:
Reddito inferiore del 25% al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 3 Regolamento:
punti 1;
Reddito inferiore del 50% al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 3 Regolamento:
punti 2
2) CONDIZIONI OGGETTIVE
|
A. Assenza situazione alloggiativa
|
punti 5
|
|
B. Utilizzo di abitazione impropria
|
punti 4
|
| C. Utilizzo
alloggio antigienico |
punti 4
|
| D. Coabitazione
più nuclei famigliari |
punti 2
|
| E. Presenza di barriere
architettoniche |
punti 1
|
| F. Sfratto (no morosità)
|
punti 5
|
| G. Rilascio sgombero
per inagibilità |
punti 5
|
Comune di Valdagno
, 15/03/2002
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