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TITOLO IV, V e VI

TITOLO IV
CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI

Art. 29 - Elenco dei locali da concedere alle associazioni.

1. Annualmente la giunta comunale redige l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale che possono essere concessi come sede alle associazioni iscritte nel registro.
2. L'amministrazione comunale promuove, ove possibile, la concessione di locali comuni per più associazioni allo scopo di:
a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere di incentivo alla collaborazione.

Art. 30 - Concessione dei locali.

1. La domanda di concessione di immobile è presentata dalle associazioni iscritte nel registro, anche a mezzo delle eventuali aggregazioni, se costituite, entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. E' consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni singole.
3. La concessione è decisa dalla giunta entro sessanta giorni, nel rispetto, ove possibile, delle preferenze indicate nella domanda. Hanno titolo di priorità, se tutte le richieste non possono essere accolte, le richieste delle associazioni aggregate, e poi, nell'ordine, quelle delle associazioni che hanno presentato domanda congiunta e quelle delle associazioni con il maggior numero di soci.

Art. 31 - Condizioni e durata della concessione.

1. La giunta concede i locali, di norma, motivatamente, in comodato gratuito, determinando comunque il canone corrispondente teoricamente dovuto; i consumi di gas, luce, acqua e riscaldamento, nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'associazione concessionaria o dell'aggregazione ove le associazioni aggregate si siano avvalse della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1.
2. La concessione è disciplinata da apposita convenzione con l'aggregazione delle associazioni o con le singole associazioni di durata non superiore a quattro anni, è sottoposta a verifica dopo due anni ed è rinnovabile espressamente con deliberazione della giunta, in relazione al permanere delle condizioni che hanno consentito la convenzione.
3. Può essere pattuita una durata superiore a quattro anni o una proroga della convenzione nel caso di effettuazione, in costanza di rapporto, di opere di manutenzione straordinaria, effettuate con l'espresso consenso dell'amministrazione comunale, il cui costo sia sopportato, in tutto o in parte rilevante, dall'aggregazione o associazione concessionaria.

Art. 32 - Modalità di utilizzo dei locali.

1. L'aggregazione o l'associazione concessionaria è tenuta ad utilizzare i locali con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendoli al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di alcuna disdetta.

Art. 33 - Decadenza.

1. La mancata corresponsione dell'eventuale canone pattuito o di quanto comunque dovuto all'amministrazione comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla scadenza, dà luogo alla decadenza di diritto della convenzione, ferma ogni tutela dell'amministrazione comunale per il recupero degli importi maturati.
2. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'utilizzo dei locali con modalità o per finalità diverse da quelle pattuite o la fruizione, anche parziale, dei locali stessi da parte di un diverso utilizzatore.

Art. 34 - Relazione annuale sull'utilizzazione dei locali.

1. L'aggregazione o l'associazione concessionaria presenta annualmente una relazione sull'utilizzazione del bene concesso.


Art. 35 - Lavori nei locali concessi.

1. Nel caso in cui una associazione si trovasse nell'obbligo di liberare i locali per lavori di manutenzione o ristrutturazione, l'amministrazione comunale favorisce il reperimento di altra idonea sistemazione.

TITOLO V
NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI
E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 - Richieste di consultazione.

1. Le associazioni iscritte nel registro e gli organismi di partecipazione previsti all'articolo 61, comma 2, dello statuto comunale, nel richiedere al sindaco o al presidente del consiglio di essere consultati su una materia riguardante le loro finalità, esplicano l'oggetto della consultazione in modo chiaro e completo.
2. La consultazione da parte del consiglio comunale avviene di norma a mezzo della commissione consiliare competente per materia.

Art. 37 - Erogazione di servizi comunali.

1. I servizi comunali non produttivi soggetti a tariffa sono erogati alle associazioni iscritte nel registro ed agli organismi di partecipazione a condizioni di particolare favore determinate, anche di volta in volta, dalla giunta comunale.

Art. 38 - Svolgimento di servizi comunali.

1. Le modalità per lo svolgimento di servizi o la gestione di beni o attività comunali da parte delle associazioni iscritte nel registro e degli organismi di partecipazione sono stabilite nelle relative convenzioni, il cui schema è approvato dalla giunta comunale nel rispetto delle norme che le disciplinano.


TITOLO VI
NORMA FINALE

Art. 39 - Rinvio ad altri regolamenti sulla partecipazione.

1. Per le norme relative all'indizione, all'organizzazione e all'attuazione del referendum consultivo, nonché per quelle relative alla costituzione, alle competenze ed al funzionamento dell'aggregazione di cittadini su base territoriale si fa rinvio agli appositi distinti regolamenti comunali.


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Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 aprile 1999.
In vigore il 16 luglio 1999.
E' stato integrato con deliberazione consiliare n. 34 in data 18 giugno 2001, ricevuta dal CO.RE.CO il 21.06.2001 al n. 3963, ripubblicato per 15 gg. all'albo pretorio dal 23.07.2001 al 08.08.2001.
In vigore il 13.08.2001.
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Comune di Valdagno
Altre pagine
Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione
TITOLO II e III
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