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TITOLO IV
CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI
Art. 29 - Elenco dei locali da
concedere alle associazioni.
1. Annualmente la giunta comunale
redige l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale che possono essere
concessi come sede alle associazioni iscritte nel registro.
2. L'amministrazione comunale promuove, ove possibile, la concessione di locali
comuni per più associazioni allo scopo di:
a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise
e la cui convivenza possa essere di incentivo alla collaborazione.
Art. 30 - Concessione dei locali.
1. La domanda di concessione di immobile
è presentata dalle associazioni iscritte nel registro, anche a mezzo
delle eventuali aggregazioni, se costituite, entro il 31 marzo di ciascun anno.
2. E' consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o
più associazioni singole.
3. La concessione è decisa dalla giunta entro sessanta giorni, nel rispetto,
ove possibile, delle preferenze indicate nella domanda. Hanno titolo di priorità,
se tutte le richieste non possono essere accolte, le richieste delle associazioni
aggregate, e poi, nell'ordine, quelle delle associazioni che hanno presentato
domanda congiunta e quelle delle associazioni con il maggior numero di soci.
Art. 31 - Condizioni e durata
della concessione.
1. La giunta concede i locali, di
norma, motivatamente, in comodato gratuito, determinando comunque il canone
corrispondente teoricamente dovuto; i consumi di gas, luce, acqua e riscaldamento,
nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'associazione concessionaria
o dell'aggregazione ove le associazioni aggregate si siano avvalse della facoltà
di cui all'articolo 30, comma 1.
2. La concessione è disciplinata da apposita convenzione con l'aggregazione
delle associazioni o con le singole associazioni di durata non superiore a quattro
anni, è sottoposta a verifica dopo due anni ed è rinnovabile espressamente
con deliberazione della giunta, in relazione al permanere delle condizioni che
hanno consentito la convenzione.
3. Può essere pattuita una durata superiore a quattro anni o una proroga
della convenzione nel caso di effettuazione, in costanza di rapporto, di opere
di manutenzione straordinaria, effettuate con l'espresso consenso dell'amministrazione
comunale, il cui costo sia sopportato, in tutto o in parte rilevante, dall'aggregazione
o associazione concessionaria.
Art. 32 - Modalità di utilizzo
dei locali.
1. L'aggregazione o l'associazione
concessionaria è tenuta ad utilizzare i locali con le modalità
e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendoli al Comune
alla scadenza stabilita, senza necessità di alcuna disdetta.
Art. 33 - Decadenza.
1. La mancata corresponsione dell'eventuale
canone pattuito o di quanto comunque dovuto all'amministrazione comunale per
consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla scadenza, dà luogo alla
decadenza di diritto della convenzione, ferma ogni tutela dell'amministrazione
comunale per il recupero degli importi maturati.
2. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'utilizzo dei locali con
modalità o per finalità diverse da quelle pattuite o la fruizione,
anche parziale, dei locali stessi da parte di un diverso utilizzatore.
Art. 34 - Relazione annuale sull'utilizzazione dei locali.
1. L'aggregazione o l'associazione
concessionaria presenta annualmente una relazione sull'utilizzazione del bene
concesso.
Art. 35 - Lavori nei locali concessi.
1. Nel caso in cui
una associazione si trovasse nell'obbligo di liberare i locali per lavori di
manutenzione o ristrutturazione, l'amministrazione comunale favorisce il reperimento
di altra idonea sistemazione.
TITOLO V
NORME COMUNI PER LE ASSOCIAZIONI
E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 36 - Richieste di consultazione.
1. Le associazioni iscritte nel registro
e gli organismi di partecipazione previsti all'articolo 61, comma 2, dello statuto
comunale, nel richiedere al sindaco o al presidente del consiglio di essere
consultati su una materia riguardante le loro finalità, esplicano l'oggetto
della consultazione in modo chiaro e completo.
2. La consultazione da parte del consiglio comunale avviene di norma a mezzo
della commissione consiliare competente per materia.
Art. 37 - Erogazione di servizi comunali.
1. I servizi comunali non produttivi
soggetti a tariffa sono erogati alle associazioni iscritte nel registro ed agli
organismi di partecipazione a condizioni di particolare favore determinate,
anche di volta in volta, dalla giunta comunale.
Art. 38 - Svolgimento di servizi
comunali.
1. Le modalità per lo svolgimento
di servizi o la gestione di beni o attività comunali da parte delle associazioni
iscritte nel registro e degli organismi di partecipazione sono stabilite nelle
relative convenzioni, il cui schema è approvato dalla giunta comunale
nel rispetto delle norme che le disciplinano.
TITOLO VI
NORMA FINALE
Art. 39 - Rinvio ad altri regolamenti
sulla partecipazione.
1. Per le norme relative all'indizione,
all'organizzazione e all'attuazione del referendum consultivo, nonché
per quelle relative alla costituzione, alle competenze ed al funzionamento dell'aggregazione
di cittadini su base territoriale si fa rinvio agli appositi distinti regolamenti
comunali.
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Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 41 del 26 aprile 1999.
In vigore il 16 luglio 1999.
E' stato integrato con deliberazione consiliare n. 34 in data 18 giugno 2001,
ricevuta dal CO.RE.CO il 21.06.2001 al n. 3963, ripubblicato per 15 gg. all'albo
pretorio dal 23.07.2001 al 08.08.2001.
In vigore il 13.08.2001.
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