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TITOLO II
REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI
Art. 11 - Istituzione del registro.
1. In attuazione ed ai fini dell'articolo
62 dello statuto, è istituito il registro municipale delle associazioni
operanti nel territorio comunale.
2. Il registro, tenuto presso gli uffici della segreteria generale e consultabile
da chiunque, è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
a) attività di servizio sociale e socio-sanitario;
b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
c) educazione e formazione;
d) sport, turismo ed attività ricreative;
e) cultura;
f) tutela ambientale e protezione civile.
3. Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una o più
sezioni tematiche.
Art. 12 - Domanda di iscrizione.
1. La domanda dell'associazione per
essere iscritta nel registro deve indicare:
a) la denominazione;
b) i nominativi di coloro che la rappresentano;
c) l'oggetto e le finalità sociali;
d) l'elenco dei soci cittadini di Valdagno in numero non inferiore a quindici,
oppure non inferiore a dieci se l'associazione fa parte di una organizzazione
operante a livello nazionale o regionale; i soci di Valdagno, rispetto ad eventuali
soci di altri Comuni, devono comunque essere maggioranza;
e) le eventuali attività di pubblica utilità che l'associazione
sia interessata a svolgere in collaborazione con l'amministrazione comunale;
f) la sezione o le sezioni tematiche, connesse con l'oggetto e le finalità,
in cui chiede l'iscrizione.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) l'atto costitutivo e lo statuto propri dell'associazione richiedente, oppure
l'accordo degli associati, da cui risultino espressamente lo scopo, l'assenza
di fini di lucro, la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini
residenti a Valdagno aventi i requisiti statutari, le norme sulla elezione e
sul funzionamento degli organi di amministrazione, ispirate ai principi di eguaglianza,
democrazia e trasparenza;
b) una relazione sull'attività svolta da almeno un anno e sull'eventuale
disponibilità di materiali, servizi e attrezzature di interesse generale.
3. Sono equiparati ai cittadini residenti a Valdagno, ai fini dell'applicazione
del comma 1, lett. d), coloro che risiedono in uno dei Comuni della Valle dell'Agno
o nel Comune di Schio e che sono soci di una associazione avente sede nel territorio
del Comune di Valdagno.
Art. 13 - Iscrizione e cancellazione
dal registro.
1. L'iscrizione nel registro, previa
verifica dei requisiti di cui all'articolo 62, comma 2, dello statuto comunale,
è disposta dalla giunta comunale ed ha durata fino al termine del quinto
anno successivo all'iscrizione.
2. La giunta dà atto della compatibilità dello scopo sociale con
la sezione tematica di iscrizione.
3. La mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione determina
il rigetto della domanda o, se sopravvenuta, la cancellazione dal registro,
anch'essa disposta dalla giunta comunale.
4. Avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione dal registro è
ammesso ricorso alla stessa giunta comunale, che si pronuncia entro trenta giorni.
Art. 14 - Esclusione dalla iscrizione
per particolari associazioni.
1. Non possono essere iscritti nel
registro delle associazioni i partiti, le associazioni sindacali, professionali
e di categoria, le associazioni che hanno finalità di tutela economica
diretta degli associati.
Art. 15 - Variazione dei dati
di iscrizione.
1. Ogni associazione iscritta nel
registro deve comunicare ogni variazione dei dati di cui all'articolo 12, lettere
a), b) e c), entro trenta giorni e qualsiasi altra variazione entro novanta
giorni.
2. La giunta, in caso di persistente inerzia nel rispetto dell'obbligo di cui
al comma 1, dispone la cancellazione dal registro dell'associazione inadempiente.
Art. 16 - Rinnovo dell'iscrizione.
1. Il rinnovo dell'iscrizione, che
deve essere richiesto a pena di cancellazione entro il trentuno dicembre dell'anno
di scadenza, è automatico.
Art. 17 - Consultazione delle
associazioni.
1. Gli assessori sono tenuti almeno
due volte l'anno a consultare le associazioni iscritte nelle sezioni tematiche
del registro attinenti alla materia in cui hanno delega, nonché a fornire
alle stesse notizia sull'attività svolta dall'amministrazione comunale.
TITOLO III
AGGREGAZIONI DI ASSOCIAZIONI
Art. 18 - Costituzione delle aggregazioni.
1. Le associazioni iscritte nel registro,
anche in diverse sezioni tematiche, in numero non inferiore a dieci, possono
aggregarsi fra loro, costituendo così un organismo di partecipazione,
ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), dello statuto comunale, cui
possono attribuire una denominazione.
2. La gestione dell'aggregazione delle associazioni è svolta da un comitato
di coordinamento.
3. Il comitato di coordinamento rappresenta le istanze e le attese delle associazioni
aggregate nei confronti dell'amministrazione comunale; ha altresì funzioni
di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa
comunale relativa alle proprie competenze, determinata dalle sezioni tematiche
in cui sono iscritte le associazioni aderenti all'aggregazione.
Art. 19 - Comitato di coordinamento.
1. Il comitato di coordinamento delle
associazioni è formato da un componente effettivo per ciascuna associazione
aggregata, designato dalla stessa fino a nuova designazione. Ogni associazione
può designare, oltre al componente effettivo, due componenti supplenti
che, secondo l'ordine di designazione, sostituiscono, anche nel diritto di voto,
il componente effettivo assente, impedito o mancante.
2. I componenti devono essere residenti a Valdagno e i loro nominativi sono
comunicati al sindaco.
Art. 20 - Procedura per l'insediamento
del comitato di coordinamento.
1. Le associazioni che intendono
costituire un'aggregazione devono darne comunicazione al sindaco.
2. Raggiunto il numero minimo di cui all'articolo 18, comma 1, il sindaco, se
non gli pervengono opposizioni, riconosce la costituzione dell'aggregazione
e chiede, ove necessario, la designazione per il comitato di coordinamento del
componente effettivo e di quelli supplenti; indi convoca e presiede la riunione
del comitato per l'elezione, nel proprio seno, del presidente del comitato.
L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Ai fini delle successive elezioni del presidente, il sindaco provvede per
gli adempimenti di cui al comma 2, ultimo periodo.
Art. 21 - Presidente del comitato.
1. Il presidente viene eletto per
un triennio.
2. Il presidente, una volta eletto, resta in carica, se non sia sfiduciato dalla
maggioranza dei componenti:
a) anche se si dimetta da componente del comitato di coordinamento;
b) anche se l'associazione che lo ha designato receda dal comitato o designi
un altro componente.
3. Il presidente assente o impedito è sostituito dal vice presidente,
che è il più anziano, per età e per ordine di designazione,
dei componenti il comitato.
Art. 22 - Scioglimento dell'aggregazione.
1. L'aggregazione ed il comitato
sono sciolti dal sindaco se il numero delle associazioni aggregate, per recesso
comunicato anche al sindaco, diventa inferiore a quello previsto dall'articolo
18, comma 1.
Art. 23 - Adesione all'aggregazione
di altre associazioni.
1. Ogni adesione all'aggregazione
da parte di una associazione, successiva alla prima riunione del comitato di
coordinamento, è comunicata al sindaco ed è approvata dal medesimo
comitato che, nell'occasione, coopta il componente effettivo ed i due supplenti
designati dalla nuova associazione.
Art. 24 - Riunioni del comitato
di coordinamento.
1. Le riunioni del comitato di coordinamento
sono convocate per iscritto dal presidente, con preavviso di almeno tre giorni
e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo comunque i casi di urgenza.
2. Il sindaco può chiedere la convocazione del comitato di coordinamento
o convocarlo direttamente in caso di inerzia del presidente.
3. Il comitato di coordinamento è validamente riunito, in prima convocazione,
con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, che
potrà avvenire nel medesimo giorno della prima ad orario diverso, è
sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4. Le sedute del comitato sono pubbliche.
5. La richiesta di indizione di una consultazione della popolazione è
deliberata dal comitato di coordinamento con la maggioranza dei quattro quinti
dei suoi componenti effettivi.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente, salvo che per esse
il comitato di coordinamento incarichi un cittadino maggiorenne di Valdagno.
7. Lo svolgimento delle funzioni di segretario, di componente e di presidente
del comitato di coordinamento avviene a titolo gratuito.
8. I verbali delle riunioni sono inviati per conoscenza al sindaco.
Art. 25 - Decadenza del comitato
o del suo presidente.
1. La giunta comunale, in caso di
mancato funzionamento o di violazioni a norme del presente titolo, può
motivatamente dichiarare decaduto in qualsiasi tempo, previa diffida, il comitato
di coordinamento o il presidente.
2. Il sindaco, in tal caso, si attiva per la formazione di un nuovo comitato
di coordinamento o la elezione di un nuovo altro presidente.
3. I componenti del comitato di coordinamento dichiarato decaduto non possono
ricevere dalle associazioni una nuova designazione.
Art. 26 - Risorse attribuite al
comitato di coordinamento.
1. Al comitato di coordinamento è
assegnato annualmente per le spese di funzionamento un contributo finanziario,
nella misura massima indicata nella relazione al bilancio, che comunque è
oggetto di rendicontazione finale.
2. La sede delle aggregazioni delle associazioni è in un locale di proprietà
comunale assegnato in comodato gratuito.
3. Le spese dei consumi sono assunte dall'amministrazione comunale.
Art. 27 - Rinvio alle norme sul
funzionamento degli organi.
1. Per quanto non previsto nel presente
titolo si applicano al comitato di coordinamento le norme del capo III del titolo
II del regolamento comunale per il funzionamento degli organi, in quanto compatibili.
Art. 28 - Comitato ristretto.
1. Il comitato di coordinamento,
con il voto dei due terzi dei propri componenti, può istituire un comitato
ristretto affidandogli determinati compiti fra quelli di cui all'articolo 18,
comma 3.
2. Il comitato ristretto è composto dal presidente del comitato di coordinamento,
dal vice presidente e da tre membri eletti a maggioranza assoluta.
3. Il comitato ristretto deve riferire al comitato di coordinamento sulla propria
attività almeno due volte l'anno.
4. Ciascun membro elettivo del comitato ristretto dura in carica per un triennio
e decade comunque, sostituito da un nuovo eletto entro trenta giorni, qualora
non rivesta più la carica di componente del comitato di coordinamento.
5. Si applicano al comitato ristretto l'articolo 24, commi 1, 6 e 8 e l'articolo
27.
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