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TITOLO II e III

TITOLO II
REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI


Art. 11 - Istituzione del registro.

1. In attuazione ed ai fini dell'articolo 62 dello statuto, è istituito il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
2. Il registro, tenuto presso gli uffici della segreteria generale e consultabile da chiunque, è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
a) attività di servizio sociale e socio-sanitario;
b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
c) educazione e formazione;
d) sport, turismo ed attività ricreative;
e) cultura;
f) tutela ambientale e protezione civile.
3. Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche.

Art. 12 - Domanda di iscrizione.

1. La domanda dell'associazione per essere iscritta nel registro deve indicare:
a) la denominazione;
b) i nominativi di coloro che la rappresentano;
c) l'oggetto e le finalità sociali;
d) l'elenco dei soci cittadini di Valdagno in numero non inferiore a quindici, oppure non inferiore a dieci se l'associazione fa parte di una organizzazione operante a livello nazionale o regionale; i soci di Valdagno, rispetto ad eventuali soci di altri Comuni, devono comunque essere maggioranza;
e) le eventuali attività di pubblica utilità che l'associazione sia interessata a svolgere in collaborazione con l'amministrazione comunale;
f) la sezione o le sezioni tematiche, connesse con l'oggetto e le finalità, in cui chiede l'iscrizione.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) l'atto costitutivo e lo statuto propri dell'associazione richiedente, oppure l'accordo degli associati, da cui risultino espressamente lo scopo, l'assenza di fini di lucro, la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti a Valdagno aventi i requisiti statutari, le norme sulla elezione e sul funzionamento degli organi di amministrazione, ispirate ai principi di eguaglianza, democrazia e trasparenza;
b) una relazione sull'attività svolta da almeno un anno e sull'eventuale disponibilità di materiali, servizi e attrezzature di interesse generale.
3. Sono equiparati ai cittadini residenti a Valdagno, ai fini dell'applicazione del comma 1, lett. d), coloro che risiedono in uno dei Comuni della Valle dell'Agno o nel Comune di Schio e che sono soci di una associazione avente sede nel territorio del Comune di Valdagno.

Art. 13 - Iscrizione e cancellazione dal registro.

1. L'iscrizione nel registro, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 62, comma 2, dello statuto comunale, è disposta dalla giunta comunale ed ha durata fino al termine del quinto anno successivo all'iscrizione.
2. La giunta dà atto della compatibilità dello scopo sociale con la sezione tematica di iscrizione.
3. La mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l'iscrizione determina il rigetto della domanda o, se sopravvenuta, la cancellazione dal registro, anch'essa disposta dalla giunta comunale.
4. Avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione dal registro è ammesso ricorso alla stessa giunta comunale, che si pronuncia entro trenta giorni.

Art. 14 - Esclusione dalla iscrizione per particolari associazioni.

1. Non possono essere iscritti nel registro delle associazioni i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno finalità di tutela economica diretta degli associati.

Art. 15 - Variazione dei dati di iscrizione.

1. Ogni associazione iscritta nel registro deve comunicare ogni variazione dei dati di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c), entro trenta giorni e qualsiasi altra variazione entro novanta giorni.
2. La giunta, in caso di persistente inerzia nel rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, dispone la cancellazione dal registro dell'associazione inadempiente.

Art. 16 - Rinnovo dell'iscrizione.

1. Il rinnovo dell'iscrizione, che deve essere richiesto a pena di cancellazione entro il trentuno dicembre dell'anno di scadenza, è automatico.

Art. 17 - Consultazione delle associazioni.

1. Gli assessori sono tenuti almeno due volte l'anno a consultare le associazioni iscritte nelle sezioni tematiche del registro attinenti alla materia in cui hanno delega, nonché a fornire alle stesse notizia sull'attività svolta dall'amministrazione comunale.


TITOLO III
AGGREGAZIONI DI ASSOCIAZIONI

Art. 18 - Costituzione delle aggregazioni.

1. Le associazioni iscritte nel registro, anche in diverse sezioni tematiche, in numero non inferiore a dieci, possono aggregarsi fra loro, costituendo così un organismo di partecipazione, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), dello statuto comunale, cui possono attribuire una denominazione.
2. La gestione dell'aggregazione delle associazioni è svolta da un comitato di coordinamento.
3. Il comitato di coordinamento rappresenta le istanze e le attese delle associazioni aggregate nei confronti dell'amministrazione comunale; ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa comunale relativa alle proprie competenze, determinata dalle sezioni tematiche in cui sono iscritte le associazioni aderenti all'aggregazione.

Art. 19 - Comitato di coordinamento.

1. Il comitato di coordinamento delle associazioni è formato da un componente effettivo per ciascuna associazione aggregata, designato dalla stessa fino a nuova designazione. Ogni associazione può designare, oltre al componente effettivo, due componenti supplenti che, secondo l'ordine di designazione, sostituiscono, anche nel diritto di voto, il componente effettivo assente, impedito o mancante.
2. I componenti devono essere residenti a Valdagno e i loro nominativi sono comunicati al sindaco.

Art. 20 - Procedura per l'insediamento del comitato di coordinamento.

1. Le associazioni che intendono costituire un'aggregazione devono darne comunicazione al sindaco.
2. Raggiunto il numero minimo di cui all'articolo 18, comma 1, il sindaco, se non gli pervengono opposizioni, riconosce la costituzione dell'aggregazione e chiede, ove necessario, la designazione per il comitato di coordinamento del componente effettivo e di quelli supplenti; indi convoca e presiede la riunione del comitato per l'elezione, nel proprio seno, del presidente del comitato. L'elezione del presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Ai fini delle successive elezioni del presidente, il sindaco provvede per gli adempimenti di cui al comma 2, ultimo periodo.

Art. 21 - Presidente del comitato.

1. Il presidente viene eletto per un triennio.
2. Il presidente, una volta eletto, resta in carica, se non sia sfiduciato dalla maggioranza dei componenti:
a) anche se si dimetta da componente del comitato di coordinamento;
b) anche se l'associazione che lo ha designato receda dal comitato o designi un altro componente.
3. Il presidente assente o impedito è sostituito dal vice presidente, che è il più anziano, per età e per ordine di designazione, dei componenti il comitato.

Art. 22 - Scioglimento dell'aggregazione.

1. L'aggregazione ed il comitato sono sciolti dal sindaco se il numero delle associazioni aggregate, per recesso comunicato anche al sindaco, diventa inferiore a quello previsto dall'articolo 18, comma 1.

Art. 23 - Adesione all'aggregazione di altre associazioni.

1. Ogni adesione all'aggregazione da parte di una associazione, successiva alla prima riunione del comitato di coordinamento, è comunicata al sindaco ed è approvata dal medesimo comitato che, nell'occasione, coopta il componente effettivo ed i due supplenti designati dalla nuova associazione.

Art. 24 - Riunioni del comitato di coordinamento.

1. Le riunioni del comitato di coordinamento sono convocate per iscritto dal presidente, con preavviso di almeno tre giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvo comunque i casi di urgenza.
2. Il sindaco può chiedere la convocazione del comitato di coordinamento o convocarlo direttamente in caso di inerzia del presidente.
3. Il comitato di coordinamento è validamente riunito, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, che potrà avvenire nel medesimo giorno della prima ad orario diverso, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
4. Le sedute del comitato sono pubbliche.
5. La richiesta di indizione di una consultazione della popolazione è deliberata dal comitato di coordinamento con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti effettivi.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente, salvo che per esse il comitato di coordinamento incarichi un cittadino maggiorenne di Valdagno.
7. Lo svolgimento delle funzioni di segretario, di componente e di presidente del comitato di coordinamento avviene a titolo gratuito.
8. I verbali delle riunioni sono inviati per conoscenza al sindaco.

Art. 25 - Decadenza del comitato o del suo presidente.

1. La giunta comunale, in caso di mancato funzionamento o di violazioni a norme del presente titolo, può motivatamente dichiarare decaduto in qualsiasi tempo, previa diffida, il comitato di coordinamento o il presidente.
2. Il sindaco, in tal caso, si attiva per la formazione di un nuovo comitato di coordinamento o la elezione di un nuovo altro presidente.
3. I componenti del comitato di coordinamento dichiarato decaduto non possono ricevere dalle associazioni una nuova designazione.

Art. 26 - Risorse attribuite al comitato di coordinamento.

1. Al comitato di coordinamento è assegnato annualmente per le spese di funzionamento un contributo finanziario, nella misura massima indicata nella relazione al bilancio, che comunque è oggetto di rendicontazione finale.
2. La sede delle aggregazioni delle associazioni è in un locale di proprietà comunale assegnato in comodato gratuito.
3. Le spese dei consumi sono assunte dall'amministrazione comunale.

Art. 27 - Rinvio alle norme sul funzionamento degli organi.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano al comitato di coordinamento le norme del capo III del titolo II del regolamento comunale per il funzionamento degli organi, in quanto compatibili.

Art. 28 - Comitato ristretto.

1. Il comitato di coordinamento, con il voto dei due terzi dei propri componenti, può istituire un comitato ristretto affidandogli determinati compiti fra quelli di cui all'articolo 18, comma 3.
2. Il comitato ristretto è composto dal presidente del comitato di coordinamento, dal vice presidente e da tre membri eletti a maggioranza assoluta.
3. Il comitato ristretto deve riferire al comitato di coordinamento sulla propria attività almeno due volte l'anno.
4. Ciascun membro elettivo del comitato ristretto dura in carica per un triennio e decade comunque, sostituito da un nuovo eletto entro trenta giorni, qualora non rivesta più la carica di componente del comitato di coordinamento.
5. Si applicano al comitato ristretto l'articolo 24, commi 1, 6 e 8 e l'articolo 27.

Comune di Valdagno
Altre pagine
Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione
TITOLO II e III
TITOLO IV, V e VI
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