Sito Ufficiale del Comune di Valdagno
EVENTI CONCORSI BANDI DI GARA INFORMAZIONI PER ... CONTATTACI MAPPA SITO


REDAZIONE
» Contattaci
» FAQ
» Dichiarazione accessibilità
Home | Comune | Regolamenti 
Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo

stemma città di Valdagno
Città di Valdagno
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


 
CAPO I

OGGETTO

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento uniforma le procedure amministrative del Comune ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e dello statuto comunale.

  2. Il regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, promossi d'ufficio o attivati obbligatoriamente a seguito d'iniziativa di parte, di competenza del Comune.

  3. Per procedimento amministrativo s'intende la sequenza di atti e operazioni esternamente rilevanti tra loro funzionalmente collegati e preordinati, con l'apporto conoscitivo dei soggetti interessati, all'emanazione del provvedimento finale. Nel procedimento è compresa l'emanazione del provvedimento finale, ove sia di competenza del Comune, e la sua esecuzione.

 
CAPO II

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Art. 2 - Termine per la conclusione del procedimento
  1. L'elenco dei procedimenti e dei termini previsti per la loro conclusione è contenuto in apposita tabella. Per la prima applicazione la tabella suddetta predisposta dalla giunta è quella allegata al presente regolamento. La giunta comunale, dopo la definizione del piano esecutivo di gestione, tenuto conto delle dotazioni di personale affidate a ciascuna unità operativa, modifica ed integra annualmente la tabella di cui trattasi; in assenza di modifiche si applica la tabella vigente. Sono esclusi dall'elenco i procedimenti il cui termine sia già determinato con legge o regolamento, nonchè quelli che si svolgono nella sfera di attività di diritto civile, in cui anche per i termini vale l'autonomia negoziale, e quelli che attengono all'organizzazione del Comune.

  2. Per la conclusione dei procedimenti non contenuti nella tabella di cui al comma 1, il termine deve intendersi non superiore a trenta giorni.

  3. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi eventualmente necessari per l'adozione delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale e per l'acquisizione di pareri obbligatori e valutazioni tecniche di organi o enti esterni al Comune. In tal caso il termine si intende sospeso dalla data dell'invio della proposta di deliberazione e della richiesta del parere.

  4. Il termine previsto non è altresì comprensivo dei tempi necessari per l'eventuale fase integrativa di efficacia dell'atto, di competenza degli organi di controllo.

  5. Quando per particolari evenienze o esigenze istruttorie straordinarie non è possibile rispettare il termine, il responsabile del procedimento comunica agli interessati tale situazione, motivandola, ed indica un nuovo termine, non superiore comunque ai due terzi del primo, per la conclusione del procedimento.

  6. Nei casi in cui la scadenza della presentazione della domanda sia predeterminata, il termine decorre da questa ultima data.

  7. Se il procedimento inizia d'ufficio, il termine decorre dalla data in cui il responsabile del servizio competente ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere, anche per impulso di un terzo.
Art. 3 - Irregolarità della domanda ed incompletezza della documentazione
  1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte la domanda, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, deve essere corredata dalla prescritta documentazione.

  2. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, nel rispetto dell'art. 6, comma 3, ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, o nel minore termine per la conclusione del procedimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

  3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa.

  4. Non è consentito aggravare il procedimento con richieste di informazioni o documenti non necessari per effettive esigenze istruttorie.
 
CAPO III

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Art. 4 - L'unità organizzativa ed il dirigente
  1. Salva diversa determinazione di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, il responsabile del procedimento, anche di quello che attiene all'attività di diritto civile, è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

  2. La tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento individua, per ciascun procedimento ivi contenuto, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale. Per gli altri procedimenti occorre fare riferimento all'organizzazione del Comune.
Art. 5 - Funzioni del responsabile
  1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa affida, di norma, ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

  2. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'articolo 6 della legge n. 241/1990 ed i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento finale deve essere comunque adottato dal dirigente dell'unità organizzativa, ove ne abbia la competenza.

  3. Nel caso in cui il procedimento sia gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative o uffici o servizi, la responsabilità dell'intero procedimento appartiene al responsabile della fase iniziale, che ha il compito di seguirne l'andamento presso le unità, gli uffici o i servizi competenti, concordando con gli stessi la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno e sollecitandone, ove occorra, il rispetto.
 
CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO


Art. 6 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
  1. La comunicazione dell'avvio del procedimento, oltre a quanto previsto dalla legge, contiene il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa competente, il nominativo del relativo dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, l'orario di accesso all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti, il termine, nel rispetto dell'art. 8, comma 1, entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti, la necessità di acquisire pareri obbligatori e valutazioni tecniche di organi esterni, l'eventuale facoltà di concludere accordi sui contenuti discrezionali del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

  2. Per le ordinanze contingibili e urgenti non si fa luogo alla comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

  3. La comunicazione può essere effettuata a mezzo del messo o per posta o con altri sistemi che ne possano comunque assicurare il recapito.
Art. 7 - L'intervento volontario
  1. L'atto di intervento di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990 deve contenere gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale l'interveniente chiede di partecipare, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente medesimo. La richiesta di intervento deve essere presentata non oltre dieci giorni dalla data di inizio del procedimento.

  2. Il responsabile del procedimento valuta se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge; in caso affermativo, invia all'interveniente, ove sia possibile, una comunicazione contenente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento; in caso negativo, comunica, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.
Art. 8 - Modalità di partecipazione
  1. Gli interessati, cioé i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonchè i soggetti di cui all'articolo 9 della legge 241/1990, anche in caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso.

  2. Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 1, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali, il cui esito è verbalizzato.

  3. Gli interessati possono assistere ad eventuali sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.
 
CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI


Art. 9 - Il coordinatore unico del programma ed il responsabile di ciascun intervento
  1. Il coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile dei lavori pubblici e svolge i compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti.

  2. Il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso è nominato di volta in volta nel provvedimento che dà inizio al procedimento stesso. Il responsabile del procedimento svolge i compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti, ivi inclusi quelli di cui al presente regolamento.
 
CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 10 - Modalità attuative
  1. Ciascuna unità organizzativa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, uniforma i moduli utilizzati alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella legge n. 241/1990.

  2. Il segretario generale sovrintende all'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione dei tempi procedimentali.

  3. Il provvedimento finale contiene la menzione dell'intervenuta comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.
Art. 11 - Pubblicità
  1. Il presente regolamento e la tabella di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati sul notiziario amministrativo del Comune e sono posti presso tutti gli uffici comunali a disposizione di chiunque.
Comune di Valdagno , 11/03/2002
Altre pagine
Tabella dei termini per la conclusione dei procedimenti
stampa la pagina | invia ad un amico
altovicentino

Ultime Notizie


Eventi




Calendario Eventi Netagorà

calendario eventi netagorà

Centro Meteorologico di Teolo - Arpav
meteo
Scarica l'Acrobat Reader
acrobat reader
Sitengine - Telemar