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OGGETTO
Art.
1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Il
presente regolamento uniforma le procedure amministrative
del Comune ai principi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche e integrazioni, e
dello statuto comunale.
- Il
regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi,
promossi d'ufficio o attivati obbligatoriamente
a seguito d'iniziativa di parte, di competenza del
Comune.
-
Per procedimento amministrativo s'intende la sequenza
di atti e operazioni esternamente rilevanti tra
loro funzionalmente collegati e preordinati, con
l'apporto conoscitivo dei soggetti interessati,
all'emanazione del provvedimento finale. Nel procedimento è
compresa l'emanazione del provvedimento finale,
ove sia di competenza del Comune, e la sua esecuzione.
TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Art.
2 - Termine per la conclusione del procedimento
-
L'elenco dei procedimenti e dei termini previsti
per la loro conclusione è contenuto in apposita
tabella. Per la prima applicazione la tabella suddetta
predisposta dalla giunta è quella allegata
al presente regolamento. La giunta comunale, dopo
la definizione del piano esecutivo di gestione,
tenuto conto delle dotazioni di personale affidate
a ciascuna unità operativa, modifica ed integra
annualmente la tabella di cui trattasi; in assenza
di modifiche si applica la tabella vigente. Sono
esclusi dall'elenco i procedimenti il cui termine
sia già determinato con legge o regolamento,
nonchè quelli che si svolgono nella sfera
di attività di diritto civile, in cui anche
per i termini vale l'autonomia negoziale, e quelli
che attengono all'organizzazione del Comune.
-
Per la conclusione dei procedimenti non contenuti
nella tabella di cui al comma 1, il termine deve
intendersi non superiore a trenta giorni.
-
Il termine previsto non è comprensivo dei
tempi eventualmente necessari per l'adozione delle
deliberazioni della giunta e del consiglio comunale
e per l'acquisizione di pareri obbligatori e valutazioni
tecniche di organi o enti esterni al Comune. In
tal caso il termine si intende sospeso dalla data
dell'invio della proposta di deliberazione e della
richiesta del parere.
-
Il
termine previsto non è altresì comprensivo
dei tempi necessari per l'eventuale fase integrativa
di efficacia dell'atto, di competenza degli organi
di controllo.
-
Quando
per particolari evenienze o esigenze istruttorie
straordinarie non è possibile rispettare il
termine, il responsabile del procedimento comunica
agli interessati tale situazione, motivandola, ed
indica un nuovo termine, non superiore comunque
ai due terzi del primo, per la conclusione del procedimento.
-
Nei
casi in cui la scadenza della presentazione della
domanda sia predeterminata, il termine decorre da
questa ultima data.
-
Se
il procedimento inizia d'ufficio, il termine decorre
dalla data in cui il responsabile del servizio competente
ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere,
anche per impulso di un terzo.
Art.
3 - Irregolarità della domanda ed incompletezza
della documentazione
-
Nei
procedimenti ad iniziativa di parte la domanda,
redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione,
deve essere corredata dalla prescritta documentazione.
-
Qualora la domanda sia irregolare o incompleta,
il responsabile del procedimento, nel rispetto dell'art.
6, comma 3, ne dà comunicazione al richiedente
entro dieci giorni, o nel minore termine per la
conclusione del procedimento, indicando le cause
di irregolarità o di incompletezza.
-
In caso di comunicazione di irregolarità
o incompletezza della domanda, il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda
regolare e completa.
-
Non è
consentito aggravare il procedimento con richieste
di informazioni o documenti non necessari per effettive
esigenze istruttorie.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4 - L'unità organizzativa ed il dirigente
-
Salva
diversa determinazione di cui all'articolo 5, comma
1, del presente regolamento, il responsabile del
procedimento, anche di quello che attiene all'attività
di diritto civile, è il dirigente preposto
all'unità organizzativa competente.
-
La
tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
regolamento individua, per ciascun procedimento
ivi contenuto, l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale,
nonchè dell'adozione del provvedimento finale.
Per gli altri procedimenti occorre fare riferimento
all'organizzazione del Comune.
Art.
5 - Funzioni del responsabile
-
Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa
affida, di norma, ad altro dipendente addetto all'unità
la responsabilità dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento.
-
Il
responsabile del procedimento svolge le funzioni
indicate nell'articolo 6 della legge n. 241/1990
ed i compiti indicati nelle disposizioni organizzative
e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione
delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n.
15 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
provvedimento finale deve essere comunque adottato
dal dirigente dell'unità organizzativa, ove
ne abbia la competenza.
-
Nel
caso in cui il procedimento sia gestito in sequenza
successiva da due o più unità organizzative
o uffici o servizi, la responsabilità dell'intero
procedimento appartiene al responsabile della fase
iniziale, che ha il compito di seguirne l'andamento
presso le unità, gli uffici o i servizi competenti,
concordando con gli stessi la ripartizione dei tempi
a disposizione di ciascuno e sollecitandone, ove
occorra, il rispetto.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Art. 6 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
-
La
comunicazione dell'avvio del procedimento, oltre
a quanto previsto dalla legge, contiene il termine
per la conclusione del procedimento, l'indicazione
dell'unità organizzativa competente, il nominativo
del relativo dirigente e del funzionario responsabile
del procedimento, l'orario di accesso all'ufficio
presso cui si può prendere visione degli
atti, il termine, nel rispetto dell'art. 8, comma
1, entro il quale gli interessati possono presentare
memorie scritte e documenti, la necessità
di acquisire pareri obbligatori e valutazioni tecniche
di organi esterni, l'eventuale facoltà di
concludere accordi sui contenuti discrezionali del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla
legge, in sostituzione di questo.
-
Per
le ordinanze contingibili e urgenti non si fa luogo
alla comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della
legge n. 241/1990.
-
La
comunicazione può essere effettuata a mezzo
del messo o per posta o con altri sistemi che ne
possano comunque assicurare il recapito.
Art.
7 - L'intervento volontario
-
L'atto
di intervento di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo
9 della legge n. 241/1990 deve contenere gli elementi
utili per l'individuazione del procedimento al quale
l'interveniente chiede di partecipare, i motivi
dell'intervento, le generalità ed il domicilio
dell'interveniente medesimo. La richiesta di intervento
deve essere presentata non oltre dieci giorni dalla
data di inizio del procedimento.
-
Il
responsabile del procedimento valuta se il soggetto
interveniente sia in possesso dei requisiti previsti
dalla legge; in caso affermativo, invia all'interveniente,
ove sia possibile, una comunicazione contenente
le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1,
del presente regolamento; in caso negativo, comunica,
motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.
Art.
8 - Modalità di partecipazione
-
Gli
interessati, cioé i soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti, nonchè i soggetti
di cui all'articolo 9 della legge 241/1990, anche
in caso di mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento, possono presentare memorie scritte
e documenti entro un termine non superiore ai due
terzi dell'intera durata del procedimento, sempre
che il procedimento stesso non sia già concluso.
-
Nel
corso del procedimento, e comunque non oltre il
termine previsto nel comma 1, gli interessati possono
produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa
di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni
e pareri, anche mediante audizioni personali, il
cui esito è verbalizzato.
-
Gli
interessati possono assistere ad eventuali sopralluoghi
ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio
rappresentante.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 9 - Il coordinatore unico del programma ed il responsabile
di ciascun intervento
-
Il
coordinatore unico delle fasi di formazione del
programma dei lavori pubblici e di attuazione degli
interventi oggetto del programma stesso, di cui
all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed integrazioni, è
il dirigente preposto all'unità organizzativa
responsabile dei lavori pubblici e svolge i compiti
affidatigli dalla legge e dai regolamenti.
-
Il
responsabile unico del procedimento di attuazione
di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso è
nominato di volta in volta nel provvedimento che
dà inizio al procedimento stesso. Il responsabile
del procedimento svolge i compiti affidatigli dalla
legge e dai regolamenti, ivi inclusi quelli di cui
al presente regolamento.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10 - Modalità attuative
-
Ciascuna
unità organizzativa, entro tre mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, uniforma i moduli
utilizzati alle disposizioni contenute nel presente
regolamento e nella legge n. 241/1990.
-
Il
segretario generale sovrintende all'applicazione
delle norme contenute nel presente regolamento,
impartendo, se necessario, disposizioni applicative
e predisponendo misure organizzative per la riduzione
dei tempi procedimentali.
-
Il
provvedimento finale contiene la menzione dell'intervenuta
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, del
presente regolamento.
Art.
11 - Pubblicità
-
Il
presente regolamento e la tabella di cui all'articolo
2, comma 1, sono pubblicati sul notiziario amministrativo
del Comune e sono posti presso tutti gli uffici
comunali a disposizione di chiunque.
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