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Regolamento della Biblioteca Civica

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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA
(approvato dal C.C. con del. 132/96)

Art. 1
l. E' istituita in Valdagno la biblioteca pubblica civica.

Art. 2
l. La biblioteca civica ha lo scopo di:
a) favorire la crescita culturale e civile della popolazione offrendo strumenti di formazione personale, professionale e di utilizzazione del tempo libero;
b) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo;
c) garantire l'integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibl.iografico e audiovisivo;
d) curare l'acquisizione degli oggetti e dei documenti storici o culturali con particolare riguardo a quelli di interesse regionale e locale;
e) assicurare il godimento pubblico di detti beni culturali;
f) contribuire all'attuazione del diritto alla istruzione e promuovere l'educazione permanente;
g) adottare iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e_delle tradizioni locali;
h) stabilire rapporti di collaborazione con enti, associazioni e gruppi che svolgono attività culturali;
i) promuovere il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.


Art. 3
l. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, la biblioteca civica:
a) esercita il servizio pubblico gratuitamente;
b) garantisce la continuità e la regolarità del servizio;
c) stabilisce orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti;
d) adempie all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con altre biblioteche;
e) cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale.


Art. 4
l. L'organizzazione della biblioteca è volta a:
a) provvedere alla compilazione e alla aggiornata tenuta degli strumenti informativi e di lavoro necessari alla propria organizzazione e conduzione;
b) provvedere all'ordinamento del materiale documentario, alla sua conservazione e al suo corretto uso, con particolare riferimento al materiale raro e di pregio o particolarmente deteriorabile;
c) provvedere periodicamente alla revisione, al controllo di tutto il materiale documentario e ai relativi cataloghi;
d) rilevare tempestivamente eventuali ammanchi o danneggiamenti del materiale in dotazione;
e) fornire la consulenza ai lettori nei termini della scelta del materiale, della consultazione dei cataloghi e di ogni altro strumento bibliografico a disposizione;
f) assolvere le mansioni inerenti i servizi di lettura in sede e del prestito dei libri a domicilio e tra le biblioteche pubbliche;
g) segnalare i libri da acquistare nel rispetto delle indicazioni di massima fornite dal comitato di gestione, tenendo conto delle richieste del pubblico e delle sue esigenze potenziali;
h) provvedere allo scarto del materiale documentario che per il suo stato di conservazione, o l'nadeguatezza del contenuto informativo o il mancato utilizzo, sia proficuo non tenere;
i) fornire al comitato di gestione i dati per l'elaborazione del programma annuale;
l) perseguire il costante miglioramento della professionalità, del personale, tramite l'incremento del settore biblioteconomico e bibliografico e la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento, alle riunioni e ai convegni promossi dalla Regione e da altri enti pubblici e associazioni professionali;
m) assolvere ogni altro compito demandato dalle leggi e dai regolamenti.


Art. 5
l. Alla biblioteca civica è preposto il comitato di gestione composto da sette membri eletti dal consiglio comunale, con voto limitato a cinque componenti in modo da garantire la presenza delle minoranze. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. Il comitato di gestione ha la stessa durata del consiglio comunale e, scaduto o sciolto quest'ultimo, rimane in carica fino alla rinnovazione per la sola amministrazione ordinaria.
3. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite al direttore, che ha anche voto consultivo. In caso di assenza del direttore le funzioni di segretario sono svolte da un componente del comitato di gestione.
4. Nella prima riunione il comitato elegge nel suo interno il presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente designa un componente del comitato per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
5. Il comitato è convocato dal presidente almeno una volta ogni trimestre oppure su richiesta di non meno di tre membri.
6. I componenti assenti ingiustificati per tre volte consecutive incorrono nella decadenza.La decadenza è disposta dal consiglio
comunale, su segnalazione del presidente del comitato di gestione dopo aver acquisito le deduzioni dell'interessato. L'assenza deve essere giustificata, con la segnalazione delle circostanze, almeno un'ora prima della seduta, al presidente del comitato.


Art. 6
l. Il Comitato di gestione:
a) propone il programma annuale di attività della biblioteca; con particolare attenzione alle finalità dell'art.2 .
b) sceglie le opere e le pubblicazioni da acquistare, anche su segnalazione del direttore;
c) formula proposte per il funzionamento del servizio della biblioteca e delle varie attività;


Art. 7
l. La biblioteca civica ha un direttore, cui è affidato il servizio, e altro personale assegnato dall'amministrazione comunale.


Art. 8
l. La biblioteca può essere frequentata da tutti, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno, allegato al presente regolamento.


Art. 9
l. Nel rispetto dell'ordinamento contabile, il fondo assegnato annualmente per l'acquisto di libri ed attrezzature non può essere impiegato diversamente; lo stesso vincolo vale per le sovvenzioni che provengono alla biblioteca dalla Provincia, dalla Regione, da altri enti o privati con tale espressa destinazione.


Art. 10
l. E' consentito il prestito di libri a domicilio, secondo le modalità e i limiti stabiliti nelle disposizioni dell'ordinamento interno allegato al presente regolamento o in direttive del comitato di gestione.


Allegato al regolamento della biblioteca civica.

ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA

Art. 1
l. La biblioteca civica mette a disposizione degli utenti libri e riviste da consultarsi in sede e da prendere in prestito.

Art. 2
l. Sui libri avuti in lettura è vietato far segni, scrivere o fare altri danni.
2. All'atto di ricevere un volume o di riconsegnarlo, il lettore deve invitare il personale della biblioteca a prendere nota di quel che di irregolare vi abbia riscontrato.

Art. 3
l. L'ingresso alla biblioteca e il prestito sono gratuiti.
2. L'orario di apertura al pubblico risulta dall'apposita targa affissa all'entrata.


Lettura in sede

Art. 4
l. La formalità richiesta per la lettura in sede è la compilazione del modulo previsto.
2. Dopo la lettura, l'opera deve essere riconsegnata al personale della biblioteca .

Art. 5
l. Tutti i lettori possono segnalare, tramite appositi moduli, l'opportunità che la biblioteca acquisisca strumenti culturali o informativi non presenti nelle raccolte.
2. I suggerimenti vengono vagliati dal comitato di gestione tenendo presente il piano di sviluppo delle collezioni.
3. Il lettore può chiedere l'esito della propria segnalazione. In tale occasione, qualora il libro venisse acquistato, al lettore viene data la possibilità di prenotare prima di altri il libro in questione.


Art. 6 ,
l. E' facoltà del personale della biblioteca di allontanare dai locali gli utenti che non rispettino il silenzio o che non tengano un contegno corretto.
2. In casi particolarmente gravi gli utenti possono essere sospesi dal prestito e dalla lettura in sede per un periodo da quindici a trenta giorni, con provvedimento del Direttore.


Prestito a domicilio

Art. 7
l. L'utente per essere ammesso al prestito deve presentare domanda sul modulo fornito dalla biblioteca.
2. Per i minori di diciotto anni è necessaria malleveria del padre o di chi ne fa le veci, firmata sull'apposito stampato.


Art. 8
l. Possono essere ammesse al prestito solo persone residenti nei sei Comuni della Valle.
2. I residenti negli altri Comuni devono avvalersi del prestito interbibliotecario tramite le rispettive biblioteche comunali, ai sensi della legge regionale.


Art. 9
l. Il prestito è concesso soltanto a coloro che siano.muniti della tessera personale vi stata dal direttore della biblioteca.
2. Il personale della biblioteca può richiedere, oltre la tessera, un documento di identità.


Art. 10
l. Sono esclusi dal prestito a domicilio i manoscritti, le opere rare e preziose, i periodici, tutte le opere di consultazione e tutte le pubblicazioni che a giudizio del comitato di gestione della biblioteca siano dichiarati di notevole importanza o di difficile sostituzione.

Art. II
l. Il libro deve essere conservato con la massima cura e non può essere trasmesso ad altri.

Art. 12

l. Il prestito ha la durata normale di giorni venti, rinnovabile per altri quindici su richiesta dell'utente, ameno che il testo in questione non risulti già prenotato.
2. E' possibile ottenere in prestito fino a tre opere per un massimo di cinque volumi.
3. Per le novità di narrativa il limite è ridotto a due volumi.


Art. 13
l. Le opere in prestito possono essere prenotate.
2. La prenotazione si effettua esibendo il tesserino di prestito o un documento di identità personale.
3. Il singolo utente può prenotare fino a due opere, per un massimo di quattro unità bibliografiche.
4. Dal momento della disponibilità dell'opera al richiedente vengono concessi tre giorni di tempo per ritirarla, a pena della decadenza della prenotazione.


Art. 14
l. Trascorsi due giorni dal termine ultimo indicato per la restituzione, se il materiale prestato non risulta restituito, il lettore viene sollecitato mediante comunicazione scritta inviata tramite il servizio postale. Trascorsi dieci giorni dalla data del primo sollecito, è spedito un secondo richiamo.
2. Al momento della restituzione, in caso di invio di solleciti, il lettore è tenuto a pagare la penalità stabilita dall'amministrazione comunale.
3. Il lettore è inoltre tenuto a pagare le spese postali.

Art. 15
l. E' sospeso dal direttore a tempo determinato il prestito ali lettore dimostratosi negligente nella conservazione e nella restituzione dei libri.


Art. 16
l. L'utente che smarrisce un libro o lo consegna in grave stato di deterioramento è tenuto a sostituire l'opera smarrita o deteriorata con altro esemplare, oppure a versare al personale di biblioteca l' importo e le spese per la rilegatura, salvo denuncia alla competente autorità giudiziaria qualora l'atto costituisca reato contro la proprietà. Se trattasi di un libro facente parte di un'opera composta di più volumi, quando il
volume singolo non sia acquistabile, l' utente deve pagare il prezzo dell'opera intera.
2. Qualora l'opera non risulti più reperibile, l'utente provvede alla sua sostituzione con un testo equipollente concordato con il direttore.
3. Il personale di biblioteca comunica al comitato di gestione l'elenco dei libri da dichiararsi dispersi per l'impossibilità di recupero presso i lettori e di quelli pagati.


Art. 17
l. In occasione del lavoro di revisione della biblioteca il presti to a domicilio è sospeso .

Prestito interbibliotecario

Art. 18
l. La biblioteca è iscritta al prestito di libri con l'obbligo di reciprocità con le biblioteche pubbliche della Regione. Svolge inoltre un regolare servizio di prestito con le altre biblioteche, in particolare con quelle con le quali ha in atto forme di cooperazione.
2. Parallelamente anche la biblioteca di Valdagno può, in favore dei propri utenti, richiedere in prestito opere di altre biblioteche. Nel far ciò l'utente interessato e la biblioteca di Valdagno devono rispettare il regolamento di prestito della biblioteca proprietaria delle opere richieste.
3. Nel caso di presti to da biblioteche con le quali non sono in atto particolari forme di cooperazione, l'utente interessato deve rimborsare alla biblioteca di Valdagno tutte le spese sostenute per suo conto.
Riproduzioni


Art. 19 -
l. Il servizio riproduzioni è limitato alla documentazione di proprietà della biblioteca. E esclusa inoltre tutta la documentazione per la quale esistano limiti di legge in merito alla riproducibilità.
2. I prezzi per tale servizio vengono stabiliti dall'amministrazione comunale.
3. La riproduzione tramite fotocopie è realizzata in sede. L'effettuazione di quantità di fotocopie superiori a venti, può essere differita per esigenze di servizio.
4. Non può essere fotocopiato il materiale a stampa anteriore al 1850, il materiale manoscritto facente parte dei fondi antichi, le tesi di laurea senza permesso scritto dell'autore e, in generale, il materiale per il quale tale procedura rappresenta un rischio di deterioramento.


Art. 20
l. Il materiale bibliografico viene descritto in schede, di formato internazionale, compilate secondo le norme in vigore per le biblioteche statali e messe a disposizione del pubblico nei cataloghi per autori e per soggetto.
2. E' messo a disposizione del pubblico un personal computer con il catalogo collettivo delle biblioteche della rete di cooperazione, su cui è possibile effettuare ricerche per autore, titolo, soggetto, CDD e parola chiave.


Art. 21
l. Ogni lettore alI' atto del suo ingresso in biblioteca è impegnato ad osservare ogni articolo del presente ordinamento interno.

Art. 22
l. Copia del presente ordinamento è esposta al pubblico nei locali della biblioteca.

Comune di Valdagno , 15/11/2006

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