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Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
Art. 1
Il servizio di Polizia Rurale è
diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle
leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate
da Enti. Istituti ed Associazioni per l'interesse in genere della coltura agraria
nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di
concorrere alla tutela dei privati in rapporto alla comune applicazione ed incremento
della stessa.
Art. 2
Il servizio di Polizia Rurale è
diretto dal Sindaco, coadiuvato dai Funzionari di Polizia Urbana e viene disimpegnato
dagli Agenti dello stesso, dalla Forza Pubblica e dalle Guardie giurate dipendenti
da Enti o privati comunque interessati.
Art. 3
Nel provvedere alle operazioni di
Polizia Giudiziaria gli Agenti ed i Funzionari devono attenersi alle disposizioni
del Codice di Procedura Penale e dall'art. 9 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n°
45.
Art. 4
Al Sindaco, oltre ai poteri che,
ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934,
n° 383, gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta
la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 17 della Legge 20
marzo 1865, n° 2248.
Art. 5
Hanno vigore per il regolamento di
Polizia Rurale le norme del Regolamento di Polizia Urbana le quali attengono
a materia comune ai due Regolamenti in parola.
CAPITOLO I°
TUTELA DEI BENI
COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI
Art. 6
I beni patrimoniali del Comune e
quelli di uso pubblico sono sottoposti alla vigilanza delle autorità
comunali.
Art. 7
I permessi per l'uso e i godimenti
in natura dei beni comunali saranno concessi sotto l'osservanza delle norme
stabilite dall'autorità comunale ed approvate dall'autorità tutoria.
Art. 8
E' proibito fare piantagioni sui
fondi comunali ed asportarne qualsiasi cosa, senza apposita concessione.
Art. 9
E' vietato il passaggio abusivo attraverso
i fondi di proprietà altrui anche se incolti, e non muniti di recinti
e da ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.
Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da
recare minor danno possibile.
Art. 10
Chiunque intende chiudere il proprio
fondo confinante con le strade pubbliche o con terre demaniali, dovrà
darne prima avviso al Sindaco, il quale curerà che non si commettano
usurpazioni.
Art. 11
Il diritto di passaggio nei fondi
altrui, con bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti,
deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i
danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto
stesso.
Art. 12
L'esercizio della caccia e della
pesca sui fondi di proprietà altrui è regolato dal Codice Civile
e dalle Leggi disciplinanti la materia stessa.
Art. 13
Per l'impianto di alberi, viti e
siepi sui confini della proprietà altrui, non latistante a strade, e
per il taglio di rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino,
devono osservarsi le disposizioni del Codice Civile.
Art. 14
Non si può accendere il fuoco
nella campagna a distanza minore di 100 metri dagli abitati ed edifici, dalle
piantagioni e siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito
di materiale combustibile.
L'abbrucciamento delle stoppie è permesso a distanza non minore di metri
100 dai boschi non vincolati purchè la zona da bruciare sia circoscritta
da terreno arato per una estensione efficace ad arrestare il propagarsi del
fuoco.
Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve
essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire i danni all'altrui
proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino
a che non sia spento.
Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre è vietato fumare nell'interno
dei boschi salvo che nelle radure a terreno nudo.
Art. 15
Senza il consenso del conduttore
è vietato fare lo scalvo delle piante, spigolare o rastrellare sui fondi
di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente
comma deve risultare da un permesso scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli
Agenti.
Art. 16
I frutti caduti dalle piante, anche
se posti su terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito, appartengono
al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza suo esplicito
permesso.
Art. 17
Dovendo per qualsiasi motivo cospargere
su terreni non recintati sostanze velenose che possono arrecare danno ad animali
o alle persone, i conduttori dei terreni devono preventivamente chiedere l'autorizzazione
al Sindaco, il quale, qualora non vi ostino ragioni di carattere agrario, prescriverà
le cautele da adottarsi per evitare danni ai terzi.
Art. 18 annullato
Art. 19
Gli Agenti di Polizia Urbana quando
sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli,
pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra dei quali non
siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare
immediato rapporto all'ufficio di Polizia Urbana per l'eventuale denuncia del
furto.
CAPITOLO II°
DEI PASCOLI
Art. 20
Il pascolo sui terreni di proprietà
altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato
in qualsiasi epoca dell'anno.
A meno che il conduttore del fondo si presente, il concessionario del pascolo
deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli
Agenti.
Art. 21
E' vietato far pascolare bestiame
di qualunque specie lungo i cigli le scarpate ed i fossi laterali alle strade
pubbliche.
Art. 22
Il bestiame sorpreso senza custodia
a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo
le strade sarà fermato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato
rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza
dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito
dall'Ente o dai privati.
Art. 23
Il bestiame nel pascolo deve essere
guidato e custodito da personale idoneo in modo da impedire che, con lo sbandamento,
rechi danno ai fondi o molestia ai passanti.
Art. 24
Il pascolo durante le ore di notte
è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali
da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle
proprietà circostanti.
Art. 25
I pastori, i caprai ed i malgari
entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio Comunale
il fondo in cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento
per il pascolo ed il personale alla loro dipendenza nonché il numero
dei capi di bestiame.
Art. 26
I proprietari ed i conduttori di
mandrie o greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento
locale di Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze Prefettizie
in vigore.
CAPITOLO III°
BOSCHI CESPUGLIATI
E BOSCHI VINCOLATI
Art. 27
I terreni boscati o cespugliati e
quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti
alle relative disposizioni di legge e di Regolamento in vigore (Legge Forestale
30 dicembre 1923, n° 3267, modificata con R.D.L. 3 gennaio 1926, n°
23 e Regolamento 16 maggio 1926, n°1126, Regolamento Provinciale sulle prescrizioni
di massima di Polizia Forestale e norme per l'utilizzazione di boschi non vincolati
e per prevenzione degli incendi boschivi).
CAPITOLO IV°
STRADE ED ACQUE
Art. 28
E' vietato ingombrare comunque il
suolo delle strade Comunali Consorziali e Vicinali in modo da pregiudicare il
libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.
E' pure vietato condurre a strascico, legnami od altro materiale e di danneggiare
il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari o con
qualunque altro mezzo.
Art. 29
I carichi di fieno, paglia o simili,
non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli.
Art. 30
Per le strade il bestiame deve essere
guidato e custodito da personale idoneo ed in numero sufficiente per impedire
che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.
Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure
atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transito.
Art. 31
E' vietato lasciare scendere il bestiame
ad abbeverarsi in fossi e canali laterali alle strade, se non nei punti all'uopo
predisposti.
Art. 32
I greggi e le mandrie non possono
sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella.
Di notte devono essere preceduti da persona munita di fanale acceso.
Art. 33
Chi ha acquistato il diritto di attraversare
le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed
i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti
devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico
Comunale.
Art. 34
I conduttori di fondi sono obbligati
a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le
strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio
stradale. Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali dovranno essere
tenute ad una altezza non superiore a metri 1,5. I proprietari frontisti sono
altresì obbligati a ricostruire e riparare i muri di cinta e a liberare
le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette.
In caso di trascuranza da parte del conduttore o di sua inadempienza, nel termine
prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni
a di lui spesa, ferma restando la contravvenzione accertata.
Art. 35
E' prescritto il permesso dell'Autorità
Comunale per tutte le opere che i proprietari frontisti delle strade intendono
fare a distanza inferiore a due metri dal ciglio stradale.
Art. 36
I frontisti delle strade pubbliche
nell'arare i loro fondi non debbono recar danno alle rive dei fossi ed alle
strade né invadere queste ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi
rurali.
Art. 37
Per gli impianti degli alberi e siepi,
lateralmente alle strade e la coltura dei terreni a bosco, devono osservarsi
le disposizioni della Legge 20 marzo 1865, n° 2248.
Art. 38
E' vietato apportare qualsiasi variazione
o innovazioni ai corsi delle acque pubbliche, mediante la formazione nei loro
alvei di chiuse, pietraie, scavi, canali di derivazione ed altre simili opere,
le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso
delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
Art. 39
Sono vietate le derivazioni abusive,
le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbracciamento
dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e di fare modifiche o guasti ai
ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche.
E' pure vietata la posa di tronchi di albero o di qualunque altro mezzo che
impedisca il libero accesso delle acque e di fare opere che rendano malagevole
il passaggio sulle sponde.
Art. 40
I fossi delle strade comunali o rurali
devono, a cura e spese degli utenti, dei consertisti e dei privati tenuti per
consuetudine, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
In caso di trascuratezza o di inadempimento del proprietario o di chi per esso,
nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire
detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.
Art. 41
E' vietato inquinare l'acqua delle
sorgenti o dei corsi, sia pubblici che privati con l'immissione di qualsiasi
materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.
E' vietato inoltre di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati
le materie putride e dei scaricatori, se non attraverso vasche di depurazione
biologica.
Art. 42
I proprietari e gli utenti di canali
artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati
ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al sedime
stradale ed alle sue pertinenze.
Art. 43
Gli abbeveratoi devono essere costantemente
puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi
specie.
Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali nonché
la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi,
contenute nelle istruzioni per la pulizia veterinaria.
Art. 44
Le vasche per abbeverare gli animali
devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per l'uso domestico e l'acqua
di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.
CAPITOLO V°
UTILIZZAZIONE ACQUE
SOTTERRANEE
Art. 45
1) Chiunque intenda estrarre ed utilizzare
acque sotterranee a scopo irriguo o industriale dovrà chiedere l'autorizzazione
all'ufficio del Genio Civile ai sensi del T.U. della Legge 31 dicembre 1933,
n° 1775 ed osservare le norme disciplinatrici in materia.
2) Chiunque utilizzi le acque sotterranee esclusivamente per usi domestici (familiari,
abbeveraggi, inaffiamento giardini ed orti), dovrà avere cura di ridurre
il consumo allo stretto necessario indispensabile. A tale fine è fatto
divieto di lasciare defluire liberamente l'acqua dai pozzi a getto continuo
nelle ore in cui essa non viene utilizzata. Detti pozzi dovranno, pertanto,
essere muniti di apposito apparecchio di chiusura.
3) I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno perseguiti
a norma dell'art. 221 e seguenti del T.U. della Legge 11 dicembre 1933, n°
1775.
CAPITOLO VI°
MALATTIE DELLE
PIANTE E DEL BESTIAME
Art. 46
E' fatto obbligo ai proprietari ed
ai conduttori di fondi di applicare gli opportuni rimedi contro le crittogame,
gli insetti e gli altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste, e di
denunziare all'autorità comunale, al Corpo Forestale dello Stato ed al
competente osservatorio fitopatologico ogni eventuale comparsa di malattia delle
piante.
Art. 47
Verificandosi casi di malattie parassitarie
delle piante, i proprietari non potranno trasportare altrove le piante, senza
un certificato di immunità da rilasciarsi dal Corpo Forestale dello Stato.
Art. 48
Al fine di evitare la propagazione
di larve o spore nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere
asportati dai campi non oltre il mese di marzo.
Art. 49
E' vietato distruggere le nidiate
di uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per
impadronirsene.
Art. 50
I proprietari o detentori di animali,
a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale
qualunque caso di malattia infettiva e diffusa degli animali.
Art. 51
Nel caso di malattia infettiva o
diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui
fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti
di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando di servirsi
degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
Art. 52
L'interramento degli animali morti
per malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo deve essere eseguito
in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria.
CAPITOLI VII°
STALLE E CONCIMAIE
Art. 53
I progetti di nuove costruzioni di
stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti,
come pure quelli di adattamento di stalle esistenti saranno sottoposti a preventivo
visto del Sindaco il quale provvede previo parere dell'Ufficio Sanitario.
A norma del R.D. 14 aprile 1927, n° 530, le stalle facenti corpo con la
casa di abitazione non potranno avere aperture ubicate nella stessa facciata
ove si aprono le finestre dei locali di abitazione se non a distanza superiore
a metri 3 misurata in linea orizzontale.
Art. 54
Nella costruzione o nell'adattamento
di stalle, dovranno essere osservatele norme previste dal T.U. Leggi Sanitarie
27 luglio 1934, n° 1265.
Art. 55
La costruzione delle stalle deve
essere effettuata usando materiale ed accorgimenti che assicurino le migliori
condizioni di igiene, di facile deflusso dei liquidi e la possibilità
di frequenti disinfezioni o lavature.
Art. 56
Le stalle rurali per bovini ed equini
adibite a più di due capi adulti debbono essere dotate di una concimaia
secondo le norme del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n° 1265.
Art. 57
La distanza delle concimaie dalle
abitazioni non dovrà essere inferiore a metri 30 nel centro urbano e
a metri 20 nella zona rurale.
La distanza delle stesse dal filo stradale non potrà essere inferiore
a metri 10.
Qualora per le condizioni di ambiente non sia possibile rispettare tali distanze,
queste potranno essere ridotte previo sopralluogo dell'Ufficiale Sanitario.
Art. 58
La concimaia deve avere fondo impermeabile,
essere munita di adeguati muretti per evitare lo sperdimento di colaticcio;
la superficie dovrà essere calcolata in proporzione dei capi bovini allevati
(in media da 3 a 4 mq. Per capo grosso).
Ogni concimaia dovrà essere munita di adeguato pozzetto della capacità
non inferiore di un mc. per ogni capo grosso di bestiame.
Art. 59
Oltre a quelli indicati dall'art.
235 del T.U. 27 luglio 1934, n° 1265, possono essere esonerati dall'obbligo
delle concimaie i ricoveri di bestiame dei pascoli alpestri.
Art. 60
Il trasporto del letame destinato
alle concimaie, siano queste comunali o private, qualora venga effettuato attraverso
strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario
né effettuarsi nelle ore di maggior movimento.
Si useranno veicoli adatti, evitando disperdimento di materiale, il passaggio
attraverso strade centrali o comunque di accesso agli agglomerati di popolazione.
CAPITOLO VIII°
IGIENE E SICUREZZA
Art. 61
Per quanto riguarda l'igiene delle
case rurali dovranno essere osservate le disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie
nonché del Regolamento di Igiene.
Art. 62
E' fatto obbligo durante la trebbiatura
dei cereali mediante locomobili a vapore, poste a meno di 10 metri da pagliai,
fienili, casseri di covoni, di munire le ciminiere di reti parascintille.
Art. 63
I cani da guardia degli edifici rurali
siti in prossimità delle strade non debbono essere lasciati in modo da
poter nuocere ai passanti.
CAPITOLO IX°
DIFESA DELLA FLORA
ALPINA
Art. 64
L'art. 64 riporta i nomi delle piante
facenti parte della flora alpina da considerarsi piante protette.
Art. 65
Agli effetti della tutela sono vietati:
a) lo strappare o scavare i rizomi, le radici. I bulbi o i tuberi delle piante
protette;
b) l'offerta in vendita ed il commercio di dette piante, con o senza radici,
rizoma, bulbi o tuberi, nonché dei relativi fiori;
c) la raccolta dei fiori per uso personale in numero superiore a sei esemplari
per ogni specie protetta.
Art. 66
Sono esenti dal divieto dei punti
a) e b) dell'art. 65, il proprietario del fondo chiuso e recintato sul quale
avviene la raccolta, o altre persone autorizzate dal proprietario a disporre
dal fondo stesso.
Art. 67
La raccolta delle piante protette
con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi sul fondo altrui, è consentito
unicamente con benestare del proprietario del fondo e per gli scopi didattici
o scientifici e semprecchè venga effettuata da persona munita di licenza
speciale, rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha luogo la raccolta stessa.
Art. 68
Le precedenti disposizioni non si
applicano nei riguardi delle piante protette che provengono da colture fatte
in giardini o in stabilimenti di fioricoltura. Questi prodotti, però,
se posti in vendita, o comunque consegnati a terzi, devono essere corredati
dal certificato di provenienza, steso dal gerente dello stabilimento.
Art. 69
La Licenza di cui all'art. 67 sarà
richiesta al Sindaco del Comune di cui ha luogo la raccolta, e la relativa domanda
dovrà contenere il nome, cognome, dimora abituale, anno di nascita, occupazione
o professione del richiedente, nonché indicare l'eventuale ramo scientifico
verso cui sono diretti gli studi dello stesso.
Ogni raccoglitore deve portare seco durante le sue escursioni e raccolte la
Licenza di raccolta e presentarla a richiesta degli organi di sorveglianza.
La Licenza dovrà indicare il nome, cognome, l'età, l'abitazione
del titolare, la specie delle piante da raccogliere, le zone in cui è
ammessa la raccolta, la durata di validità della Licenza (non mai superiore
ad un anno) ed eventuali altre limitazioni o condizioni imposte di caso in caso.
La Licenza è strettamente personale e sarà concessa gratuitamente.
Art. 70
La vigilanza sull'osservanza delle
precedenti disposizioni e il controllo delle licenze saranno esercitati dal
Corpo Forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dai Guardia Boschi Comunali,
dai Guardiacaccia e dagli altri Agenti giurati.
Art. 71
I raccoglitori ed i venditori di
materiale protetto trovati senza licenza , saranno dichiarati in contravvenzione
e puniti con l'ammenda da £. 2.000 a £. 10.000.
In proposito si osservano le disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del
T.U. 3 marzo 1934, n° 383, modificato dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947,
n° 530.
Art. 72
La raccolta ed il commercio dei fiori
dei Cyclamen (Ciclamino di montagna) delle varie specie di Narcissus (Narcisi)
e del Rododendro rimane libera.
CAPITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
E PENALI
Art. 73
Oltre i casi previsti da disposizioni
speciali, ogni Licenza, Permesso o Concessione s'intende revocata quando non
venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è
stata subordinata.
Ogni Permesso, Licenza od altra Concessione è sempre personale, salvo
che non sia espressamente disposto in modo diverso.
Art. 74
Tutte le trasgressioni del presente
Regolamento, ove non costituiscano reato, saranno accertate e punite ai sensi
del Cap. IV° del vigente T.U. Legge Comunale e Provinciale.
CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERANEE
Art. 75
Chiunque abbia utilizzazione di acque
sotterranee in atto a scopo irriguo o industriale, dovrà munirsi, se
sprovvisto, della concessione o autorizzazione del Genio Civile da richiedersi
entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
PREFETTURA DI VICENZA
N° 6273/Div. II° n° 1425/Rag.
Visto e approvato dalla
G.P.A. nella seduta del 11 marzo 1963
Vicenza, lì 15 marzo 1963
p. IL PREFETTO
F.to Nicosia
Deliberazione consiliare n. 82/reg.
del 30 novembre 1962
Comune di Valdagno
, 28/03/2002
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