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Regolamento di Polizia Rurale

Stemma Città di Valdagno
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza


REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE


Art. 1

Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti. Istituti ed Associazioni per l'interesse in genere della coltura agraria nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei privati in rapporto alla comune applicazione ed incremento della stessa.

Art. 2

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, coadiuvato dai Funzionari di Polizia Urbana e viene disimpegnato dagli Agenti dello stesso, dalla Forza Pubblica e dalle Guardie giurate dipendenti da Enti o privati comunque interessati.

Art. 3

Nel provvedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli Agenti ed i Funzionari devono attenersi alle disposizioni del Codice di Procedura Penale e dall'art. 9 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n° 45.

Art. 4

Al Sindaco, oltre ai poteri che, ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n° 383, gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 17 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248.

Art. 5

Hanno vigore per il regolamento di Polizia Rurale le norme del Regolamento di Polizia Urbana le quali attengono a materia comune ai due Regolamenti in parola.

CAPITOLO I°

TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI


Art. 6

I beni patrimoniali del Comune e quelli di uso pubblico sono sottoposti alla vigilanza delle autorità comunali.

Art. 7

I permessi per l'uso e i godimenti in natura dei beni comunali saranno concessi sotto l'osservanza delle norme stabilite dall'autorità comunale ed approvate dall'autorità tutoria.

Art. 8

E' proibito fare piantagioni sui fondi comunali ed asportarne qualsiasi cosa, senza apposita concessione.

Art. 9

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti, e non muniti di recinti e da ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.
Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare minor danno possibile.

Art. 10

Chiunque intende chiudere il proprio fondo confinante con le strade pubbliche o con terre demaniali, dovrà darne prima avviso al Sindaco, il quale curerà che non si commettano usurpazioni.

Art. 11

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, con bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 12

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi di proprietà altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi disciplinanti la materia stessa.

Art. 13

Per l'impianto di alberi, viti e siepi sui confini della proprietà altrui, non latistante a strade, e per il taglio di rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14

Non si può accendere il fuoco nella campagna a distanza minore di 100 metri dagli abitati ed edifici, dalle piantagioni e siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
L'abbrucciamento delle stoppie è permesso a distanza non minore di metri 100 dai boschi non vincolati purchè la zona da bruciare sia circoscritta da terreno arato per una estensione efficace ad arrestare il propagarsi del fuoco.
Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire i danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre è vietato fumare nell'interno dei boschi salvo che nelle radure a terreno nudo.

Art. 15

Senza il consenso del conduttore è vietato fare lo scalvo delle piante, spigolare o rastrellare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un permesso scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Art. 16

I frutti caduti dalle piante, anche se posti su terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza suo esplicito permesso.

Art. 17

Dovendo per qualsiasi motivo cospargere su terreni non recintati sostanze velenose che possono arrecare danno ad animali o alle persone, i conduttori dei terreni devono preventivamente chiedere l'autorizzazione al Sindaco, il quale, qualora non vi ostino ragioni di carattere agrario, prescriverà le cautele da adottarsi per evitare danni ai terzi.

Art. 18 annullato

Art. 19

Gli Agenti di Polizia Urbana quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'ufficio di Polizia Urbana per l'eventuale denuncia del furto.

CAPITOLO II°

DEI PASCOLI

Art. 20

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
A meno che il conduttore del fondo si presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Art. 21

E' vietato far pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

Art. 22

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade sarà fermato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

Art. 23

Il bestiame nel pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi o molestia ai passanti.

Art. 24

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 25

I pastori, i caprai ed i malgari entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio Comunale il fondo in cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo ed il personale alla loro dipendenza nonché il numero dei capi di bestiame.

Art. 26

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento locale di Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze Prefettizie in vigore.

CAPITOLO III°

BOSCHI CESPUGLIATI E BOSCHI VINCOLATI

Art. 27

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di Regolamento in vigore (Legge Forestale 30 dicembre 1923, n° 3267, modificata con R.D.L. 3 gennaio 1926, n° 23 e Regolamento 16 maggio 1926, n°1126, Regolamento Provinciale sulle prescrizioni di massima di Polizia Forestale e norme per l'utilizzazione di boschi non vincolati e per prevenzione degli incendi boschivi).

CAPITOLO IV°

STRADE ED ACQUE

Art. 28

E' vietato ingombrare comunque il suolo delle strade Comunali Consorziali e Vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.
E' pure vietato condurre a strascico, legnami od altro materiale e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari o con qualunque altro mezzo.

Art. 29

I carichi di fieno, paglia o simili, non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli.

Art. 30

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.
Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transito.

Art. 31

E' vietato lasciare scendere il bestiame ad abbeverarsi in fossi e canali laterali alle strade, se non nei punti all'uopo predisposti.

Art. 32

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella. Di notte devono essere preceduti da persona munita di fanale acceso.

Art. 33

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 34

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali dovranno essere tenute ad una altezza non superiore a metri 1,5. I proprietari frontisti sono altresì obbligati a ricostruire e riparare i muri di cinta e a liberare le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette. In caso di trascuranza da parte del conduttore o di sua inadempienza, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a di lui spesa, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 35

E' prescritto il permesso dell'Autorità Comunale per tutte le opere che i proprietari frontisti delle strade intendono fare a distanza inferiore a due metri dal ciglio stradale.

Art. 36

I frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi non debbono recar danno alle rive dei fossi ed alle strade né invadere queste ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi rurali.

Art. 37

Per gli impianti degli alberi e siepi, lateralmente alle strade e la coltura dei terreni a bosco, devono osservarsi le disposizioni della Legge 20 marzo 1865, n° 2248.

Art. 38

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazioni ai corsi delle acque pubbliche, mediante la formazione nei loro alvei di chiuse, pietraie, scavi, canali di derivazione ed altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Art. 39

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbracciamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e di fare modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche.
E' pure vietata la posa di tronchi di albero o di qualunque altro mezzo che impedisca il libero accesso delle acque e di fare opere che rendano malagevole il passaggio sulle sponde.

Art. 40

I fossi delle strade comunali o rurali devono, a cura e spese degli utenti, dei consertisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
In caso di trascuratezza o di inadempimento del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 41

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti o dei corsi, sia pubblici che privati con l'immissione di qualsiasi materia nociva o di sostanze medicinali per la pesca.
E' vietato inoltre di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati le materie putride e dei scaricatori, se non attraverso vasche di depurazione biologica.

Art. 42

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al sedime stradale ed alle sue pertinenze.

Art. 43

Gli abbeveratoi devono essere costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie.
Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi, contenute nelle istruzioni per la pulizia veterinaria.

Art. 44

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per l'uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPITOLO V°

UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 45

1) Chiunque intenda estrarre ed utilizzare acque sotterranee a scopo irriguo o industriale dovrà chiedere l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile ai sensi del T.U. della Legge 31 dicembre 1933, n° 1775 ed osservare le norme disciplinatrici in materia.
2) Chiunque utilizzi le acque sotterranee esclusivamente per usi domestici (familiari, abbeveraggi, inaffiamento giardini ed orti), dovrà avere cura di ridurre il consumo allo stretto necessario indispensabile. A tale fine è fatto divieto di lasciare defluire liberamente l'acqua dai pozzi a getto continuo nelle ore in cui essa non viene utilizzata. Detti pozzi dovranno, pertanto, essere muniti di apposito apparecchio di chiusura.
3) I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti saranno perseguiti a norma dell'art. 221 e seguenti del T.U. della Legge 11 dicembre 1933, n° 1775.

CAPITOLO VI°

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 46

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi di applicare gli opportuni rimedi contro le crittogame, gli insetti e gli altri animali nocivi all'agricoltura ed alle foreste, e di denunziare all'autorità comunale, al Corpo Forestale dello Stato ed al competente osservatorio fitopatologico ogni eventuale comparsa di malattia delle piante.

Art. 47

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno trasportare altrove le piante, senza un certificato di immunità da rilasciarsi dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 48

Al fine di evitare la propagazione di larve o spore nocive all'agricoltura, gli steli del granoturco devono essere asportati dai campi non oltre il mese di marzo.

Art. 49

E' vietato distruggere le nidiate di uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 50

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualunque caso di malattia infettiva e diffusa degli animali.

Art. 51

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando di servirsi degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

Art. 52

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria.

CAPITOLI VII°

STALLE E CONCIMAIE

Art. 53

I progetti di nuove costruzioni di stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti, come pure quelli di adattamento di stalle esistenti saranno sottoposti a preventivo visto del Sindaco il quale provvede previo parere dell'Ufficio Sanitario.
A norma del R.D. 14 aprile 1927, n° 530, le stalle facenti corpo con la casa di abitazione non potranno avere aperture ubicate nella stessa facciata ove si aprono le finestre dei locali di abitazione se non a distanza superiore a metri 3 misurata in linea orizzontale.


Art. 54

Nella costruzione o nell'adattamento di stalle, dovranno essere osservatele norme previste dal T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

Art. 55

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiale ed accorgimenti che assicurino le migliori condizioni di igiene, di facile deflusso dei liquidi e la possibilità di frequenti disinfezioni o lavature.

Art. 56

Le stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti debbono essere dotate di una concimaia secondo le norme del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265.

Art. 57

La distanza delle concimaie dalle abitazioni non dovrà essere inferiore a metri 30 nel centro urbano e a metri 20 nella zona rurale.
La distanza delle stesse dal filo stradale non potrà essere inferiore a metri 10.
Qualora per le condizioni di ambiente non sia possibile rispettare tali distanze, queste potranno essere ridotte previo sopralluogo dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 58

La concimaia deve avere fondo impermeabile, essere munita di adeguati muretti per evitare lo sperdimento di colaticcio; la superficie dovrà essere calcolata in proporzione dei capi bovini allevati (in media da 3 a 4 mq. Per capo grosso).
Ogni concimaia dovrà essere munita di adeguato pozzetto della capacità non inferiore di un mc. per ogni capo grosso di bestiame.

Art. 59

Oltre a quelli indicati dall'art. 235 del T.U. 27 luglio 1934, n° 1265, possono essere esonerati dall'obbligo delle concimaie i ricoveri di bestiame dei pascoli alpestri.

Art. 60

Il trasporto del letame destinato alle concimaie, siano queste comunali o private, qualora venga effettuato attraverso strade pubbliche, non dovrà ledere alcun principio igienico-sanitario né effettuarsi nelle ore di maggior movimento.
Si useranno veicoli adatti, evitando disperdimento di materiale, il passaggio attraverso strade centrali o comunque di accesso agli agglomerati di popolazione.

CAPITOLO VIII°

IGIENE E SICUREZZA

Art. 61

Per quanto riguarda l'igiene delle case rurali dovranno essere osservate le disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie nonché del Regolamento di Igiene.

Art. 62

E' fatto obbligo durante la trebbiatura dei cereali mediante locomobili a vapore, poste a meno di 10 metri da pagliai, fienili, casseri di covoni, di munire le ciminiere di reti parascintille.

Art. 63

I cani da guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non debbono essere lasciati in modo da poter nuocere ai passanti.

CAPITOLO IX°

DIFESA DELLA FLORA ALPINA

Art. 64

L'art. 64 riporta i nomi delle piante facenti parte della flora alpina da considerarsi piante protette.

Art. 65

Agli effetti della tutela sono vietati:
a) lo strappare o scavare i rizomi, le radici. I bulbi o i tuberi delle piante protette;
b) l'offerta in vendita ed il commercio di dette piante, con o senza radici, rizoma, bulbi o tuberi, nonché dei relativi fiori;
c) la raccolta dei fiori per uso personale in numero superiore a sei esemplari per ogni specie protetta.

Art. 66

Sono esenti dal divieto dei punti a) e b) dell'art. 65, il proprietario del fondo chiuso e recintato sul quale avviene la raccolta, o altre persone autorizzate dal proprietario a disporre dal fondo stesso.


Art. 67

La raccolta delle piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi sul fondo altrui, è consentito unicamente con benestare del proprietario del fondo e per gli scopi didattici o scientifici e semprecchè venga effettuata da persona munita di licenza speciale, rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha luogo la raccolta stessa.

Art. 68

Le precedenti disposizioni non si applicano nei riguardi delle piante protette che provengono da colture fatte in giardini o in stabilimenti di fioricoltura. Questi prodotti, però, se posti in vendita, o comunque consegnati a terzi, devono essere corredati dal certificato di provenienza, steso dal gerente dello stabilimento.

Art. 69

La Licenza di cui all'art. 67 sarà richiesta al Sindaco del Comune di cui ha luogo la raccolta, e la relativa domanda dovrà contenere il nome, cognome, dimora abituale, anno di nascita, occupazione o professione del richiedente, nonché indicare l'eventuale ramo scientifico verso cui sono diretti gli studi dello stesso.
Ogni raccoglitore deve portare seco durante le sue escursioni e raccolte la Licenza di raccolta e presentarla a richiesta degli organi di sorveglianza.
La Licenza dovrà indicare il nome, cognome, l'età, l'abitazione del titolare, la specie delle piante da raccogliere, le zone in cui è ammessa la raccolta, la durata di validità della Licenza (non mai superiore ad un anno) ed eventuali altre limitazioni o condizioni imposte di caso in caso.
La Licenza è strettamente personale e sarà concessa gratuitamente.

Art. 70

La vigilanza sull'osservanza delle precedenti disposizioni e il controllo delle licenze saranno esercitati dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dai Guardia Boschi Comunali, dai Guardiacaccia e dagli altri Agenti giurati.

Art. 71

I raccoglitori ed i venditori di materiale protetto trovati senza licenza , saranno dichiarati in contravvenzione e puniti con l'ammenda da £. 2.000 a £. 10.000.
In proposito si osservano le disposizioni di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n° 383, modificato dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n° 530.

Art. 72

La raccolta ed il commercio dei fiori dei Cyclamen (Ciclamino di montagna) delle varie specie di Narcissus (Narcisi) e del Rododendro rimane libera.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 73

Oltre i casi previsti da disposizioni speciali, ogni Licenza, Permesso o Concessione s'intende revocata quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è stata subordinata.
Ogni Permesso, Licenza od altra Concessione è sempre personale, salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso.

Art. 74

Tutte le trasgressioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato, saranno accertate e punite ai sensi del Cap. IV° del vigente T.U. Legge Comunale e Provinciale.

CAPITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERANEE

Art. 75

Chiunque abbia utilizzazione di acque sotterranee in atto a scopo irriguo o industriale, dovrà munirsi, se sprovvisto, della concessione o autorizzazione del Genio Civile da richiedersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

PREFETTURA DI VICENZA
N° 6273/Div. II° n° 1425/Rag.

Visto e approvato dalla
G.P.A. nella seduta del 11 marzo 1963

Vicenza, lì 15 marzo 1963
p. IL PREFETTO
F.to Nicosia

Deliberazione consiliare n. 82/reg. del 30 novembre 1962

Comune di Valdagno , 28/03/2002
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