
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina
nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle
affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità
alle disposizioni del D. Lgs. 15/11/93 n. 507.
I N D I C E
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Imposta sulla pubblicità
Capo III - Diritto sulle pubbliche
affissioni
Capo IV - Modalità per
il rilascio di autorizzazioni
Capo V - Sanzioni
Capo VI - Modalità di liquidazione
del tributo
Capo VII - La gestione del servizio
in generale
Capo VIII - Norme transitorie
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
La pubblicità esterna e le
pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti,
rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel
cui territorio sono effettuate.
Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
In aderenza all'art. 2 del D. Lgs.
15/11/93, n. 507, il Comune appartiene alla IV classe avendo una popolazione
residente pari a n. 27.250 unità.
Art. 3 - CRITERI GENERALI PER
LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
I criteri a cui si dovrà fare
riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli
attuali spazi esistenti e nel caso di constatata effettiva necessità,
sono i seguenti:
a) Gli impianti e la scelta delle
località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione
perseguita dalla Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello
stesso.
b) Il piano dovrà tenere conto
e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere
storico, ambientale ed estetico.
c) Il piano (nella sua stesura),
per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale, dovrà
tener conto delle esigenze effettive riscontrabili presso gli uffici competenti
nonché da concrete esigenze di sviluppo.
d) La stesura del piano dovrà
altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice
della Strada (D.Lgs. 30/4/92, n. 285, D.Lgs. 10/9/93, n. 360) al regolamento
di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/92, n. 495), al regolamento
di polizia municipale e traffico.
Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
Fatti salvi gli attuali spazi esistenti,
riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive
esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente,
nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi,
il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
· stendardi (mono o bifacciali);
· tabelle;
· poster 6x3 (mono o bifacciali).
Le caratteristiche tecniche degli
stessi (colore, formato, etc.) dovranno rispettare le disposizioni contenute
nel Regolamento Comunale che disciplina la normativa tecnica del servizio.
ART. 5 - QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
Atteso che gli attuali impianti esistenti
ed accertati rispondono alle attuali esigenze effettive di necessità
ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva
quantomeno rispondente ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'art.
18 del D.Lgs. 507/93, parametri così determinati: n. abitanti 27.250
diviso 1.000 per 12 metri quadrati = 327, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 15/11/93
n. 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:
1) Per le affissioni di natura istituzionale,
sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica: 30%.
2) Per le affissioni di natura commerciale: 70%.
3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a
soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio,
per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità
e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti nonché
la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri
generali di cui all'art. 4, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi
suddetti.
Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù
ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa
adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale
di spazi affissionistici.
CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
Art. 6 - OGGETTO
La diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti
al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta
sulla pubblicità.
La predetta imposta si applica altresì
agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante
affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al
comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507.
Per luoghi pubblici si intendono
le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico
passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni
o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si
intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici
esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può
accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste
da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
Ai fini dell'imposizione si considerano
rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica
allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO
Soggetto passivo dell'imposta sulla
pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che
dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
viene diffuso.
E' solidamente obbligato al pagamento
dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della
pubblicità.
Art. 8 - DELLE TARIFFE IN GENERE
Ai sensi del comma 5 dell'art. 3
del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni
anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora
non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in
anno.
Art. 9 - PUBBLICITA' ORDINARIA
E MODALITA' DI COMMISURAZIONE
Per la pubblicità effettuata
mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per
ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
Per le fattispecie pubblicitarie
che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
Per la pubblicità effettuata
mediante affissioni dirette anche per conto altrui di manifesti e simili su
apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta
in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità
previste dal comma 1.
Per la superficie di cui ai commi
precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa
dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore
a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
L'imposta sulla pubblicità
si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in
cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero
dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro
quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso,
oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta
per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali
l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla
pubblicità.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni
volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva
risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere
circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili
nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto
passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del
calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Le maggiorazioni di imposta a qualunque
titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base;
le riduzioni non sono cumulabili.
Qualora la pubblicità ordinaria
permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta
in essere in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è
maggiorata del 100 per cento.
ART. 10 - PUBBLICITA' EFFETTUATA
CON VEICOLI
Per la pubblicità visiva effettuata
per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato,
è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva
dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità
previste dall'art. 12 del D. Lgs. 507/93, per la pubblicità effettuata
all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.
9 comma quarto del presente regolamento.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico
l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta
nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine
la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al
Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
Per la pubblicità effettuata
per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti
per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede
l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono
domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun
anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli,
secondo le tariffe approvate.
Per i veicoli circolanti con rimorchio
la tariffa è raddoppiata.
Per i veicoli di cui al comma 3 non
è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale
e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due
volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione
dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti
autorizzati.
Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA
CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
Per la pubblicità effettuata
per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare,
si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato
di superficie e per anno solare.
Per la pubblicità di cui al
comma primo di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione,
una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
Per la pubblicità prevista
ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta
in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
Per la pubblicità realizzata
in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose
o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta
per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie
adibita alle proiezioni in base alla tariffa approvata.
Qualora la pubblicità di cui
al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica
una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.
ART. 12 - PUBBLICITA' VARIA
Per la pubblicità effettuata
con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa
dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di
15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità
ordinaria.
Per la pubblicità effettuata
da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti
o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime
limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dai soggetti pubblicizzati è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui
territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita
dalla tariffa.
Per la pubblicità eseguita
con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari
alla metà di quella prevista dal comma 2.
Per la pubblicità effettuata
mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi
pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito,
in base alla tariffa approvata.
Per la pubblicità effettuata
a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun punto
di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è quella prevista
dalla tariffa approvata.
ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
La tariffa dell'imposta è
ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e
di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate,
con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
ART. 14 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA
Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata
all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché
i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle
porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività
in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti
nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate
adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché
quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli
riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi,
di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque
effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali
di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
d) la pubblicità, escluse
le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta
sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso
dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno
delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività
esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno
delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano
informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno
delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli
di cui all'art. 10;
g) la pubblicità comunque
effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili
apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni
ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili
la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento,
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,
non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
CAPO III
MODALITA' PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento prevede una
armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni
del Codice della Strada.
In via generale si statuisce che
il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti
sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23
del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito
del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento
dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di
sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.
Lgs. 30/04/92 n. 285, D. Lgs. 10/09/93 n. 360 e D.P.R. 16/12/92 n. 495.
Ci si avvarrà inoltre delle
statuizione di cui al comma terzo dell'art. 26 del D. Lgs. n. 285/92, così
come modificato dal D. Lgs. 360/93.
L'iter autorizzativo terrà
altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
- se il mezzo viene collocato fuori
del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada
e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- se il mezzo viene collocato nel
centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada,
si applicherà il seguente iter:
1. domanda in carta da bollo da L.
15.000, indirizzata al sindaco del Comune di Valdagno, contenente le generalità
del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il
mezzo stesso viene installato.
2. disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché
le caratteristiche tecniche.
3. foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.
L'esame della domanda verrà
effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari
fino a 6 mq. di superficie, oltre a tale superficie l'esame verrà condotto
di concerto con l'ufficio urbanistico.
Art. 16 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE
Il canone dovuto per l'installazione
di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta
Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo
pubblicitario.
Il canone, eventualmente deliberato
assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda
dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
Qualora il richiedente desiderasse
installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva
pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato
alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta
o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità,
lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla
Giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.
Nel caso di domande di installazione
di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione,
e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta comunale valuterà
l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società
specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni.
La richiesta di autorizzazione può
essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente
con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o
mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità
comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Municipale.
L'ordine di presentazione delle domande
costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
I disciplinari, redatti nei modi
e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.
CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Art. 17. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Il servizio delle pubbliche affissioni
è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune,
in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale
costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali
o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura
stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 5, di messaggi diffusi nell'esercizio
di attività economiche.
Art. 18. DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
Per l'effettuazione delle pubbliche
affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto,
comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede
alla loro esecuzione.
La misura del diritto sulle pubbliche
affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi
di cui all'art. 19 del D. Lgs. 507/93 è quella prevista dalle tariffe
approvate.
Per ogni commissione inferiore a
cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per
cento.
Per i manifesti costituiti da otto
fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli
costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
Le disposizioni previste per l'imposta
sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto
sulle pubbliche affissioni.
Il pagamento del diritto sulle pubbliche
affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio
secondo le modalità di cui all'art. 26; per il recupero di somme comunque
dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso
articolo.
ART. 19 - RIDUZIONE DEL DIRITTO
La tariffa per il servizio delle
pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in
via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano
nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 20 del
presente Regolamento;
b) per i manifesti di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti
patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
ART. 20 - ESENZIONI DAL DIRITTO
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche
affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività
istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito
del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità
militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami
alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle
regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità
di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti
di legge in materie di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo,
regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione
sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi
scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
ART. 21 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Le pubbliche affissioni devono essere
effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione,
che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre
dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno,
su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco
delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
Il ritardo nella effettuazione delle
affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa
di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni
dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto
al committente.
La mancanza di spazi disponibili
deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta
di affissione.
Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il
committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico
ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
Il committente ha facoltà
di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo
di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Il Comune ha l'obbligo di sostituire
gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga
di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione
al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Per le affissioni richieste per il
giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i
2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero
per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta
una maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000 per
ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione
del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario
del servizio.
Nell'ufficio del servizio delle pubbliche
affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe
del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione
delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico
delle commissioni.
CAPO V
SANZIONI
ART. 22 - RETTIFICA O ACCERTAMENTO
D'UFFICIO
Il Comune entro due anni dalla data
in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procede
a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
Nell'avviso devono essere indicati
il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario,
l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse
dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento.
ART. 23 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
Per l'omessa, tardiva o infedele
presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25, si applica, oltre al pagamento
dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta
o del diritto evasi.
Per l'omesso o tardivo pagamento
dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente
da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta
o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
Le soprattasse previste dai precedenti
commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento
viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere
effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60
giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Sulle somme dovute per l'imposta
sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le
relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento
per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono
divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per
le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito
pagamento.
ART. 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comune è tenuto a vigilare
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti
l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/1981, n. 689, salvo
quanto previsto nei successivi commi.
Per le violazioni alle presenti norme
regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione
degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione
agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni
riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione
degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale;
in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito,
il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
Il Comune, o il concessionario del
servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione
degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata
copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva
notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 22.
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente
possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento
delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare
delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere
stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione
del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione nell'ordinanza
stessa.
I proventi delle sanzioni amministrative
sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del
servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento
del pianto generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.
Le disposizioni previste dal suindicato
comma 2 vengono applicate, altresì, in ogni caso accertato di affissione
abusiva nell'ambito del territorio comunale. Per affissioni abusive si intendono
sia quelle su cui è stato pagato il relativo diritto, ma posizionate
fuori dagli appositi spazi, sia quelle per le quali non sia stato nemmeno pagato
il relativo diritto di affissione.
CAPO VI
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE
DEL TRIBUTO
ART. 25 - DICHIARAZIONE
Il soggetto passivo di cui all'art.
7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità , a presentare al
Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate
le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto
dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
La dichiarazione deve essere presentata
anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione
della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente
nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio
fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per
lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità
annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino
modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa
imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che
non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione
della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni di cui al D. Lgs. 507/93.
L'assolvimento del tributo non esonera
il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni
eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.
ART. 26 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
L'imposta è dovuta per le
fattispecie previste dagli articoli 9, commi 1 e 3, 10 e 11, commi 1 e 3, per
l'anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle
relative disposizioni.
Il pagamento dell'imposta deve essere
effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al
Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario,
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore
a L. 500 o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento
deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni,
sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
Il Comune, per particolari esigenze
organizzative, si riserva la facoltà di consentire il pagamento diretto
del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
Per la pubblicità relativa
a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica
soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta
in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a L. 3.000.000.
La riscossione coattiva dell'imposta
si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988 n. 43, e successive
modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento
o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della
riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza
del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.
Entro il termine di due anni decorrente
dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in
cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente
può richiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.
Qualora la pubblicità sia
effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al
Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento
di canoni di locazione o di concessione.
CAPO VII
LA GESTIONE DEL
SERVIZIO IN GENERALE
Art. 27 - GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni
è effettuata in forma diretta dal Comune.
Il Comune, qualora lo ritenga più
conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in
concessione il servizio ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 53
del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
Il concessionario subentra al comune
in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è
tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il
personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario
di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della
concessione.
ART. 28 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Per la gestione del servizio il concessionario
è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo
conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
L'aggio va rapportato in misura unica
all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto
sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire
in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno
della concessione.
L'ammontare delle riscossioni effettuate
al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria
comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del
versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente
ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni
superino la rata stessa.
Per il ritardato versamento delle
somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del
7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa
dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/4/1910,
n. 639.
Nel caso di variazione di tariffe
superiore al 10 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso
della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto
devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare
delle riscossioni.
ART. 29 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni ha durata massima di 6 anni.
Qualora la concessione sia di durata
inferiore a 6 anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento
di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più
favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita
istanza almeno 6 mesi prima della rata di scadenza della concessione indicando
le condizioni per il rinnovo.
ART. 30 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE
Il conferimento della concessione
ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97 viene effettuato
in conformità all'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CAPO VIII
NORME TRANSITORIE
ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI
Per ciò che non è contemplato
nel presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507,
ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presente norme è abrogato
il precedente Regolamento.
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Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 120 in data 29.09.1995, ricevuta dal CO.RE.CO. il 09.10.1995, al
n. 9683, esecutiva.
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 02.11.1995 al 20.11.1995, in vigore il 20.11.1995.
E' stato modificato con deliberazione consiliare n. 67 in data 17.11.2000, ricevuta
dal CO.RE.CO. il 23.11.2000 al n. 11735, esecutiva.
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28.12.2000 al 15.01.2001, in vigore il 15.01.2001.
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Comune di Valdagno
, 25/03/2002
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