
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza
REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO CANONE
Sommario
Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici
Art. 2 - Oggetto del canone
Art. 3 - Definizione di occupazione
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi
Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe
Art. 6 - Tariffa base
Art. 7 - Classificazione delle aree
Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone
Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone
Art. 10 - Occupazioni permanenti
Art. 11 - Occupazioni temporanee
Art. 12 - Occupazioni abusive
Art. 13 - Pagamento del canone
Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione
Art. 15 - Aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 16 - Funzionario responsabile
Art. 17 - Domande di concessione
Art. 18 - Concessione
Art. 19 - Alterazione e manomissione del suolo
Art. 20 - Revoca della concessione
Art. 21 - Sanzioni e interessi
Art. 22 - Norme finali
Art. 23 - Entrata in vigore
Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici
1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi
degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea,
del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio
indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico
passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo
canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade
statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2 - Oggetto del canone
1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette
al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità
previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui
all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza
pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
Art. 3 - Definizione di occupazione
1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso
indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per
il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. Sono
permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore
all'anno. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi,
di durata inferiore all'anno.
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi
1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.
Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe
1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta
all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio
economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto
alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato
"A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato
"A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di € 10,30, con esclusione delle
occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.
Art. 6 - Tariffa base
1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per
le singole occupazioni è stabilita in € 28.00 (euro ventotto) a
metro quadrato per le occupazioni permanenti e in € 1.00 (euro uno) a metro
quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata
in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro
i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.
Art. 7 - Classificazione delle aree
1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale
insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate,ai fini
di cui al precedente comma, in tre categorie:
a) Zona centrale;
b) Zona limitrofa;
c) Zona periferica.
3. Si conferma la suddivisione in categorie di appartenenza delle vie e piazze
effettuata con la deliberazione consiliare n. 39 del 13 maggio 1994.
4. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete
al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini
di approvazione del bilancio di previsione. In assenza di deliberazione si ritiene
confermata la classificazione vigente.
5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione,
saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
6. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie
diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.
Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone
1. Sono escluse dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti
al patrimonio disponibile e, inoltre, le seguenti occupazioni:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi,
da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici
di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) occupazioni per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche comunali;
c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli
orologi funzionanti per pubblica utilità;
d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea
in concessione;
e) tende fisse o retrattili;
f) balconi e verande;
g) bow-windows;
h) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
i) accessi e passi carrai;
j) autovetture adibite al trasporto pubblico;
k) striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà
del Comune;
l) per il periodo di validità delle agevolazioni fiscali a favore degli
interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, della Legge 27.12.1997, n. 449,
le occupazioni relative agli stessi interventi.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali
di seguito indicate:
a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero con una superficie
non superiore a 10 metri quadrati e comunque di manifestazioni particolari patrocinate
di volta in volta dal Comune, previo atto motivato della Giunta;
b) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non
superiori a 60 minuti;
c) occupazioni occasionali di pronto intervento;
d) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati
dal Comune come installazione di arredo urbano;
e) occupazioni per effettuazione di traslochi;
f) occupazioni, in relazione alla medesima area di riferimento, complessivamente
inferiori al mezzo metro quadrato.
Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone
1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di
cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione
della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva
occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano
ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri
quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione
del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente detto limite.
Art. 10 - Occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare
a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza
e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
Art. 11 - Occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione
alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti
moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa
di cui al comma precedente è ridotta al 50% (cinquanta per cento).
Art. 12 - Occupazioni abusive
1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti
da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate,
redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate e quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione
si intendono a tutti gli effetti abusive.
Art. 13 - Pagamento del canone
1. Il pagamento del canone da parte del concessionario avverrà mediante
conto corrente postale, presso il tesoriere comunale o presso altro istituto
di credito indicato dall'Amministrazione.
2. Il canone relativo alle occupazioni temporanee può essere riscosso
direttamente da agente contabile appositamente incaricato.
3. Per le occupazioni permanenti già vigenti, il pagamento del canone
deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno. Per le occupazioni
sia permanenti che temporanee, il pagamento deve essere effettuato entro 30
giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione.
4. Per le occupazioni permanenti il cui canone complessivo supera la somma di
€ 260,00 il pagamento può avvenire in tre rate di pari importo:
la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di giugno e la
terza entro il mese di ottobre.
5. Per le occupazioni permanenti previste dall'articolo 15 del presente Regolamento,
il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro
il 30 aprile di ciascun anno.
Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione
1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio
di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni
prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare
immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà
alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario
si commineranno le sanzioni previste.
Art. 15 - Aziende erogatrici di pubblici servizi
1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con
qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per
quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi
sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 16 - Funzionario responsabile
1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla
gestione del canone e dispone i rimborsi.
Art. 17 - Domande di concessione
1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente
Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione
sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
a) le generalità del richiedente;
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
d) l'ubicazione dell'occupazione;
e) la dimensione dell'occupazione allegando, se richiesto dall'ufficio, planimetria
illustrativa;
f) la descrizione delle modalità di occupazione;
g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
h) la durata dell'occupazione richiesta;
i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi
quelli correlati alla messa in ripristino dello stato dei luoghi.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento,
disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria
della pratica presentata.
Art. 18 - Concessione
1. L'atto di concessione deve indicare obbligatoriamente:
a) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
b) il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto occupante;
c) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
d) l'ubicazione dell'occupazione;
e) la superficie dell'occupazione;
f) la descrizione delle modalità di occupazione;
g) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio
e di cessazione;
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo da parte del concessionario
di:
a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati
alla messa in ripristino dello stato dei luoghi;
b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
c) provvedere alla pulizia e all'igiene dell'area occupata;
d) custodire lo spazio e l'area concessa.
3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti
di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione
a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico. In particolare la superficie
occupata potrà essere ridotta in occasione di fiere e mercati.
5. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni
contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito
cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di
polizza fidejussoria.
6. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa
verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
7. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione,
alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
8. Tutti gli oneri derivanti dal rilascio della concessione sono a totale carico
del concessionario.
Art. 19 - Alterazione e manomissione del suolo
1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico
senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo
l'obbligo di ristabilire il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo
pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione.
Su di essa esprimerà parere il Responsabile del servizio viabilità.
Art. 20 - Revoca della concessione
1. Sono cause di revoca della concessione:
a) L'uso improprio dell'area concessa;
b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
d) Il mancato pagamento del canone.
2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.
Art. 21 - Sanzioni e interessi
1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta
all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato dal 30 al
50 per cento.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma
1 del presente articolo, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
- sanzione di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per
l'indennità e la stessa aumentata del 50% in caso di occupazione effettuata
in difformità dell'atto di concessione;
- sanzione di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per
l'indennità e il doppio della stessa in caso di occupazione effettuata
senza il rilascio dell'atto di concessione.
3. L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al precedente
comma 2, non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo
20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, si considerano permanenti
le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente
pubblico ufficiale.
5. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dell'occupazione
abusiva, in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.
6. L'omesso o ritardato pagamento del canone, o di una sua rata, è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% della somma non pagata.
La sanzione è ridotta ad un quarto in caso che il pagamento venga effettuato
entro 30 giorni dalla scadenza.
7. Sulle somme non pagate alle scadenze stabilite sono dovuti gli interessi
nella misura del 5% con maturazione a giorno.
Art. 22 - Norme finali
1. Le concessioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche rilasciate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate
a richiesta del titolare nel caso in cui non siano in contrasto con le disposizioni
contenute nel Regolamento stesso.
2. Il pagamento del canone da parte del concessionario costituisce implicita
conferma della concessione di cui al comma 1.
3. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione,
è detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge
riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi
a prestazioni di servizi.
4. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente
Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.
Art. 23 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra il vigore il 1° gennaio 2002.
Comune di Valdagno
, 25/03/2002
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