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Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili

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Città di Valdagno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree
Art. 3 Definizione di terreno agricolo
Art. 4 Determinazione del valore delle Aree fabbricabili
Art. 5 Valore di Stima
Art. 6 Decorrenza
Art. 7 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 Abitazione principale
Art. 9 Riduzioni di imposta
Art. 10 Esenzioni

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11 Versamenti
Art. 12 Accertamenti e liquidazioni
Art. 13 Impiego proventi da accertamento
Art. 14 Rimborsi
Art. 15 Contenzioso

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Norme di rinvio
Art. 17 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Valdagno nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 12 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Leg.vo. 504/1997 sono così definiti:

Fabbricato è quella unita immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
Il fabbricato e' soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del DPR 425 del 1995 e dell'art. 78 della Legge Regionale nr. 61 del 1985 ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Pertinenze: sono considerate pertinenze le autorimesse, le cantine, i solai, i lastrici solari, ancorché distintamente iscritti in catasto, a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente.

Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione.
Le aree fabbricabili si dividono in:

" aree inedificate;
" aree parzialmente edificate;
" aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.


2. Il Dirigente o responsabile dell'Ufficio Tecnico od un suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 3
Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9 1 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 4
Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1°gennaio dell'anno di imposizione.

2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area.
Ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili si seguirà la seguente procedura:

a) l'Ufficio tecnico comunale provvederà ad una suddivisione del territorio comunale in zone territoriali di ubicazione omogenee, alle quali sarà applicato un moltiplicatore che varia da un minimo ad un massimo con riferimento all'indice di edificabilità della zona;
b) Il valore di base dell'area, da applicare alle varie zone omogenee in cui e' stato suddiviso il territorio comunale come specificato al punto a), è determinato da una Commissione appositamente istituita, composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o da un suo delegato, dal responsabile dell'ufficio Tributi, da un professionista esterno nominato dall'ordine dei Geometri, e da un rappresentante delle agenzie immobiliari, nominato dalla Segretaria Provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, e dal Rappresentante dell'Ufficio delle Entrate competente per territorio.

3. La suddivisione di cui al punto a) con i moltiplicatori dati alle varie zone ed il valore di base dell'area dato dalla Commissione di cui al punto b) saranno approvati con delibera di Giunta Comunale.

4. Il valore venale delle aree fabbricabili riferito al primo gennaio viene approvato annualmente entro il 31 marzo dalla Giunta Comunale. In assenza di tale decisione vale il valore stabilito per l'anno precedente.


Art. 5
Valore di stima

1. II valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:

a) nel caso di discordanza del valore e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.
d) nel caso di omessa dichiarazione il valore di stima sarà determinato d'ufficio in base al metodo di cui al precedente articolo.


Art. 6
Decorrenza

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili nell'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

4. Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata dall'anno in cui è stato adottato il provvedimento.

Art. 7
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Comune con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

"La detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale viene fissata nell'importo di L. 500.000 a favore dei soggetti appartenenti a nucleo familiare:
a) che sia assistito economicamente in via continuativa dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune; oppure
b) che abbia un unico reddito di lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato per motivi allo stesso non ascrivibili o posto in cassa integrazione oppure in mobilità e nel nucleo familiare siano presenti figli a carico; oppure
c) che abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da pensioni sociali oppure da pensioni (comprese quelle di reversibilità) non superiori alla pensione minima I.N.P.S.; oppure
d) ove siano presenti persone handicappate (ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104), invalidi al 100%, anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti; oppure
e) costituito solo da persone anziane o disabili, che, a seguito di inserimento permanente in casa di riposo o in struttura protetta, avvenuto a partire dal 1° gennaio 2007, lascino libera l'abitazione di proprietà. In tal caso la detrazione potrà essere applicata per una sola volta per non più di 12 mesi; oppure
f) con 4 o più figli minori;
Si stabilisce che:
aa) l'agevolazione compete limitatamente ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) unicamente a quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà o di altro diritto di godimento esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze e che non risultino, nel contempo, titolari dei suddetti diritti su altro immobile sia terreno che fabbricato, anche in quota parte;
bb) nel caso in cui le condizioni che abbiano dato origine all'agevolazione venissero a cessare nel corso dell'anno, dalla stessa data cessa la relativa maggiore detrazione;
cc) i contribuenti che intendono avvalersi di detta maggiore detrazione devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita comunicazione, in carta libera, con l'indicazione della condizione a carattere sociale che permette di fruire dell'agevolazione, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata dell'I.C.I. (rata a saldo).";


TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8
Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente; si considera inoltre quale abitazione principale:

a) alloggio regolarmente assegnato da lstituto autonomo per le case popolari;
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
c)unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 8; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. Le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile godono dello stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione principale.

5. Sono considerate abitazioni principali, sia con riferimento all'aliquota ridotta e sia con riferimento alla detrazione, quelle concesse a parenti in linea retta di 1° grado risultante da atto scritto di comodato regolarmente registrato.


Art. 9
Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile se non con interventi di manutenzione straordinaria. II fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 1 1968, n. 15.

3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi dei commi precedenti, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.


Art.10
Esenzioni

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore o dai soggetti di cui all'art, 87, comma 1, lett. C) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986.

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI


Art. 11
Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, alla Tesoreria Comunale , tramite il sistema bancario o tramite versamento in conto corrente postale intestato al Comune.

3. Le modalità con cui è possibile effettuare il versamento sono rimandate in sede di Regolamento delle Entrate.


Art. 12
Accertamenti e liquidazioni

1. Il Comune verifica i versamenti eseguiti ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Leg.vo 19.6.1997, n. 218.

2 bis. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono applicate solo per il primo anno in cui siano state accertate dette irregolarità. Per gli anni successivi al primo, è emessa la liquidazione solo nel caso di omesso o insufficiente versamento.

2 ter. La sanzione amministrativa del 30% prevista dall'art. 13 del D. L.vo n. 471/1997 in caso di mancato o insufficiente pagamento del tributo viene così graduata:
a) pagamento entro 5 giorni dalla scadenza: sanzione del 5%,
b) pagamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione del 10%;
c) pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza: sanzione del 30%.

2 quater. Non si procede ad attività di accertamento e di liquidazione del tributo per importi uguali o inferiori a euro 12,00.


Art. 13
Incentivazione per l'attività di accertamento

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Leg.vo n. 446 del 15.12.1997 la Giunta Comunale potrà prevedere annualmente, nel rispetto delle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro vigente del proprio personale, che, ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.


Art. 14
Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 12 1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. E' considerato eseguito regolarmente, il pagamento esatto al Comune incompetente; l'Ufficio Tributi provvederà a richiedere al Comune che ha incassato l'imposta la debita restituzione della stessa

2 bis. Non si procede a rimborsi del tributo per importi uguali o inferiori a euro 12,00.

Art. 15
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Leg.vo 31 12 1992, n. 546.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 12 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17
Entrata in vigore

1. II presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.


^^^^^^
Il presente regolamento:
- è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 124 del 18 dicembre 1998;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 27 settembre 1999;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 19 dicembre 2000;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 85 del 17 dicembre 2002;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 23 giugno 2006.
^^^^^^

Comune di Valdagno , 25/03/2002
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