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Città di Valdagno
REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree
Art. 3 Definizione di terreno agricolo
Art. 4 Determinazione del valore delle Aree fabbricabili
Art. 5 Valore di Stima
Art. 6 Decorrenza
Art. 7 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 8 Abitazione principale
Art. 9 Riduzioni di imposta
Art. 10 Esenzioni
TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
Art. 11 Versamenti
Art. 12 Accertamenti e liquidazioni
Art. 13 Impiego proventi da accertamento
Art. 14 Rimborsi
Art. 15 Contenzioso
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 Norme di rinvio
Art. 17 Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Valdagno nell'ambito
della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto
legislativo 15 12 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I.
e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.
Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree
1. Gli immobili soggetti ad imposta
ai sensi dell'art. 1 del D. Leg.vo. 504/1997 sono così definiti:
Fabbricato è quella unita immobiliare che è iscritta al Nuovo
Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero
quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta
al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione
e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe
ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
Il fabbricato e' soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori, certificata ai sensi del DPR 425 del 1995 e dell'art. 78 della Legge
Regionale nr. 61 del 1985 ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo
utilizzo, se antecedente a tale data.
Pertinenze: sono considerate pertinenze
le autorimesse, le cantine, i solai, i lastrici solari, ancorché distintamente
iscritti in catasto, a condizione che siano inservienti all'abitazione e direttamente
utilizzati dal contribuente.
Area fabbricabile è qualsiasi
terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli
strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione.
Le aree fabbricabili si dividono in:
" aree inedificate;
" aree parzialmente edificate;
" aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è
in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Il Dirigente o responsabile dell'Ufficio Tecnico od un suo delegato, su richiesta
del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile
in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
Art. 3
Definizione di terreno agricolo
1. Terreno agricolo è il terreno
adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento
del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa. Sono tuttavia
considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti
o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale,
sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura,
all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo
quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione
negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed
appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge
9 1 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia
e malattia;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del
soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito
pari al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno
precedente.
Art. 4
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Il valore delle aree fabbricabili
è quello venale in comune commercio alla data del 1°gennaio dell'anno
di imposizione.
2. I criteri di valutazione, informati al principio più favorevole al
contribuente anche al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso,
avranno riguardo al valore di base parametrato alle caratteristiche dell'area.
Ai fini della determinazione del valore delle aree edificabili si seguirà
la seguente procedura:
a) l'Ufficio tecnico comunale provvederà
ad una suddivisione del territorio comunale in zone territoriali di ubicazione
omogenee, alle quali sarà applicato un moltiplicatore che varia da un
minimo ad un massimo con riferimento all'indice di edificabilità della
zona;
b) Il valore di base dell'area, da applicare alle varie zone omogenee in cui
e' stato suddiviso il territorio comunale come specificato al punto a), è
determinato da una Commissione appositamente istituita, composta dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico o da un suo delegato, dal responsabile dell'ufficio Tributi,
da un professionista esterno nominato dall'ordine dei Geometri, e da un rappresentante
delle agenzie immobiliari, nominato dalla Segretaria Provinciale della Federazione
Italiana Agenti Immobiliari Professionali, e dal Rappresentante dell'Ufficio
delle Entrate competente per territorio.
3. La suddivisione di cui al punto
a) con i moltiplicatori dati alle varie zone ed il valore di base dell'area
dato dalla Commissione di cui al punto b) saranno approvati con delibera di
Giunta Comunale.
4. Il valore venale delle aree fabbricabili
riferito al primo gennaio viene approvato annualmente entro il 31 marzo dalla
Giunta Comunale. In assenza di tale decisione vale il valore stabilito per l'anno
precedente.
Art. 5
Valore di stima
1. II valore calcolato sulla base
del metodo di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima
da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato
con le seguenti modalità:
a) nel caso di discordanza del valore
e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne
viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro
30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà
comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà
comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa
imposta;
c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima
s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.
d) nel caso di omessa dichiarazione il valore di stima sarà determinato
d'ufficio in base al metodo di cui al precedente articolo.
Art. 6
Decorrenza
1. Per le aree inedificate o parzialmente
edificate, già fabbricabili nell'anno 1993, l'imposta si applica dal
momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano
regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore
delle nuove destinazioni urbanistiche
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da
varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il
periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire
da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli
strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione
definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti
ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità
dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
4. Qualora un'area sia resa inedificabile dagli strumenti urbanistici, il contribuente
può richiedere il rimborso dell'imposta pagata dall'anno in cui è
stato adottato il provvedimento.
Art. 7
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
1. Le aliquote e detrazioni d'imposta
sono approvate annualmente dal Comune con deliberazione adottata contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
"La detrazione dall'imposta
dovuta per l'abitazione principale viene fissata nell'importo di L. 500.000
a favore dei soggetti appartenenti a nucleo familiare:
a) che sia assistito economicamente in via continuativa dall'Ufficio Servizi
Sociali del Comune; oppure
b) che abbia un unico reddito di lavoro dipendente, quando il titolare di tale
reddito sia stato licenziato per motivi allo stesso non ascrivibili o posto
in cassa integrazione oppure in mobilità e nel nucleo familiare siano
presenti figli a carico; oppure
c) che abbia un reddito complessivo costituito esclusivamente da pensioni sociali
oppure da pensioni (comprese quelle di reversibilità) non superiori alla
pensione minima I.N.P.S.; oppure
d) ove siano presenti persone handicappate (ai sensi della legge 05.02.1992,
n. 104), invalidi al 100%, anziani non autosufficienti, la cui condizione sia
certificata dagli organi competenti; oppure
e) costituito solo da persone anziane o disabili, che, a seguito di inserimento
permanente in casa di riposo o in struttura protetta, avvenuto a partire dal
1° gennaio 2007, lascino libera l'abitazione di proprietà. In tal
caso la detrazione potrà essere applicata per una sola volta per non
più di 12 mesi; oppure
f) con 4 o più figli minori;
Si stabilisce che:
aa) l'agevolazione compete limitatamente ai soggetti indicati alle lettere a),
b), c) e d) unicamente a quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari
di diritti di proprietà o di altro diritto di godimento esclusivamente
sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze e che non risultino,
nel contempo, titolari dei suddetti diritti su altro immobile sia terreno che
fabbricato, anche in quota parte;
bb) nel caso in cui le condizioni che abbiano dato origine all'agevolazione
venissero a cessare nel corso dell'anno, dalla stessa data cessa la relativa
maggiore detrazione;
cc) i contribuenti che intendono avvalersi di detta maggiore detrazione devono
presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita comunicazione, in carta libera,
con l'indicazione della condizione a carattere sociale che permette di fruire
dell'agevolazione, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda
rata dell'I.C.I. (rata a saldo).";
TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 8
Abitazione principale
1. Si intende abitazione principale
quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale
nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente; si considera inoltre
quale abitazione principale:
a) alloggio regolarmente assegnato da lstituto autonomo per le case popolari;
b) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata
a qualsiasi titolo da terzi;
c)unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con
deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art.
8; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta
dovuta.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante
il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione
principale.
4. Le pertinenze di cui all'art. 817 del codice civile godono dello stesso trattamento
fiscale riservato all'abitazione principale.
5. Sono considerate abitazioni principali, sia con riferimento all'aliquota
ridotta e sia con riferimento alla detrazione, quelle concesse a parenti in
linea retta di 1° grado risultante da atto scritto di comodato regolarmente
registrato.
Art. 9
Riduzioni d'imposta
1. L'imposta è ridotta del
50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere
in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente)
non superabile se non con interventi di manutenzione straordinaria. II fabbricato
può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità
immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche
con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero
fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni
d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili
o inabitabili e non all'intero edificio.
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte
dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4 1 1968, n. 15.
3. Il Comune si riserva comunque
di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente
ai sensi dei commi precedenti, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante
tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
Art.10
Esenzioni
1. L'esenzione prevista al punto
i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da
enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti a titolo di proprietà o
di diritto reale di godimento dall'ente non commerciale utilizzatore o dai soggetti
di cui all'art, 87, comma 1, lett. C) del T.U. delle imposte sui redditi approvato
con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986.
TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
Art. 11
Versamenti
1. L'imposta è versata autonomamente
da ogni soggetto passivo.
2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il Concessionario
del servizio di riscossione tributi, alla Tesoreria Comunale , tramite il sistema
bancario o tramite versamento in conto corrente postale intestato al Comune.
3. Le modalità con cui è possibile effettuare il versamento sono
rimandate in sede di Regolamento delle Entrate.
Art. 12
Accertamenti e liquidazioni
1. Il Comune verifica i versamenti
eseguiti ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale
o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta, delle sanzioni e degli interessi nella stessa misura prevista per le
imposte erariali.
2. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione,
sulla base dei criteri stabiliti dal D. Leg.vo 19.6.1997, n. 218.
2 bis. Le sanzioni per omessa o infedele
denuncia sono applicate solo per il primo anno in cui siano state accertate
dette irregolarità. Per gli anni successivi al primo, è emessa
la liquidazione solo nel caso di omesso o insufficiente versamento.
2 ter. La sanzione amministrativa
del 30% prevista dall'art. 13 del D. L.vo n. 471/1997 in caso di mancato o insufficiente
pagamento del tributo viene così graduata:
a) pagamento entro 5 giorni dalla scadenza: sanzione del 5%,
b) pagamento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione del 10%;
c) pagamento oltre 30 giorni dalla scadenza: sanzione del 30%.
2 quater. Non si procede ad attività
di accertamento e di liquidazione del tributo per importi uguali o inferiori
a euro 12,00.
Art. 13
Incentivazione per l'attività di accertamento
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1,
lett. p) del D. Leg.vo n. 446 del 15.12.1997 la Giunta Comunale potrà
prevedere annualmente, nel rispetto delle disposizioni del Contratto Nazionale
di Lavoro vigente del proprio personale, che, ai fini del potenziamento dell'Ufficio
Tributi del Comune, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale
addetto.
Art. 14
Rimborsi
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 31 12 1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune
il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato
il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è
intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto
al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale,
nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per
immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni
di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
E' considerato eseguito regolarmente, il pagamento esatto al Comune incompetente;
l'Ufficio Tributi provvederà a richiedere al Comune che ha incassato
l'imposta la debita restituzione della stessa
2 bis. Non si procede a rimborsi
del tributo per importi uguali o inferiori a euro 12,00.
Art. 15
Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento
e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il
provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può
essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio,
entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le
disposizioni del D. Leg.vo 31 12 1992, n. 546.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Norme di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto
dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
31 12 1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente
applicabile al tributo.
Art. 17
Entrata in vigore
1. II presente regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 1999.
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Il presente regolamento:
- è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 124 del
18 dicembre 1998;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 85 del
27 settembre 1999;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 81 del
19 dicembre 2000;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 85 del
17 dicembre 2002;
- è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del
23 giugno 2006.
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