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TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
Diritto di accesso e di informazione
ART. 47
Pubblicità degli atti
1.Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati per espressa
indicazione di legge.
2. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è
allestito l'albo pretorio per la pubblicazione:
a) dello Statuto e dei regolamenti comunali;
b) delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
c) degli avvisi di convocazione del consiglio con l'elenco degli oggetti da
trattarsi;
d) delle autorizzazioni, concessioni, licenze, dispense, permessi, nulla-osta;
e) dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni altro atto che
dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui
procedimenti del Comune;
f) delle determinazioni dei dirigenti, nonché di ogni altro avviso o
provvedimento che, per disposizione di legge, del presente Statuto o dei regolamenti,
debba essere portato a conoscenza del pubblico.
3. Ove non sia altrimenti disposto, la durata di pubblicazione degli atti è
fissata in quindici giorni consecutivi.
4. Il regolamento prevede la pubblicazione, le modalità di diffusione
nonché di utilizzazione da parte degli organi del Comune di un bollettino
periodico di informazione sulla propria attività.
5. Il regolamento può prevedere l'uso di altri mezzi di comunicazione
per informare i cittadini sulle attività del Comune, stabilendo le modalità
di utilizzazione da parte dei suoi organi.
ART. 48
Diritto di accesso e di informazione
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini singoli o associati, hanno
diritto di accesso agli atti amministrativi e alle informazioni di cui è
in possesso il Comune.
2. A tale scopo il Comune istituisce un apposito ufficio a disposizione dei
cittadini.
ART. 49
Rinvio alla normativa regolamentare
1. L'accesso agli atti comunali e l'informazione sugli stessi sono stabiliti
dal regolamento nei limiti previsti dalla legge.
CAPO II
Difensore civico
ART. 50
Istituzione del difensore civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini
e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento dell'azione amministrativa comunale, segnalando, anche
di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione
nei confronti dei cittadini.
ART. 51
Elezione
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio
palese, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il consiglio assegnati
al Comune, entro novanta giorni dalla data di
proclamazione degli eletti. In caso di vacanza dell'ufficio, l'elezione avviene
entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della stessa vacanza.
2. Le candidature possono essere presentate anche su istanza popolare, accompagnata
dalla firma autenticata di duecento elettori.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha
eletto e, comunque, fino all'elezione del successore e può essere rieletto
una sola volta.
ART. 52
Requisiti ed incompatibilità
1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini in possesso dei requisiti
previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e di una speciale
competenza nel campo giuridico amministrativo, acquisita anche nello svolgimento
di funzioni presso aziende pubbliche o private, o, di incarichi pubblici.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi ha parenti o affini fino al quarto grado che rivestano nel Comune la
qualifica di consigliere comunale o di sindaco o di assessore, oppure di segretario
generale o dipendente;
b) chi è stato candidato alla carica di consigliere comunale e non è
stato eletto nella consultazione elettorale che ha designato il consiglio che
dovrebbe nominarlo.
3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile:
a) con la carica di membro del Parlamento europeo o italiano, del Consiglio
regionale, provinciale e comunale;
b) con la qualifica di amministratore o dipendente di enti, istituzioni e aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti ed imprese che
abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque
ricevano da essa a qualunque titolo sovvenzioni o contribuzioni;
c) con l'iscrizione ad un partito politico e con gli incarichi di direzione
in associazioni di categroia o sindacali.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le
disposizioni legislative vigenti in materia per i consiglieri comunali.
ART. 53
Revoca
1. Il difensore civico può essere revocato dall'incarico solo per gravi
violazioni di legge o per accertato mancato esercizio del suo ufficio.
2. La revoca è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che vi sia proposta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati al Comune;
b) che la proposta sia notificata al difensore civico almeno dieci giorni prima
della seduta del consiglio comunale in cui l'oggetto è iscritto all'ordine
del giorno, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni;
c) che la proposta sia depositata presso l'ufficio del segretario generale nello
stesso termine di cui alla precedente lettera b);
d) che la proposta sia approvata con il voto favorevole di almeno due terzi
dei componenti il consiglio assegnati al Comune.
ART. 54
Competenze del difensore civico
1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su richiesta dei cittadini,
singoli o associati, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali,
le istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono
servizi pubblici comunali, nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi,
affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti
siano tempestivamente emanati.
2. Ai fini di cui alla comma 1, il difensore civico può:
a) richiedere l'esibizione di tutti gli atti e i documenti e convocare il segretario
generale o, per il suo tramite, il dirigente del settore interessato, per ottenere
ogni informazione necessaria per lo svolgimento del suo ufficio;
b) proporre, entro termini prefissati, l'esame congiunto di pratiche, con i
funzionari di cui alla lettera a) o con l'organo competente;
c) intimare, in caso di ritardo oltre i termini previsti dalla legge o dai regolamenti
comunali per la conclusione del procedimento, all'organo competente a provvedere
entro i termini definiti;
d) segnalare agli organi competenti e al segretario generale le disfunzioni,
gli abusi e le carenze riscontrati.
3. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è
venuto in possesso per ragioni del suo ufficio.
ART. 55
Rapporti con il consiglio comunale
1. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, entro il
mese di febbraio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente e propone le iniziative da adottare per eventuali modifiche delle
norme regolamentari, dell'assetto organizzativo e delle prassi amministrative,
in relazione alle disfunzioni e alle carenze rilevate nell'esercizio delle sue
funzioni.
2. La relazione di cui al comma 1 è discussa, entro il mese di maggio
dello stesso anno, dal consiglio comunale per l'adozione di eventuali deliberazioni.
Alla relativa riunione del consiglio comunale, il difensore civico può
partecipare con diritto di parola.
3. Il consiglio comunale può convocare, di propria iniziativa o su richiesta
motivata del difensore civico, lo stesso difensore civico per avere chiarimenti
o notizie sulla sua attività. Il consiglio comunale decide se l'audizione
debba avvenire in seduta pubblica o segreta.
4. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata all'albo pretorio e nel
bollettino dell'Amministrazione comunale.
ART. 56
Mezzi e prerogative
1. L'Amministrazione comunale deve mettere a disposizione del difensore civico
idonei locali, attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento
dell'ufficio stesso.
2. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione stabilita per
il vicesindaco.
ART. 57
Difensore civico pluricomunale
1. Il Comune può accordarsi con altri comuni per nominare un'unica persona
che svolga la funzione di difensore civico per tutti in comuni interessati.
2. I requisiti, le cause d'incompatibilità e di ineleggibilità
alla carica, le modalità di elezione, la sede dell'ufficio, i mezzi e
le prerogative del difensore civico pluricomunale sono fissati da un'apposita
convenzione fra i comuni interessati, che deve essere approvata dal consiglio
comunale con le stesse modalità di votazione stabilite dalla legge per
l'adozione dello Statuto.
3. Al difensore civico pluricomunale si applicano le disposizioni del presente
capo, in quanto compatibili.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
ART. 58
Attività amministrativa
1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza
e di pubblicità, secondo le norme della legge, del presente Statuto e
dei regolamenti comunali.
2. Il Comune, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e attraverso
il regolamento, individua per ogni tipo di procedimento, l'unità operativa
responsabile e le modalità per la partecipazione dei cittadini al procedimento
amministrativo.
3. E' garantita, comunque, la partecipazione dei cittadini ed il contraddittorio
con i soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre
effetti diretti, secondo le modalità stabilite nei regolamenti.
CAPO IV
La consultazione e la partecipazione della popolazione
ART. 59
Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini
1. I cittadini, singoli o associati partecipano all'attività amministrativa
del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:
a) le istanze, le petizioni e le proposte;
b) il referendum consultivo;
c) le consultazioni popolari;
d) gli organismi di partecipazione;
e) le libere forme associative locali.
2. Possono utilizzare gli strumenti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del
comma 1 anche i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri residenti nel
Comune.
ART. 60
Le istanze
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze per
l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi
di competenza comunale.
2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e con firma autenticata
al protocollo del Comune, che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
ART. 61
Le petizioni
1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, richiesta
o denuncia che un numero minimo di trenta cittadini singoli, oppure un'associazione
inserita nel registro municipale di cui all'art. 67, o un organismo di partecipazione,
possono esporre al sindaco per far presente comuni necessità o promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza comunale.
2. Le firme dei richiedenti devono essere raccolte in moduli forniti dal Comune
e devono essere autenticate.
ART. 62
Le proposte
1. Un numero minimo di sessanta cittadini singoli, oppure tre associazioni
inserite nel registro municipale di cui all'art. 67, o un organismo di partecipazione,
possono avanzare al presidente del consiglio comunale proposte per l'adozione
di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi di
competenza comunale.
2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata
da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. Le firme dei proponenti devono essere raccolte in moduli forniti dal Comune
e devono essere autenticate.
ART. 63
Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte
1. Il presidente del consiglio comunale informa il sindaco delle proposte ricevute
e le iscrive all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile.
2. Una rappresentanza dei presentatori delle proposte, composta da non più
di tre firmatari, può chiedere audizione per esporre verbalmente al consiglio
le problematiche proposte.
3. Il consiglio comunale esprime le proprie determinazioni sulle proposte entro
il termine di sessanta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del
giorno; delle determinazioni assunte viene data comunicazione al primo dei presentatori.
4. Il sindaco risponde alle istanze ed alle petizioni entro trenta giorni dalla
data di presentazione e ne dà notizia al consiglio comunale.
5. Non possono essere ripresentate proposte, istanze e petizioni non accolte,
prima che sia trascorso un anno.
ART. 64
Referendum consultivo
1. Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
può chiedere che venga indetto un referendum consultivo su materie di
competenza degli organi comunali.
2. Al fine di raccogliere le firme necessarie per la promozione del referendum,
i promotori della raccolta, in numero non inferiore a trenta, devono sottoporre
il testo dei quesiti ad una commissione, che ne valuta la legittimità
ai sensi delle disposizioni del presente articolo e del regolamento di cui al
comma 12. La Commissione, verificata la qualità di elettore del Comune
dei presentatori, decide sull'ammissibilità del referendum e ne dà
comunicazione al primo dei presentatori entro quindici giorni dalla data di
presentazione della richiesta.
3. La commissione è costituita dal sindaco entro trenta giorni dal giuramento
ed è composta dal segretario generale, che la presiede, e da due esperti
in materie giuridiche, scelti tra i designati dai capigruppo consiliari rispettivamente
di maggioranza e di minoranza. Il sindaco, dopo una nuova designazione dei capigruppo,
provvede alla sostituzione dell'esperto che per qualsiasi ragione cessi dall'incarico.
4. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui siano
presenti solo due componenti e delibera a maggioranza di voti.
5. Contro la decisione, che dichiara l'inammissibilità della richiesta
referendaria, è ammesso ricorso al consiglio comunale da parte dei promotori.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione d'inammissibilità. Il consiglio
comunale decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Il deposito presso l'ufficio del segretario generale di tutti i fogli contenenti
le firme deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di comunicazione di
ammissione del referendum, di cui al comma 2, o dalla data di accoglimento del
ricorso, di cui al comma 5.
7. Il referendum consultivo è improponibile:
a) per le deliberazioni o le questioni concernenti persone che occupino cariche
elettive nel Comune o che svolgano ruoli nella struttura dell'Ente o in organismi
dal Comune dipendenti o controllati;
b) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni o revoche;
c) per le materie contabili, finanziarie o tributarie;
d) per le materie per le quali il Comune deve provvedere entro i termini fissati
dalla legge;
e) per le materie che sono state oggetto di trattative con altri comuni e che
sono state formalizzate in accordi già ratificati dai comuni interessati.
8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni
di voto. Non può essere depositata richiesta di referendum nei dodici
mesi precedenti la scadenza del consiglio comunale, o, se non siano trascorsi
almeno tre anni dalla presentazione di un'altra richiesta referendaria sullo
stesso oggetto o su oggetto di evidente analogia, respinta dall'organo competente.
9. Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla data
di deposito dei fogli contenenti le firme autenticate. Nello stesso anno solare
possono essere indetti più referendum solo se è possibile fissare
un'unica data di convocazione degli elettori.
10. Nel caso che, prima della data di svolgimento del referendum, l'oggetto
del quesito referendario sia accolto dall'organo competente del Comune, il sindaco
dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
11. Il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato della consultazione,
sottopone all'esame dell'organo competente la questione oggetto del referendum.
12. Le restanti norme per l'indizione e l'organizzazione e l'attuazione del
referendum consultivo sono stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
ART. 65
Consultazione della popolazione
1. Il consiglio e la giunta, al fine di acquisire elementi utili alle scelte
di loro competenza, o, nei casi di cui al comma 3, deliberano la consultazione
della popolazione o di particolari categorie o settori della stessa.
2. Le forme di consultazione sono definite con la deliberazione di cui al comma
1.
3. Cinquecento residenti nel Comune, di età non inferiore ai sedici
anni, o cinque associazioni iscritte nel registro municipale o un organismo
di partecipazione possono chiedere che sia indetta la consultazione della popolazione
o di particolari categorie o settori della stessa.
4. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti
su cui, a norma dell'articolo 64, comma 7, non è ammesso il referendum
consultivo.
5. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione della
consultazione popolare sono stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed
il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
ART. 66
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività
amministrativa.
2. Per organismi di partecipazione si intendono:
a) aggregazioni di secondo grado composte da un numero minimo di associazioni
e dotate di una struttura di coordinamento ed integrazione ad impostazione democratica;
b) aggregazione di cittadini su base territoriale di quartiere o di frazione;
3. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni
e degli organismi di partecipazione:
a) definisce la dimensione minima, quantitativa o territoriale, sufficiente
a costituire un organismo di partecipazione;
b) definisce la struttura e le modalità per l'elezione delle cariche;
c) disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze degli organismi
di partecipazione e per il loro funzionamento;
d) determina i supporti logistici utili per il loro funzionamento.
4. Gli organismi di partecipazione possono esprimere parere, avanzare proposte
o richiedere la consultazione della popolazione su problemi relativi ai loro
specifici settori o attinenti al loro territorio.
5. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dagli organismi
elettivi del Comune.
ART. 67
Registro delle associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e ne favorisce la partecipazione
all'amministrazione locale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale
delle associazioni operanti nel territorio comunale.
3. Per essere iscritte nel registro di cui al comma 2, le associazioni devono
dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire
scopi di lucro e di avere previsto nel proprio statuto forme di accesso, elettorali
interne e decisionali, che garantiscano i principi di democrazia e di trasparenza.
4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere
l'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabilite dal regolamento
per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione.
ART. 68
Rapporti tra il Comune e le associazioni e gli organismi di partecipazione
1. Il Comune può stipulare con ciascuna associazione iscritta nel registro
municipale di cui all'art. 67 o con ciascun organismo di partecipazione, convenzioni
per lo svolgimento coordinato di servizi o per la gestione di beni o attività.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme
di consultazione e di controllo, gli eventuali rapporti finanziari e i reciproci
obblighi e garanzie.
3. Il Comune può, nel rispetto dei criteri prefissati ai sensi dell'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogare alle associazioni iscritte nel
registro municipale di cui all'art. 67 e agli organismi di partecipazione, sovvenzioni,
contributi ed ausili finanziari per favorire la loro attività.
4. Le associazioni iscritte nel registro municipale di cui all'art. 67 e gli
organismi di partecipazione hanno diritto, secondo le modalità fissate
dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, di accedere alle strutture ed ai servizi
del Comune e di essere consultati, su loro richiesta, sulle materie riguardanti
le loro finalità.
Comune di Valdagno
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