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Statuto comunale

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
Organi di governo del Comune


ART. 19
Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune, il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.


CAPO II
Il consiglio comunale


ART. 20
Elezione e composizione del consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e le modalità per le loro dimissioni, sono regolati dalla legge. Il sindaco è membro di diritto del consiglio comunale.

ART. 21
I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte e di esercitare le loro funzioni nell'interesse dell'intera comunità locale.

2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi, ha:
a) diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale;
b) diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni;
c) diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato;
d) il dovere di mantenere il segreto sulle informazioni acquisite, nei casi previsti dalla legge.

3. L'istanza di sindacato ispettivo è presentata per iscritto, presso la segreteria del comune.

4. Il sindaco, o l'assessore appositamente delegato, fornisce risposta scritta all'interrogazione ed all'interpellanza entro trenta giorni dalla presentazione. Il consigliere può, nell'istanza, dichiarare di esigere, in alternativa o in aggiunta alla risposta scritta, una risposta verbale, nella prima riunione utile del consiglio comunale.

5. La mozione è firmata da almeno tre consiglieri; essa viene presentata al presidente del consiglio comunale, comunicata al sindaco e viene iscritta all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile.

6. La mancata partecipazione senza giustificazione del consigliere comunale a tre sedute consecutive, oppure a più di metà delle sedute in un periodo di dodici mesi, dà luogo al procedimento per la dichiarazione della sua decadenza. Il presidente del consiglio notifica al consigliere interessato l'avvio del procedimento di decadenza, invitandolo a fare pervenire le sue osservazioni entro venti giorni. La proposta di decadenza, su iniziativa del presidente, è sottoposta all'esame del consiglio nella prima seduta utile successiva. La deliberazione di decadenza è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio assegnati. La copia della deliberazione è notificata al consigliere dichiarato decaduto entro dieci giorni. La partecipazione del consigliere ad eventuali sedute dopo l'avvio del procedimento non interrompe il procedimento medesimo.

ART. 22
Il presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta dopo il giuramento del sindaco e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.

2. L'elezione del presidente non è valida se non è fatta con la presenza di due terzi dei componenti il consiglio ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato presidente colui che ha conseguito maggior numero di voti.

4. Se a seguito della seconda votazione i candidati da ammettere al ballottaggio risultino più di due a causa di parità di voti, è ammesso al ballottaggio il candidato anziano per maggiore cifra individuale.

5. Qualora non sia possibile procedere all'elezione per mancanza del quorum, il consiglio passa a trattare i successivi oggetti dell'ordine del giorno, rinviando l'elezione del presidente alla prima seduta utile. In tale successiva seduta è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il candidato anziano per maggiore cifra individuale.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal consigliere anziano.

7. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta, le funzioni sono assunte dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. Il consigliere anziano che rifiuta non presiede più il consiglio in nessuna altra circostanza.

8. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con quella di sindaco.


ART. 23
Compiti del presidente

1. Il presidente del consiglio comunale è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi, della conferenza dei capigruppo e dei singoli consiglieri.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento; il regolamento assicura l'iscrizione degli oggetti richiesti dal sindaco.

3. Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio, ne dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.

4. Il regolamento del consiglio comunale disciplina i compiti ed i poteri del presidente nei rapporti con il sindaco, con le commissioni consiliari e con i gruppi.

ART. 24
Dimissioni del presidente

1. Le dimissioni del presidente, indirizzate al consiglio comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.


ART. 25
Prima adunanza

1. Nella sua prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, in seduta pubblica e a voto palese, quale primo adempimento, provvede alla convalida degli eletti, giudicando le cause di ineleggibilità e disponendo le eventuali surrogazioni sulla base di una proposta di deliberazione presentata dal sindaco.

2. Il consiglio, dopo il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente e la comunicazione dei componenti della giunta, procede poi all'elezione della commissione elettorale comunale ed alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.


ART. 26
Funzionamento del consiglio comunale

1. Salva diversa disposizione di legge, il presidente con l'avviso di convocazione del consiglio comunale fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute, qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. L'avviso di convocazione è spedito ai singoli consiglieri, al sindaco e agli assessori, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi.

2. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del presidente, adeguatamente pubblicizzata, sentiti il sindaco e i capigruppo consiliari, e, comunque, sempre nell'ambito del territorio comunale.

3. Il regolamento riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su proposte di iniziativa consiliare. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dal sindaco e dalla giunta comunale, e a quelli in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

4. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento, e di esse va data adeguata informazione ai cittadini. Le votazioni sono palesi, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.

5. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio, hanno diritto di parola e rispondono alle interrogazioni ed alle interpellanze proposte dai consiglieri comunali.

6. Qualora la legge, lo Statuto e i regolamenti non prevedano maggioranze diverse, le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio votanti. Nel computo dei votanti non sono da ricomprendere coloro che si astengono dal voto, obbligatoriamente o volontariamente.

7.Il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi stabilisce:
a) le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione delle proposte ed il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
b) i poteri del presidente del consiglio comunale;
c) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;
d) le procedure per l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali;
e) le modalità di pubblicizzazione della convocazione del consiglio comunale.

ART. 27
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. Il consiglio comunale esercita la potestà statutaria e regolamentare e le altre competenze ad esso attribuite dalla legge.

3. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a svolgere compiti di studio su temi specifici, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi elettivi.

ART. 28
Organi ausiliari del consiglio comunale

1. Sono organi ausiliari del consiglio comunale i gruppi consiliari, le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.

2. La conferenza dei capigruppo consiliari, convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, anche su iniziativa del sindaco, collabora con il presidente e svolge ogni altro compito assegnato dal regolamento.

3. Ai lavori della conferenza partecipa il sindaco o un assessore suo delegato.

ART. 29
Gruppi consiliari

1. Il regolamento per il funzionamento degli organi elettivi disciplina le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, dotandoli di idonee strutture.

2. E' possibile la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo consigliere, purché unico eletto di una lista. Non costituisce gruppo il consigliere, già candidato alla carica di sindaco, non risultato eletto, collegato a più liste che abbiano ottenuto più di un seggio.

3. I consiglieri che comunicano per iscritto al segretario generale di non volere appartenere ad alcun gruppo consiliare formano il gruppo misto.

4. Ciascun gruppo formato da più consiglieri designa un capogruppo. La designazione deve essere comunicata, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al segretario generale. Qualora non venga effettuata la comunicazione o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, già candidati nelle liste per la elezione del consiglio, che abbiano riportato la maggior cifra individuale tra i loro colleghi di gruppo.

5. La carica di presidente del consiglio comunale è incompatibile con la carica di capogruppo.

6. E' in facoltà del sindaco dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

ART. 30
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consultive costituite nel proprio seno in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in consiglio comunale tra tutti i gruppi.

2. Il numero, la composizione e i poteri delle commissioni consiliari sono determinate dal regolamento per il funzionamento degli organi elettivi. Il regolamento ne disciplina, altresì, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione da presentare al consiglio comunale e verificano lo stato di attuazione dei piani e dei programmi per riferirne al consiglio stesso.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 3, le commissioni consiliari permanenti possono:
a) disporre l'audizione dei dirigenti e degli impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, con le sole eccezioni stabilite dal regolamento;
b) sentire il sindaco e gli assessori;
c) disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio;
d) invitare chiunque a collaborare ai propri lavori, senza oneri a carico del Comune.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il consiglio comunale può costituire in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta della giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni speciali e temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Il regolamento di cui al comma 2, determina i poteri di dette commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

6. Il consiglio può altresì costituire commissioni consiliari con funzioni di controllo e di garanzia per accertare la regolarità e la correttezza dell'attività della amministrazione ed il rispetto dei principi di uguaglianza e buon andamento. Le commissioni di garanzia e controllo sono presiedute dal consigliere di minoranza che, nell'apposita distinta votazione riservata ai gruppi di opposizione, abbia ottenuto il maggior numero di voti o, tra quelli che hanno conseguito parità di voti, sia il più anziano in base alla maggiore cifra individuale. Gli altri componenti la commissione sono poi nominati con successiva votazione. Alle commissioni di garanzia e controllo si applicano, ove non altrimenti disposto, le disposizioni statutarie e regolamentari delle commissioni consiliari speciali.

ART. 31
Programma del mandato del sindaco

1. Il sindaco, definite le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, le presenta al consiglio nella prima seduta oppure in una seduta da tenersi non oltre quarantacinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. La votazione sul documento del sindaco, eventualmente emendato, avviene a votazione palese e per appello nominale. I consiglieri che esprimono voto favorevole al documento costituiscono la maggioranza fino a quando non dichiarino espressamente al consiglio comunale di non far più parte della maggioranza stessa. I consiglieri che non esprimono voto favorevole sono considerati di minoranza fino a quando non dichiarino espressamente al consiglio comunale di non far più parte della minoranza.

3. L'adeguamento delle linee programmatiche avviene annualmente con la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale.

4. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è effettuata dal consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno con la deliberazione che provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Ciascun consigliere, con le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento degli organi, può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione relative alle linee programmatiche.

6. Le modifiche alle azioni ed ai progetti dovute ad esigenze e problematiche nuove o impreviste, si possono apportare in qualsiasi momento.

ART. 32
Nomina e dimissioni dei rappresentanti del Comune o del consiglio comunale presso enti, aziende e istituzioni.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, scegliendoli fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, che abbiano una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, e ne dà comunicazione al consiglio comunale.

2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 sono di competenza del consiglio comunale ogni qualvolta la legge preveda la rappresentanza anche delle minoranze, o disponga espressamente che si proceda alla nomina o designazione di rappresentanti del consiglio.

3. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o di incompatibilità prevista dalla legge, dallo statuto o dal provvedimento del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine.

4. La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori di cui al comma 1. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

5. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 1 diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al sindaco. Il sindaco comunica al consiglio comunale le sostituzioni.

6. Le dimissioni degli amministratori di cui al comma 2 sono irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa sostituzione.

7. Il sindaco può revocare gli amministratori di cui al comma 1 nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi degli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune. Il sindaco comunica al consiglio il provvedimento motivato di revoca.


CAPO III
La giunta comunale


ART. 33
Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello massimo consentito dalla legge.

2. Il sindaco procede all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nel provvedimento di nomina.

3. La nomina ad assessore deve essere accettata per iscritto.

ART. 34
Dimissioni e sostituzione degli assessori

1. Le dimissioni dei singoli assessori diventano irrevocabili e sono efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al sindaco.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità sopravvenuta alla carica di assessore si applicano, ad iniziativa del sindaco, le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.

3. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

ART. 35
Assessore anziano

1. E' assessore anziano il più anziano d'età.

ART. 36
Competenze della giunta comunale

1. Le competenze della giunta comunale sono stabilite dalla legge.


ART. 37
Funzionamento della giunta comunale

1. Il sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, convoca e presiede la giunta comunale.

2. Le riunioni della giunta comunale si intendono validamente costituite quando sono presenti tre assessori oltre al sindaco o a chi lo sostituisce.

3. Le deliberazioni della giunta comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza speciale. Nel computo dei votanti non sono compresi coloro che dichiarano di astenersi volontariamente dal voto.

4. Il regolamento per il funzionamento degli organi disciplina le modalità di convocazione, di determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al funzionamento della giunta comunale.


CAPO IV
Il sindaco


ART. 38
Il sindaco

1. Il sindaco è organo responsabile e capo dell'Amministrazione comunale. E' ufficiale del Governo e ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture burocratiche del Comune.

2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

3. Il sindaco esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 39
Attribuzioni del sindaco come capo dell'Amministrazione

1. Al sindaco, oltre all'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e da altre norme del presente Statuto, compete:
a) la rappresentanza generale del Comune anche in giudizio, nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, come attore o convenuto;
b) emettere le ordinanze-ingiunzioni nei casi di violazioni di leggi e regolamenti, ove non espressamente attribuite ai dirigenti;
c) esprimere i pareri ad enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del consiglio comunale;
d) sovrintendere, tramite il segretario generale, al funzionamento degli uffici e dei servizi;
e) impartire direttive al segretario generale per l'attività di coordinamento della struttura del Comune.

2. Il sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio su materie di sua competenza.

ART. 40
Sostituzione del sindaco

1. Il sindaco nomina, fra gli assessori, un vice sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, le funzioni di sindaco, anche quale ufficiale di governo, sono esercitate dall'assessore anziano.

ART. 41
Delega di funzioni

1. Il sindaco può delegare a singoli assessori alcune materie di sua competenza quale capo dell'Amministrazione. Le deleghe devono essere conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

2. Le deleghe di cui al comma 1 devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale e al segretario generale. Le deleghe devono essere accettate per iscritto.

3. Il delegato esercita i poteri stabiliti nell'atto di delega.


CAPO V
Pubblicità delle spese elettorali e della
situazione patrimoniale dei consiglieri


ART. 42
Norme sulle spese elettorali

1. La pubblicità delle spese elettorali connessa al deposito delle liste e delle candidature è disciplinata dalla legge.

2. La dichiarazione preventiva di spesa, cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi, è pubblicata, in copia, all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici fino al quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

3. Allo stesso modo è pubblicato per trenta giorni il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste, che viene presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

4. Fatte salve ulteriori e diverse sanzioni di legge, le liste ed i nomi dei candidati che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 sono affissi all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici per la durata di sessanta giorni e comunicati al consiglio comunale.

ART. 43
Situazione patrimoniale dei consiglieri

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali sono tenuti, nei tempi e nei modi stabiliti nel regolamento, a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

CAPO VI
Controlli interni

ART. 44
Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge, secondo le norme di legge, il collegio dei revisori.

2. E' causa di decadenza dall'ufficio di revisore la cancellazione o la sospensione dal registro o dall'albo di appartenenza.

3. E' motivo di revoca dall'ufficio di revisore per inadempienza:
a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, durante un anno, a due riunioni del collegio;
b) la mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 45.

4. La decadenza e la revoca sono pronunciate dal consiglio comunale.

5. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un revisore, il consiglio comunale provvede, nella prima adunanza successiva all'evento, alla sua sostituzione, scegliendo il nuovo revisore tra gli iscritti allo stesso registro o albo di appartenenza del revisore cessato dalla carica.

6. All'atto della nomina il consiglio comunale determina il compenso annuale da erogare ai revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio, entro i limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e tenuto conto delle mansioni affidate.

7. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

ART. 45
Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, il collegio:
a) redige ogni trimestre una relazione sull'andamento contabile e finanziario dell'Ente;
b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella relazione sono espressi i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, produttività ed economicità dei costi della gestione;
c) riferisce immediatamente al consiglio comunale, mediante relazione scritta da inviare ai singoli consiglieri, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune;
d) può essere invitato, per decisione della giunta o del consiglio, a partecipare, con diritto di parola, alle adunanze del consiglio comunale.

3. Il regolamento comunale di contabilità stabilisce:
a) i poteri del presidente del collegio;
b) la periodicità minima delle riunioni del collegio e le modalità per le relative convocazioni;
c) le modalità per la verbalizzazione dei lavori;
d) il contenuto minimo delle relazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2);
e) le modalità per la costituzione di una segreteria di supporto all'attività del collegio;
f) la procedura per la pronuncia di decadenza e di revoca nei casi previsti dall'art. 44.

4. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.

5. Ciascun revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di ottenere dagli uffici, tramite il segretario generale o i funzionari dirigenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento dei suoi compiti.

ART. 46
Controllo di gestione e controlli interni

1. Il regolamento di contabilità individua le tecniche per il controllo di gestione.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua gli strumenti e le metodologie per l'organizzazione dei controlli interni.

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