|
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Il Comune di Valdagno
ART. 1
Il Comune di Valdagno
1. Il Comune di Valdagno rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori e agli obiettivi
della Costituzione.
2. Il Comune di Valdagno è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati
dalle leggi generali e dalle norme del presente Statuto.
3. La sede municipale è ubicata nel Capoluogo. Uffici distaccati possono
essere aperti in altre località.
4. Gli organi elettivi si riuniscono di norma nella sede municipale; in particolari
circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse del territorio comunale.
ART. 2
Funzioni
1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dallo
Stato e dalla Regione.
2. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, commina sanzioni
amministrative, ove previste dai regolamenti comunali, e ne determina l'importo.
4. Il Comune partecipa al processo di integrazione culturale ed economica dell'Europa;
promuove e valorizza scambi, rapporti e gemellaggi con le comunità locali
di altre Nazioni.
ART. 3
Elementi costitutivi
1. Il Comune di Valdagno ha un territorio che si estende per Km. 50,2 e confina
con i Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano, Altissimo, Crespadoro, Recoaro
Terme, Torrebelvicino, Schio e Monte di Malo. La pianta allegata al presente
Statuto descrive la configurazione territoriale ed i confini del Comune.
2. Il Comune ha una popolazione che risiede nel Capoluogo e nelle frazioni di
Campotamaso, Castelvecchio, Cerealto, Massignani, Piana e San Quirico.
ART. 4
Elementi distintivi
1. Il Comune di Valdagno si fregia del titolo di "città",
concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1955.
2. Il Comune, a cui è stata concessa la medaglia d'argento al "Valor
militare per attività partigiana", ha come segni distintivi lo stemma
e il gonfalone.
3. Lo stemma e il gonfalone sono quelli concessi dal Presidente della Repubblica
alla Città di Valdagno con decreto in data 29 marzo 1995. L'uso dello
stemma e del gonfalone della Città negli uffici, nelle cerimonie pubbliche
e nei documenti ufficiali è disciplinato dal regolamento per il funzionamento
degli organi.
CAPO II
Finalità
Sezione 1^
Finalità
ART. 5
Finalità
1. Il Comune di Valdagno ha come fine unificante delle proprie scelte amministrative
quello di tutelare e di valorizzare la dignità umana di tutti i cittadini,
specialmente di quelli più deboli.
2. Ogni cittadino è una persona portatrice di valori, di diritti e di
doveri, che possono essere pienamente vissuti e rispettati solo all'interno
di una comunità retta democraticamente.
3. Il Comune di Valdagno orienta ogni sua iniziativa alla promozione della libertà
e della solidarietà in ogni articolazione familiare, economica, culturale,
religiosa e politica della comunità locale.
4. Nell'ambito della legislazione vigente il Comune opera al fine di perseguire
l'integrazione socio-economica degli immigrati e dei cittadini che tornano dall'estero.
5. Il Comune promuove a tutti i livelli l'affermarsi di una cultura di pace,
utilizzando anche gli strumenti idonei previsti dall'attuale legislazione.
ART. 6
Pari opportunità
1. Il Comune promuove azioni per favorire la pari opportunità per le
donne e per gli uomini, disciplinando in sede regolamentare le modalità
di intervento.
2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale,
negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune
nonché, tenuto conto della composizione del consiglio, nelle commissioni
in cui è prevista la presenza di consiglieri comunali.
ART. 7
Tutela della salute
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, riconosce come fondamentale
e prioritaria la necessità di garantire il diritto alla salute e concorre
a realizzare la prevenzione delle malattie e la tutela della salubrità
e della sicurezza degli ambienti, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie.
2. Il Comune rivolge un'attenzione particolare, anche attraverso l'organizzazione
di appositi servizi, agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
ART. 8
Promozione dei più deboli
1. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia.
A tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo
alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura e a tutto ciò
che concorre a migliorare la qualità della vita.
2. Il Comune attribuisce priorità agli interventi destinati alle persone
emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche. Esso concorre
a rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la libertà e l'eguaglianza,
il pieno sviluppo della persona, la possibilità di partecipazione alla
vita sociale, politica ed economica.
ART. 9
Diritti del contribuente
1. Il Comune riconosce i diritti del contribuente ed applica i principi previsti
dalla legge in materia.
ART. 10
Tutela e gestione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro
di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture
sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove
la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare
l'inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali;
tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.
ART. 11
Cultura ed identità
1. Il Comune riconosce e tutela, nelle loro varie manifestazioni, la storia,
la cultura, la lingua e le tradizioni della comunità locale.
2. Il Comune conserva la toponomastica originaria, nella lingua della comunità
secondo la tradizione.
ART. 12
Attività economiche
1. Il Comune, riconoscendo come elemento fondamentale della storia della comunità
locale la tradizione artigiana ed industriale, specialmente tessile, favorisce
il corretto sviluppo di tutte le attività economiche, al fine di valorizzare
la funzione individuale e sociale del lavoro e dell'iniziativa imprenditoriale.
ART. 13
Programmazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso i metodi e gli
strumenti della programmazione.
ART. 14
Aggregazioni ed associazioni
1. Il Comune riconosce, tutela e valorizza le aggregazioni sociali, le associazioni,
il volontariato e la cooperazione, favorendone l'attività.
2. Il Comune riconosce, tutela ed aiuta la famiglia come ambito fondamentale
per lo sviluppo e il completamento della persona.
3. Riconosce la rilevanza delle associazioni culturali e ne valorizza il ruolo,
favorendone l'attività.
4. Incoraggia e favorisce lo sport, il turismo e le attività del tempo
libero. Le modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi sono
stabilite nell'apposito regolamento.
ART. 15
Informazione e partecipazione
1. Il Comune favorisce la partecipazione responsabile dei cittadini, singoli
ed associati, attraverso l'informazione sulla propria attività.
Sezione 2^
Obiettivi particolari
ART. 16
Cooperazione intercomunale
1. Il Comune, allo scopo di favorire nuove opportunità di sviluppo,
intende:
a) perseguire l'integrazione con i Comuni della Valle dell'Agno nonché
con il Comune di Schio nel contesto dello sviluppo globale dell'alto vicentino;
b) cooperare con i Comuni dell'area pedemontana ed alto veneta;
c) collaborare con la Comunità Montana, cui appartiene, anche mediante
delega di funzioni o servizi.
2. Il Comune di Valdagno attua collegamenti formali ed operativi con la Provincia
di Vicenza e con i comuni contermini e, nel rispetto delle specifiche identità,
ricerca con essi collaborazioni e sinergie.
3. Il Comune collabora con la Regione del Veneto secondo le norme dello Statuto
regionale.
CAPO III
Statuto e regolamenti
ART. 17
Lo Statuto
1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione
del Comune di Valdagno, in attuazione della legge.
ART. 18
I regolamenti
1. Il Comune, nel rispetto della legge e dello Statuto, adotta regolamenti
attuativi per:
a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione;
b) il funzionamento degli organi elettivi;
c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione dell'organico del
personale;
d) la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi;
e) la disciplina dei contratti;
f) la disciplina di ogni altra materia di sua competenza.
2. Ogni regolamento è deliberato con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio in carica.
3. Ogni regolamento è pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione
di approvazione, per quindici giorni consecutivi. Divenuta esecutiva la deliberazione
di approvazione, il regolamento è ripubblicato all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi e, salvo diversa espressa disposizione, entra in
vigore alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Comune di Valdagno
|