Comune di Valdagno
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REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
TITOLO I
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Articolo 1
1. L'amministrazione comunale mette
a disposizione della collettività gli impianti sportivi in proprietà,
o di cui ha la disponibilità, nel rispetto del presente regolamento.
2. L'amministrazione razionalizza e riduce i costi di gestione degli impianti
attraverso la riorganizzazione dell'utilizzo degli stessi, un corretto controllo
della gestione ed il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo.
Articolo 2
1. Nel concedere l'utilizzo degli
impianti l'amministrazione:
a) presta particolare attenzione a coloro che svolgono regolari attività
di campionato, o motorie, rientranti nell'ambito di settori giovanili riconosciuti
dalle rispettive federazioni sportive, nonché agli studenti che svolgono
attività sportive in orario scolastico e a coloro che svolgono attività
motorie con finalità sociali e sono organizzati da enti, gruppi o associazioni
rivolti agli anziani o ai portatori di handicap e riconosciuti dal Comune;
b) favorisce gli atleti organizzati da società aventi sede a Valdagno
o in uno dei Comuni della Valle dell'Agno quando la maggioranza degli atleti
risiede a Valdagno e che siano regolarmente affiliate alle federazioni sportive
nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Articolo 3
1. L'utilizzo degli impianti è
subordinato al pagamento di tariffe stabilite secondo i criteri fissati dal
presente regolamento.
2. Abrogato.
Articolo 4
1. Ai fini della determinazione delle
tariffe, l'amministrazione tiene conto, per ciascun impianto o per gruppo di
impianti, dei costi annuali sostenuti nell'anno precedente per le attività
sportive, distinguendo tra:
a) i costi per i servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione;
b) i costi per il riscaldamento, l'illuminazione, l'uso dell'acqua;
c) i costi per il servizio di manutenzione del fondo dei campi di calcio;
c/bis) gli eventuali costi di affitto.
2. I costi per l'ammortamento tecnico e finanziario degli impianti, ai fini
della tariffa, non sono mai considerati.
3. Dai costi complessivi di cui al comma 1, in base alla stima dell'utilizzo
degli impianti, derivano i costi unitari che possono essere distinti nelle seguenti
categorie:
a) per partita;
b) per seduta di allenamento;
c) per ora di attività per squadra o gruppo;
d) per ora di attività per atleta.
4. La tariffa per l'utilizzo dei campi di calcio è data dalla somma dei
due importi che si ricavano applicando le percentuali, come indicate nei commi
5, 6 e 7, ai rispettivi costi unitari. La tariffa per l'utilizzo degli altri
impianti tiene conto solo dei costi ordinari di cui al comma 1, lettere a),
b) e c/bis).
5. Per gli utenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento
la percentuale da applicare ai costi unitari non può essere superiore:
a) al trenta per cento per i servizi di cui al comma 1, lettere a), b) e c/bis);
b) al venticinque per cento per i servizi di cui al comma 1, lettera c).
6. Per gli utenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento
la percentuale da applicare ai costi unitari, anche in relazione alla tipologia
dell'attività sportiva praticata non può essere superiore:
a) all'ottanta per cento per i servizi di cui al comma 1, lettere a), b) e c/bis);
b) al cinquantacinque per cento per i servizi di cui al comma 1, lettera c).
7. Per i cittadini di Valdagno la percentuale da applicare sui costi unitari
non può essere superiore:
a) al novanta per cento per i servizi di cui al comma 1, lettere a), b) e c/bis);
b) al sessanta per cento per i servizi di cui al comma 1, lettera c).
8. Per tutti gli altri la tariffa è pari, al massimo, all'importo dei
costi unitari dei servizi.
9. Per l'utilizzo degli impianti in occasioni particolari la tariffa è
fissata di volta in volta, con adeguata motivazione.
9 bis. In caso di partite di campionato o di partite amichevoli organizzate
da società valdagnesi contro squadre provenienti da fuori Valdagno va
applicata la tariffa propria della categoria della squadra valdagnese.
9 ter. Il Comune, per attività che comportino rischi elevati di danneggiamento
agli impianti o alle attrezzature presenti negli impianti, può chiedere,
a garanzia della copertura dei possibili danni, un deposito cauzionale, o una
polizza assicurativa o una fideiussione, proporzionati all'entità dei
danni che possono essere arrecati. Tale deposito deve essere restituito agli
utilizzatori entro 30 giorni dalla cessazione dell'uso dell'impianto, detraendo,
se necessario, le somme corrispondenti al costo dei danni arrecati.
9 quater. Per l'utilizzo dello Stadio dei Fiori in orario notturno, quando sia
richiesta la piena illuminazione del campo da gioco, viene applicata una tariffa
aggiuntiva per la copertura dei costi di illuminazione.
Articolo 5
1. L'amministrazione comunale, in sede di convenzione con le società o associazioni che assumono totalmente o parzialmente la gestione degli impianti ai sensi del Titolo II, può stabilire una riduzione delle tariffe fino al venticinque per cento, anche tenendo conto della qualità della stessa gestione.
Articolo 6
1. Le tariffe sono corrisposte all'amministrazione comunale con le modalità stabilite nell'atto della autorizzazione all'utilizzo dell'impianto. La corresponsione delle tariffe dovute dalle società o associazioni è di norma rateizzata.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Articolo 7
1. I servizi di custodia, pulizia
e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali, nonché i servizi
di manutenzione del fondo dei campi di calcio e delle attrezzature dell'impianto
di atletica, oltre che in economia o in appalto preferibilmente alle cooperative
sociali ai sensi di legge, sono gestiti dall'amministrazione in convenzione
con le associazioni e le società sportive, in seguito chiamate "gestori",
con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. La convenzione può essere stipulata con le associazioni e le società
sportive, preferibilmente di Valdagno, affiliate alle federazioni sportive nazionali
o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. La gestione in convenzione può riguardare tutti i servizi di cui al
comma 1 o una parte di essi.
4. Negli impianti sportivi da gestire in convenzione sono compresi i beni e
le strutture pertinenziali ed accessori, nonché quelli ad essi comunque
destinati.
5. La gestione è esercitata dal gestore con persone e mezzi propri.
6. La segnatura dei campi di calcio è sempre effettuata dal gestore.
7. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata non per tutti i servizi, il
responsabile dell'impianto è chi ne ha assunto la custodia e la pulizia.
Articolo 8
1. Il corrispettivo a favore del
gestore è stabilito, d'intesa fra le parti, in un importo congruo, tale
stimato dall'ufficio tecnico, avente a base i costi sostenuti dall'amministrazione
nell'ultimo esercizio per ciascun servizio.
2. Il corrispettivo è soggetto ad I.V.A..
3. Nessuna altra somma spetta al gestore, fatto salvo l'articolo 10, comma 3.
4. Il gestore è tenuto, a sua volta, a corrispondere all'amministrazione
le tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte dei propri tesserati, così
come qualsiasi altro utilizzatore, secondo il calendario preventivamente definito.
E' fatto salvo l'articolo 5.
5. Il gestore è altresì tenuto a rimborsare all'amministrazione
i costi effettivi sostenuti nel periodo di durata della convenzione per riscaldamento,
energia elettrica e acqua.
Articolo 8 bis
1. La convenzione per l'affidamento in gestione a società sportive degli impianti sportivi, in alternativa al corrispettivo come previsto all'art. 8, può prevedere il pagamento del corrispettivo per i soli servizi di pulizia, custodia ed eventualmente per la manutenzione dei campi da calcio e il rimborso dei consumi documentati di riscaldamento, energia elettrica e acqua entro un importo di spesa dichiarato congruo dall'Ufficio Tecnico.
Articolo 9
1. La convenzione ha durata massima di anni tre.
Articolo 10
1. Il gestore garantisce l'utilizzo
dell'impianto, oltre che ai propri tesserati:
a) ai tesserati delle altre società e associazioni sportive cittadine,
secondo il calendario definito dalle stesse con l'amministrazione comunale;
b) agli utenti occasionali, compatibilmente alle esigenze delle attività
agonistiche già programmate;
c) alle scuole cittadine, ai soggetti portatori di handicap e alle persone bisognose
di rieducazione funzionale, compatibilmente alle esigenze delle attività
agonistiche programmate;
d) al Comune, o per manifestazioni patrocinate dal Comune.
2. L'utilizzo dell'impianto da parte di tutti gli utenti è autorizzato
dall'amministrazione.
3. Il calendario di utilizzazione dell'impianto può subire modificazioni
in più o in meno in misura non superiore al 10%. Ogni utilizzazione che
va oltre tale limite è subordinata alla corresponsione della relativa
tariffa; l'amministrazione, in tal caso, riconosce al gestore un compenso proporzionato
agli utilizzi eccedenti e non superiore a un terzo dei costi unitari dei servizi
affidati in gestione.
Articolo 11
1. Il gestore provvede, a seconda
del servizio assunto:
a) alla pulizia dell'impianto;
b) alle piccole riparazioni con esclusione della sostituzione di parti dell'impianto,
quali caldaie, bruciatori, quadri elettrici, reti di recinzione;
c) alla sostituzione di serrature, con consegna di copia delle chiavi al Comune,
e dei vetri danneggiati;
d) alla tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici, all'inizio della
gestione, quando la durata della convenzione sia superiore ad un anno, ed ogniqualvolta
sia necessario per motivi igienici. La tinteggiatura degli spogliatoi e dei
servizi igienici può essere effettuata in momento successivo all'inizio
gestione quando motivi tecnici rendano inopportuna l'esecuzione della tinteggiatura
a inizio gestione. In ogni caso la prescrizione della tinteggiatura non è
applicabile alle palestre scolastiche;
e) al servizio di custodia degli impianti.
2. Il gestore, in particolare, garantisce la funzionalità, la sicurezza
e l'igienicità degli impianti e dei relativi servizi, restando responsabile
dei danni arrecati a terzi, sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia
per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari.
3. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti
dei terzi, in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi
assunti e delle attività collegate.
4. L'eventuale pubblicità effettuata nell'ambito degli impianti sportivi
comunali è realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia
e le relative entrate spettano al gestore.
5. Il gestore tiene esposto e ben visibile un cartello con evidenziate le tariffe
cui è subordinato l'utilizzo dell'impianto.
6. Il gestore garantisce la presenza di tutto il personale necessario per la
gestione dei servizi e delle attività assunte.
7. Il gestore osserva ed applica le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi
locali integrativi dello stesso, nonché nella legge 17 marzo 1981, n.
91.
8. Il gestore è responsabile dei danni causati all'impianto durante la
durata della convenzione.
Articolo 12
1. L'inosservanza anche parziale
degli obblighi posti a carico del gestore dà luogo all'immediata risoluzione
della convenzione, senza che il gestore possa vantare alcun diritto di rivalsa,
fatto salvo il diritto per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni
subiti.
2. Il gestore assicura la sostituzione del personale durante i riposi settimanali,
le ferie annuali e le assenze per malattia, al fine di evitare ripercussioni
sulla regolare esecuzione del servizio.
3. Il personale del gestore non ha alcun rapporto con il Comune, essendo alle
esclusive dipendenze del gestore stesso che lo assume, lo impiega, lo retribuisce
e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto di tutte le leggi
vigenti.
4. Il gestore assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo 13
1. Restano a carico del Comune:
a) le spese di manutenzione degli impianti e dei locali non comprese fra quelle
poste a carico del gestore, ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
b) le spese di assicurazione riguardanti gli immobili contro i rischi di incendio,
nonché la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
Articolo 14
1. Il gestore rimane consegnatario
dell'impianto, delle aree, dei beni e delle strutture pertinenziali ed accessorie,
quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che sono redatti, in
contraddittorio tra le parti. All'atto della redazione del verbale, chi interviene
in rappresentanza del Comune può far constatare eventuali carenze, vizi
o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree
e delle strutture, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione delle
cose mobili. Il gestore rimedia alle carenze e ai vizi senza indugio o, al più
tardi, nel termine all'uopo indicato dal Comune. In caso di inadempienza il
Comune provvede all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio ed in danno
del gestore, salvo ed impregiudicato l'eventuale maggiore danno.
2. Contestualmente alla riconsegna, il gestore cura lo sgombero dagli impianti
e dalle aree delle cose di sua proprietà restando, in caso contrario,
a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.
Articolo 15
1. In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o ad interventi igienici, il Comune può autorizzare o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.
Articolo 16
1. Il Comune esercita in ogni momento
e a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio personale amministrativo
e tecnico, ovvero dei competenti servizi sanitari, accessi, ispezioni e verifiche
presso gli impianti.
2. Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuate dal Comune,
siano rilevate inadempienze da parte del gestore riguardanti mancanze o negligenze
nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, l'amministrazione procede all'inoltro
di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il gestore all'adempimento.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 17
1. Con l'entrata in vigore del presente
regolamento cessa l'erogazione di contributi in denaro da parte dell'amministrazione
a favore delle società e gruppi sportivi.
2. L'amministrazione nei primi anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento
determina le tariffe in modo che si pervenga con gradualità al recupero
di almeno il cinquanta per cento dei costi di gestione.
Articolo 18
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 35 del 5 marzo 1990 e ogni altra norma in contrasto con il presente regolamento.
Articolo 19
1. Le convenzioni in essere con le associazioni sportive sono adeguate ai criteri contenuti nel presente regolamento all'atto dell'eventuale rinnovo.
Articolo 20
1.Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998 e, in fase di prima applicazione, le tariffe vengono determinate entro il 15 dicembre 1997.
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 126 del 06.10.1997, ricevuta dal CO.RE.CO. il 10.10.1997 al n. 5175,
esecutiva.
Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 10.11.1997 al 26.11.1997, in vigore il 27.11.1997.
E' stato modificato con deliberazione consiliare n. 120 in data 18.12.1998,
ricevuta dal CO.RE.CO. il 23.12.1998 al n. 2701, esecutiva.
Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 25.01.1999 al 09.02.1999, in vigore il 10.02.1999.
E' stato modificato con deliberazione consiliare n. 34 in data 09.04.1999, ricevuta
dal CO.RE.CO. il 14.04.1999 al n. 905, esecutiva.
Ripubblicata all'Albo Pretorio dal 18.05.1999 al 03.06.1999, in vigore il 03.06.1999.