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Regolamento comunale per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione


Stemma Cittą di Valdagno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Titolo I
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 1 - Principi generali.

1. In attuazione dell'articolo 60 dello statuto comunale, la consultazione della popolazione avviene secondo le norme contenute nel presente titolo.
2. L'oggetto della consultazione deve riguardare materia di interesse locale che può tradursi in un provvedimento da assumere dal consiglio o dalla giunta comunale, ed avere finalità rispondenti a principi di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Quando l'accoglimento del quesito sottoposto a consultazione comporta, anche indirettamente nuove o maggiori spese o minori entrate, ciò deve essere sempre reso esplicito con l'indicazione anche della relativa copertura finanziaria.
4. La consultazione della popolazione non può essere utilizzata per approvare o disapprovare, anche indirettamente, le scelte in fase di concreta attuazione e comunque quelle deliberate nell'ultimo biennio dal consiglio o dalla giunta comunale, secondo le rispettive competenze.
5. La consultazione può essere effettuata a mezzo di schede oppure a mezzo di sondaggio. Essa deve avvenire e concludersi entro novanta giorni dalla sua indizione.


Art. 2 - Casi di esclusione della consultazione.

1. Non può essere indetta consultazione:
a) su un oggetto per il quale, secondo lo statuto, è improponibile il referendum consultivo, o su cui è in atto un procedimento referendario ai sensi del relativo regolamento;
b) se non sono trascorsi almeno tre anni da un'altra consultazione o da un referendum consultivo sullo stesso oggetto o su oggetto evidentemente analogo;
c) se sono trascorsi tre anni e sei mesi dal giorno precedente le ultime elezioni comunali;
d) dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum nazionali, regionali o locali, o in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale; in tal caso, la consultazione già indetta è sospesa ed è rinviata a nuova data da stabilire entro sessanta giorni dalle elezioni.
2. Qualora, successivamente all'indizione della consultazione, inizi un procedimento referendario sullo stesso oggetto, la consultazione è sospesa ed è rinviata a nuova data se il referendum non è indetto, oppure è definitivamente annullata se il referendum è invece indetto.
3. Qualora prima della consultazione, indetta su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 3, dello statuto, l'oggetto della stessa sia accolto dall'organo competente, il sindaco dispone che le operazioni relative non abbiano più corso.

Art. 3 - Indizione della consultazione.

1. La consultazione è indetta dal sindaco entro trenta giorni dalla deliberazione che la dispone, assunta dal consiglio o dalla giunta comunale.
2. Il consiglio e la giunta comunale, nel deliberare la consultazione, ne determinano in modo chiaro l'oggetto, ne stabiliscono la forma di svolgimento ed indicano se essa deve interessare l'intera popolazione oppure, in ragione del suo oggetto, particolari categorie o settori della stessa, purché l'oggetto riguardi prevalentemente quelle categorie o quei settori. Le categorie o i settori devono essere precisati ed individuati in base a dati ufficiali in possesso del Comune.
3. La deliberazione, se è adottata su richiesta dei soggetti indicati dall'articolo 60, comma 3, dello statuto, decide anche sulla legittimità e regolarità della richiesta e sull'ammissibilità della consultazione, integrando, ove necessario, la richiesta stessa con l'indicazione della eventuale copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3. La richiesta di consultazione della popolazione deve contenere in modo inequivocabile quale sia la volontà dei richiedenti.

Art. 4 - Richiesta di consultazione avanzata dalle associazioni o dagli organismi di partecipazione.

1. Alla richiesta di indizione della consultazione, diretta al sindaco che, ove necessario, la rimette al presidente del consiglio comunale, il rappresentante incaricato dall'organismo di partecipazione o i rappresentanti incaricati dalle associazioni, con unica istanza, allegano la copia della deliberazione di data non anteriore a trenta giorni, adeguatamente motivata, con la quale l'organismo di partecipazione o l'assemblea dei soci di ciascuna associazione ha assunto la relativa decisione.

Art. 5 - Richiesta di consultazione avanzata dai residenti.

1. In caso di richiesta da parte di almeno cinquecento residenti, le loro firme apposte su appositi moduli forniti dai promotori, sono autenticate da tutti i soggetti abilitati previsti da leggi elettorali. L'autenticazione effettuata dai funzionari comunali avviene gratuitamente in tutti gli uffici dislocati sul territorio. Il periodo di raccolta delle firme non deve essere superiore a novanta giorni.
2. I moduli di richiesta della consultazione, al termine della raccolta delle firme, sono presentati al sindaco da un sottoscrittore.
3. Il dirigente del servizio elettorale, nei cinque giorni successivi alla presentazione dei moduli di cui al comma 2, controlla che i sottoscrittori abbiano i requisiti previsti dallo statuto.
4. Il dirigente trasmette il risultato del controllo al sindaco che, ove necessario, lo rimette immediatamente al presidente del consiglio comunale.

Art. 6 - Consultazione a mezzo schede.

1. La consultazione a mezzo schede avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario attinenti all'oggetto, formulati su una scheda. La scheda è inviata alla popolazione interessata ed è comunque disponibile per gli aventi diritto presso gli uffici comunali.
2. La scheda è riconsegnata durante un determinato periodo, nel luogo o nei luoghi predeterminati stabiliti dal sindaco, aperti al pubblico, indicati nella stessa scheda.
3. Le schede, alla presenza del personale comunale addetto, sono inserite in urne a garanzia della loro segretezza.
4. Coloro che riconsegnano la scheda devono essere identificati.
5. Le operazioni di scrutinio delle schede riconsegnate avvengono in seduta pubblica e sono curate dal dirigente del servizio elettorale, responsabile del procedimento di consultazione, coadiuvato da altro personale comunale. Il dirigente, a conclusione dello spoglio, rimette il verbale delle operazioni, contenente l'esito della consultazione, al sindaco che, ove necessario, lo trasmette immediatamente al presidente del consiglio comunale.

Art. 7 - Consultazione a mezzo sondaggio.

1. La consultazione della popolazione può effettuarsi anche attraverso sondaggio, da svolgersi con modalità predeterminate, a cura del dirigente del servizio elettorale. Tale dirigente può avvalersi di società specializzate, anche concordando con esse eventuali modifiche tecniche al quesito formulato. Dopo l'elaborazione dei dati, l'esito del sondaggio è trasmesso al sindaco che, ove necessario, lo rimette immediatamente al presidente del consiglio comunale.
2. Per motivate gravi ragioni, il sindaco può consentire lo svolgimento del sondaggio anche oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 8 - Discrezionalità nella valutazione dei risultati.

1. I risultati della consultazione sono utilizzati dal consiglio o dalla giunta comunale secondo apprezzamento e valutazione discrezionale, in sede di esame, entro trenta giorni, dell'oggetto sottoposto a consultazione.

Art. 9 - Propaganda.

1. L'eventuale propaganda per la consultazione è effettuata dai cittadini, anche organizzati, a loro spese, negli spazi adibiti alle affissioni ordinarie. Nei venti giorni precedenti la consultazione alcuni di tali spazi sono comunque riservati dalla giunta comunale alla propaganda.

Art. 10 - Rinvio alle norme sui referendum.

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano alla consultazione le norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione dei referendum consultivi, in quanto compatibili.


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