Comune di Valdagno
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REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Titolo I
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Art. 1 - Principi generali.
1. In attuazione dell'articolo 60
dello statuto comunale, la consultazione della popolazione avviene secondo le
norme contenute nel presente titolo.
2. L'oggetto della consultazione deve riguardare materia di interesse locale
che può tradursi in un provvedimento da assumere dal consiglio o dalla
giunta comunale, ed avere finalità rispondenti a principi di efficienza,
efficacia e trasparenza.
3. Quando l'accoglimento del quesito sottoposto a consultazione comporta, anche
indirettamente nuove o maggiori spese o minori entrate, ciò deve essere
sempre reso esplicito con l'indicazione anche della relativa copertura finanziaria.
4. La consultazione della popolazione non può essere utilizzata per approvare
o disapprovare, anche indirettamente, le scelte in fase di concreta attuazione
e comunque quelle deliberate nell'ultimo biennio dal consiglio o dalla giunta
comunale, secondo le rispettive competenze.
5. La consultazione può essere effettuata a mezzo di schede oppure a
mezzo di sondaggio. Essa deve avvenire e concludersi entro novanta giorni dalla
sua indizione.
Art. 2 - Casi di esclusione della consultazione.
1. Non può essere indetta
consultazione:
a) su un oggetto per il quale, secondo lo statuto, è improponibile il
referendum consultivo, o su cui è in atto un procedimento referendario
ai sensi del relativo regolamento;
b) se non sono trascorsi almeno tre anni da un'altra consultazione o da un referendum
consultivo sullo stesso oggetto o su oggetto evidentemente analogo;
c) se sono trascorsi tre anni e sei mesi dal giorno precedente le ultime elezioni
comunali;
d) dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative
o di referendum nazionali, regionali o locali, o in caso di scioglimento anticipato
del consiglio comunale; in tal caso, la consultazione già indetta è
sospesa ed è rinviata a nuova data da stabilire entro sessanta giorni
dalle elezioni.
2. Qualora, successivamente all'indizione della consultazione, inizi un procedimento
referendario sullo stesso oggetto, la consultazione è sospesa ed è
rinviata a nuova data se il referendum non è indetto, oppure è
definitivamente annullata se il referendum è invece indetto.
3. Qualora prima della consultazione, indetta su richiesta dei soggetti di cui
all'articolo 60, comma 3, dello statuto, l'oggetto della stessa sia accolto
dall'organo competente, il sindaco dispone che le operazioni relative non abbiano
più corso.
Art. 3 - Indizione della consultazione.
1. La consultazione è indetta
dal sindaco entro trenta giorni dalla deliberazione che la dispone, assunta
dal consiglio o dalla giunta comunale.
2. Il consiglio e la giunta comunale, nel deliberare la consultazione, ne determinano
in modo chiaro l'oggetto, ne stabiliscono la forma di svolgimento ed indicano
se essa deve interessare l'intera popolazione oppure, in ragione del suo oggetto,
particolari categorie o settori della stessa, purché l'oggetto riguardi
prevalentemente quelle categorie o quei settori. Le categorie o i settori devono
essere precisati ed individuati in base a dati ufficiali in possesso del Comune.
3. La deliberazione, se è adottata su richiesta dei soggetti indicati
dall'articolo 60, comma 3, dello statuto, decide anche sulla legittimità
e regolarità della richiesta e sull'ammissibilità della consultazione,
integrando, ove necessario, la richiesta stessa con l'indicazione della eventuale
copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3. La richiesta di consultazione
della popolazione deve contenere in modo inequivocabile quale sia la volontà
dei richiedenti.
Art. 4 - Richiesta di consultazione avanzata dalle associazioni o dagli organismi di partecipazione.
1. Alla richiesta di indizione della consultazione, diretta al sindaco che, ove necessario, la rimette al presidente del consiglio comunale, il rappresentante incaricato dall'organismo di partecipazione o i rappresentanti incaricati dalle associazioni, con unica istanza, allegano la copia della deliberazione di data non anteriore a trenta giorni, adeguatamente motivata, con la quale l'organismo di partecipazione o l'assemblea dei soci di ciascuna associazione ha assunto la relativa decisione.
Art. 5 - Richiesta di consultazione avanzata dai residenti.
1. In caso di richiesta da parte
di almeno cinquecento residenti, le loro firme apposte su appositi moduli forniti
dai promotori, sono autenticate da tutti i soggetti abilitati previsti da leggi
elettorali. L'autenticazione effettuata dai funzionari comunali avviene gratuitamente
in tutti gli uffici dislocati sul territorio. Il periodo di raccolta delle firme
non deve essere superiore a novanta giorni.
2. I moduli di richiesta della consultazione, al termine della raccolta delle
firme, sono presentati al sindaco da un sottoscrittore.
3. Il dirigente del servizio elettorale, nei cinque giorni successivi alla presentazione
dei moduli di cui al comma 2, controlla che i sottoscrittori abbiano i requisiti
previsti dallo statuto.
4. Il dirigente trasmette il risultato del controllo al sindaco che, ove necessario,
lo rimette immediatamente al presidente del consiglio comunale.
Art. 6 - Consultazione a mezzo schede.
1. La consultazione a mezzo schede
avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario attinenti
all'oggetto, formulati su una scheda. La scheda è inviata alla popolazione
interessata ed è comunque disponibile per gli aventi diritto presso gli
uffici comunali.
2. La scheda è riconsegnata durante un determinato periodo, nel luogo
o nei luoghi predeterminati stabiliti dal sindaco, aperti al pubblico, indicati
nella stessa scheda.
3. Le schede, alla presenza del personale comunale addetto, sono inserite in
urne a garanzia della loro segretezza.
4. Coloro che riconsegnano la scheda devono essere identificati.
5. Le operazioni di scrutinio delle schede riconsegnate avvengono in seduta
pubblica e sono curate dal dirigente del servizio elettorale, responsabile del
procedimento di consultazione, coadiuvato da altro personale comunale. Il dirigente,
a conclusione dello spoglio, rimette il verbale delle operazioni, contenente
l'esito della consultazione, al sindaco che, ove necessario, lo trasmette immediatamente
al presidente del consiglio comunale.
Art. 7 - Consultazione a mezzo sondaggio.
1. La consultazione della popolazione
può effettuarsi anche attraverso sondaggio, da svolgersi con modalità
predeterminate, a cura del dirigente del servizio elettorale. Tale dirigente
può avvalersi di società specializzate, anche concordando con
esse eventuali modifiche tecniche al quesito formulato. Dopo l'elaborazione
dei dati, l'esito del sondaggio è trasmesso al sindaco che, ove necessario,
lo rimette immediatamente al presidente del consiglio comunale.
2. Per motivate gravi ragioni, il sindaco può consentire lo svolgimento
del sondaggio anche oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 8 - Discrezionalità nella valutazione dei risultati.
1. I risultati della consultazione sono utilizzati dal consiglio o dalla giunta comunale secondo apprezzamento e valutazione discrezionale, in sede di esame, entro trenta giorni, dell'oggetto sottoposto a consultazione.
Art. 9 - Propaganda.
1. L'eventuale propaganda per la consultazione è effettuata dai cittadini, anche organizzati, a loro spese, negli spazi adibiti alle affissioni ordinarie. Nei venti giorni precedenti la consultazione alcuni di tali spazi sono comunque riservati dalla giunta comunale alla propaganda.
Art. 10 - Rinvio alle norme sui referendum.
1. Per quanto non previsto nel presente
titolo si applicano alla consultazione le norme per l'indizione, l'organizzazione
e l'attuazione dei referendum consultivi, in quanto compatibili.