Comune di Valdagno
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Città di Valdagno
REGOLAMENTO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
ED IGIENE AMBIENTALE
Ricerca e Progettazione Ambientale
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI,
DEFINIZIONI E COMPETENZE 5
Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento 5
Articolo 2 - Finalità del Regolamento 5
Articolo 3 - Definizioni 6
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti 8
Articolo 5 - Competenze del Comune 9
Articolo 6 - Competenze dell'Ente di Bacino 10
Articolo 7 - Divieti ed obblighi generali 10
TITOLO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 12
Articolo 8 - Rifiuti domestici 12
Articolo 9 - Rifiuti ingombranti 14
Articolo 10 - Rifiuti pericolosi 15
Articolo 11 - Rifiuti urbani assimilati 16
Articolo 12 - Rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalle aree pubbliche 18
Articolo 13 - Raccolte differenziate 19
Articolo 14 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 21
Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione 21
Articolo 16 - Modifiche al sistema di raccolta 22
Articolo 17 - Associazioni del volontariato 22
Articolo 18 - Tassa di smaltimento 22
Articolo 19 - Tariffa di smaltimento 23
TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILABILI AGLI URBANI 24
Articolo 20 - Norme generali 24
Articolo 21 - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti 24
Articolo 22 - Convenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali 25
TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARE DI RIFIUTI 27
Articolo 23 - Beni durevoli 27
Articolo 24 - Rifiuti sanitari pericolosi 27
Articolo 25 - Veicoli a motore 28
TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA 29
Articolo 26 Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente 29
Articolo 27 Contenitori porta rifiuti 29
Articolo 28 Pulizia di aree private 29
Articolo 29 Pulizia di terreni non edificati 29
Articolo 30 - Divieto di abbandono 30
Articolo 31 Pulizia di mercati 31
Articolo 32 - Aree occupate da esercizi pubblici 31
Articolo 33 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni varie 31
Articolo 34 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci 32
Articolo 35 - Sgombero neve 32
Articolo 36 - Custodia cani - Igiene ambiente - Pulizia del suolo 32
Articolo 37 - Altri servizi ambientali 33
TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI 34
Articolo 38 - Attività di controllo 34
Articolo 39 - Sanzioni generali 34
Articolo 40 - Sanzioni particolari 35
TITOLO VII - ALTRE NORME 37
Articolo 41 - Validità del presente Regolamento 37
Articolo 42 - Modifiche al presente Regolamento 37
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE
Articolo 1 - Oggetto del presente Regolamento
Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art.21 secondo comma del D.Lgs 5 febbraio 1997.
Esso ha per oggetto:
1) le disposizioni per assicurare
la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto
dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta
e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni
merceologiche;
6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
7) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
Il presente regolamento non si applica:
a) ai rifiuti radioattivi;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso
di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
utilizzate nell'attività agricola;
d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti,
individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego
ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n.748 e succ. modificazioni;
e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) ai materiali esplosivi in disuso.
Articolo 2 - Finalità del Regolamento
Le finalità del presente regolamento sono la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità.
In particolare conferimento, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti vanno organizzate in modo separato per le seguenti frazioni:
a) rifiuti riciclabili, in particolare:
a1. carta e cartone da utenze domestiche
a2. scarti cartacei dei grandi produttori commerciali (imballaggi di cartone)
e terziari (carta in grande quantità e di qualità pregiate);
a3. contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche
e dai luoghi di maggior produzione come scarto;
a4. Frazione umida da avviare agli impianti di trattamento della frazione organica
preselezionata dei rifiuti urbani mediante compostaggio ;
a5. frazione umida da auto smaltire da parte dei cittadini mediante il compostaggio
domestico ;
b) rifiuti urbani pericolosi,
c) rifiuti pericolosi "a diffusione urbana" - con particolare attenzione
a:
c1. vernici, inchiostri, adesivi;
c2. solventi;
c3. prodotti fotochimici;
c4. pesticidi;
c5. tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
d) rifiuti ingombranti,
e) scarti verdi provenienti dalla manutenzione dei giardini pubblici e privati
e dai cimiteri;
f) dei rifiuti da esumazione ed estumulazione
g) rifiuti urbani indifferenziati.
Articolo 3 - Definizioni
Si definiscono, ai fini del presente regolamento:
1) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs 5 febbraio 1997 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
2) PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
3) DETENTORE: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
4) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
5) RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
6) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
7) SMALTIMENTO: le seguenti operazioni:
- deposito sul o nel suolo;
- trattamento in ambiente terrestre
- iniezioni in profondità
- lagunaggio
- messa in discarica specialmente allestita
- scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli
- trattamento fisico-chimico
- incenerimento a terra
- incenerimento in mare
- deposito permanente (sistemazione di contenitori in miniera)
- raggruppamento preliminare
- ricondizionamento preliminare
- deposito preliminare (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nei luoghi in cui sono prodotti)
8) RECUPERO: le seguenti operazioni:
- utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia
- rigenerazione/recupero solventi
- riciclo-recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- riciclo-recupero dei metalli e dei composti metallici
- riciclo-recupero di altre sostanze inorganiche
- rigenerazione degli acidi e delle base
- recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
- rigenerazione o altri impieghi degli olii
- spandimento sul suolo a beneficio dell'agricolture e dell'ecologia
- utilizzazione di rifiuti ottenuti dalle operazioni di cui sopra
- scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di cui sopra
- messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di cui sopra.
9) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
10) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva per sottoporli a operazioni di recupero;
11) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento
dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti,
alle seguenti condizioni:
- non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili
in quantità superiore a 25 ppm;
- il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non superi i 10 mc
- il quantitativo di rifiuti non pericolosi depositato non superi i 20 mc
- sia effettuato per tipi omogenei, nel rispetto delle relative norme tecniche
- siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi
- sia data comunicazione alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
12) BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
13) MESSA IN SICUREZZA: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
14) COMBUSTIBILE DA RIFIUTI: il combustibile ricavato dai rifiuti mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
15) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
16) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
17) IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
18) IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
19) IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
20) RIFIUTO DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al punto 1) del presente articolo.
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
A. Rifiuti urbani, suddivisi in:
1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
B. Rifiuti speciali, suddivisi in:
1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
5) i rifiuti da attività commerciali;
6) i rifiuti da attività di servizio;
7) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
C. Rifiuti pericolosi, sono i rifiuti
non domestici precisati nell'elenco dell'allegato D al del D.Lgs 5 febbraio
1997. In particolare, nella categoria Rifiuti solidi urbani e assimilabili da
commercio, industria e istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata:
- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
Articolo 5 - Competenze del Comune
Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla L.142/90, art.23.
Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono quanto indicato all'art. 1 del presente regolamento.
E' inoltre di competenza del Comune:
- l'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati;
- la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni
di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
ai rifiuti urbani;
- fornire alla regione e alla provincia tutte le informazioni sulla gestione
dei rifiuti urbani.
Articolo 6 - Competenze dell'Ente di Bacino
L'Ente responsabile di Bacino, secondo quanto previsto all'art. 11 elab. A del PRS RSU, fino all'entrata in vigore di normative diverse, esercita le seguenti funzioni:
- provvede alla progettazione, realizzazione
e gestione degli impianti di trattamento e/o discarica rsu direttamente o in
concessione;
- promuove ed organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli,
così come dettagliata dall'elab. E del PRS RSU;
- coordina la raccolta ed il trasporto;
- formula le proposte di aggiornamento del PRS RSU per l'ambito di propria competenza;
- effettua o promuove studi di fattibilità degli impianti a tecnologia
complessa e formula le proposte di individuazione degli ulteriori siti necessari.
Articolo 7 - Divieti ed obblighi generali
E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito degli appositi contenitori predisposti da gestore del servizio di raccolta, contenitori nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.
Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche il Comune provvede a proprio carico allo sgombro ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
I produttori di rifiuti urbani sono
tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento, in particolare sono
obbligati a conferire i rifiuti negli appositi contenitori.
I produttori di rifiuti urbani sono tenuti a conferire separatamente negli appositi
contenitori, o con le modalità indicate dall'Amm. comunale in relazione
alle metodiche di gestione del servizio, i materiali per i quali è istituita
la raccolta differenziata.
Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
TITOLO II - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Articolo 8 - Rifiuti domestici
Ai rifiuti domestici, così come definiti al precedente art. 4, comma A punto 1, si applicano le seguenti disposizioni:
1) Conferimento
La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata di norma tramite idonei contenitori stradali atti a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste e rilasci a terra o con altri sistemi, con orari e modalità tali da non creare inconvenienti igienico sanitari.
I contenitori devono essere in numero sufficiente ed opportunamente posizionati; il loro svuotamento deve essere gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio.
Particolari tipologie di rifiuti domestici possono essere raccolte mediante metodiche diverse (ad es. raccolta domiciliare o consegna diretta degli utenti presso centri di raccolta all'uopo predisposti dall'Amm. comunale e/o dal gestore del servizio).
I rifiuti devono essere conferiti chiusi in sacchetti idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione.
L'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione, il coperchio del contenitore resti chiuso.
L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino ed utilizzare i contenitori relativi alle specifiche raccolte differenziate secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Qualora tali contenitori risultassero pieni, è vietato l'abbandono del rifiuto nei pressi degli stessi; il rifiuto dovrà essere quindi conferito nel più vicino contenitore disponibile non pieno.
E' vietato il conferimento nei cassonetti di rifiuti che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cassonetti stessi o ai mezzi di raccolta. E' altresì vietata l'introduzione di materiali incandescenti, nonché di sassi ed altri materiali inerti.
E' vietato introdurre nei cassonetti scarti del verde e ramaglie.
Tutti gli occupanti o detentori degli insediamenti situati in zone sparse sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori viciniori. Il servizio si considera svolto in tutti i casi in cui il punto di raccolta disti meno di 500 m dall'utenza.
Nel caso in cui l'utenza disti più di 500 m dal primo cassonetto individuabile sul territorio, si applica una riduzione della tassa ai sensi dell'art. 2, c. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.
Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.
2) Raccolta
Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso all'intero territorio comunale.
Il servizio viene svolto di norma nei giorni lavorativi con frequenza trisettimanale (nelle aree centrali) e bisettimanale (nelle aree esterne).
Gli orari di svolgimento dell'attuale servizio di raccolta sono fissati in relazione alle modalità di effettuazione dello stesso. In qualsiasi caso il servizio non potrà iniziare prima delle ore 6 del mattino, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
Qualora venga istituito un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, gli orari potranno subire variazioni, eventualmente anche con possibilità di effettuazione del servizio in orario notturno.
3) Trasporto
Il servizio di trasporto dei rifiuti domestici deve avvenire con mezzi idonei che garantiscano da qualsiasi eventuale perdita e/o fuoriuscita.
Prima di essere avviati a smaltimento, i rifiuti dovranno essere pesati presso la pesa comunale.
Articolo 9 - Rifiuti ingombranti
Si definiscono rifiuti urbani ingombranti i beni di consumo durevoli destinati all'abbandono, quali oggetti di comune uso domestico (elettrodomestici, mobili) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso non possono essere conferiti nei contenitori messi a disposizione per il deposito di rifiuti domestici non ingombranti.
I rifiuti ingombranti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
" raccolta da parte del comune
su chiamata dei cittadini;
" conferimento diretto da parte dei cittadini presso il Centro Multiraccolta.
Presso il Centro Multiraccolta, situato nella zona industriale di Valdagno presso
l'area dell'ex-inceneritore, si potranno conferire in maniera differenziata:
" ramaglie, scarti metallici, legno, vetro e altri materiali recuperabili/riciclabili
da una parte;
" rifiuti non recuperabili dall'altra.
La consegna da parte dei cittadini potrà avvenire durante l'orario di
apertura del Centro Multiraccolta:
- dal lunedì al sabato: h. 8.00 - 12.00;
- lunedì, martedì, giovedì, venerdì: h. 13.00 -
17.00.
Nel centro saranno disponibili dei cassoni dedicati alle singole frazioni, allo
scopo di favorire il loro recupero.
La gestione del centro potrà essere effettuata da personale messo a disposizione
dal comune, che dovrà provvedere:
" alla pesatura delle diverse tipologie di materiali prima del loro invio
agli impianti di recupero;
" all'invio a riciclaggio dei rifiuti riciclabili;
" all'invio a trattamento differenziato per le altre tipologie di materiali.
Articolo 10 - Rifiuti pericolosi "a diffusione urbana"
I rifiuti pericolosi "a diffusione urbana" sono costituiti da:
- vernici, inchiostri, adesivi
- solventi
- prodotti fotochimici
- fitofarmaci e topicidi
- tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
- oli minerali residui od esausti, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori
- oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti
- batterie per auto
Questi rifiuti vanno raccolti in maniera differenziata e conferiti presso il
Centro Comunale Multiraccolta dove sono predisposti idonei contenitori atti
allo stoccaggio in condizioni di sicurezza.
Le batterie per auto potranno essere consegnate, alternativamente, a rivenditori
autorizzati, perché provvedano alla consegna al Consorzio Nazionale COBAT.
Sono anche considerati pericolosi, fino all'entrata in vigore di specifiche
normative a riguardo, i seguenti rifiuti:
1) pile esaurite
Gli utenti devono conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati
dal Comune presso i rivenditori o presso Il Centro Comunale di Multiraccolta;
2) Farmaci scaduti
Gli utenti devono conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti nei contenitori
posizionati presso le Farmacie e i distretti sanitari oppure presso il Centro
Comunale Multiraccolta. Prima di conferirli l'utente dovrà comunque liberarli
dal contenitore in cartoncino;
3) Prodotti etichettati "T" e "F"
Gli utenti devono conferire i prodotti e relativi contenitori etichettati come
tossici o facilmente infiammabili ovvero con i simboli "T" (o teschio;
"Tossico") e "F" (o fiamma; "Infiammabile") presso
il Centro Comunale di Multiraccolta.
Articolo 11 - Rifiuti urbani assimilati
In attesa che lo Stato definisca i criteri qualitativi e quantitativi, di cui
all'art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n.22/97, per l'assimilazione ai
fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi
agli urbani, sono considerati rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSA)
i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione
del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n.915/82.
1) Norme di esclusione
Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso
lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente
i rifiuti speciali classificati pericolosi.
Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche
incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio:
a) materiali non aventi consistenza solida;
b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità
di percolati;
c) materiali fortemente maleodoranti;
d) materiali eccessivamente polvirulenti.
2) Assimilazione dei rifiuti derivanti da attività direzionali, esercizi
commerciali, servizi
Salvo quanto previsto dal precedente punto (Norme di esclusione), sono assimilati
ai rifiuti urbani senza ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti
attività:
a) servizi igienico-sanitari con esclusione delle superfici di formazione di
rifiuti pericolosi;
b) uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose,
assistenziali, sportive, ricreative
c) servizi scolastici e loro pertinenze.
Sono assimilati agli urbani, salvo preventivo accertamento dei requisiti di
qualità e quantità di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) del
D. Lgs. n.22/97, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
d) attività ricettivo-alberghiere e collettività, mense, ristorazione
in genere;
e) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili
compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
f) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
h) pubblici esercizi;
i) attività artigianali di servizio alla residenza.
3) Assimilazione dei rifiuti speciali ospedalieri
Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da strutture
sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa
le prestazioni sanitarie:
a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
b) rifiuti derivanti dalle cucine relativamente alla preparazione dei pasti;
c) residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione
di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare
pazienti affetti da malattie infettive;
d) altri rifiuti con esclusione di quelli derivanti da medicazioni, rifiuti
di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti derivanti da attività
diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da
reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4) Assimilazione dei rifiuti speciali derivanti da attività agricole
Sono considerati a tutti gli effetti come assimilati agli urbani gli scarti
di potatura e sfalcio dei giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore,
in considerazione dei quantitativi raccolti, può decidere per essi forme
differenziate di smaltimento (concimaia).
Sono altresì da considerarsi assimilati agli urbani i rifiuti derivanti
dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nelle
attività.
I contenitori di fitofarmaci utilizzati nelle medesime attività assumono
la classificazione di rifiuti urbani pericolosi.
5) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole
attività
Le procedure di accertamento per l'accettazione oppure l'esclusione dei rifiuti
speciali dall'assimilazione ai rifiuti urbani sono definite dal Regolamento
per l'applicazione della Tariffa RSU.
All'eventuale esclusione dei rifiuti speciali dall'assimilazione ai rifiuti
urbani deve corrispondere la cancellazione dai ruoli della Tariffa RSU delle
relative superfici di formazione e di relativi controlli per verificare il corretto
smaltimento di tali rifiuti.
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività
produttive di tipo industriale ed artigianale non di servizio è subordinata
all'emanazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quali-quantitativi
ai sensi dell'art. 18, c. 2, lett. d) del D. Lgs. n.22/97 e succ. modifiche
e pertanto, in attesa dell'emanazione di detti criteri, il servizio pubblico
di raccolta di tali rifiuti è sospeso.
6) Disposizioni per la raccolta dei rifiuti assimilati
a) Conferimento
La raccolta dei rifiuti è organizzata di regola tramite contenitori idonei
a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire
esalazioni moleste.
I contenitori devono sufficienti ed opportunamente posizionati e la loro raccolta
gestita in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa,
tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati
dal servizio.
Particolari tipologie di rifiuti assimilati possono essere raccolte mediante
metodiche diverse (ad es. raccolta domiciliare o consegna diretta degli utenti
presso centri di raccolta all'uopo predisposti dall'Amm. comunale e/o dal gestore
del servizio).
I rifiuti devono essere conferiti in maniera tale da evitarne la dispersione.
L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione il coperchio del contenitore
resti chiuso.
L'utente è tenuto a seguire eventuali indicazioni per le nuove raccolte
differenziate che venissero adottate dall'Amministrazione Comunale.
E' vietato il conferimento nei cassonetti di rifiuti che, per dimensioni, consistenza
o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cassonetti stessi o ai mezzi
di raccolta.
Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono
tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti o acuminati prima
dell'introduzione nei sacchetti.
b) Raccolta
Il servizio viene svolto di norma nei giorni lavorativi con frequenza trisettimanale
(nelle aree centrali) e bisettimanale (nelle aree esterne).
Gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione
alle modalità di effettuazione dello stesso. In qualsiasi caso il servizio
non potrà iniziare prima delle ore 6 del mattino, salvo motivi contingibili
ed urgenti concordati con l'Ufficio Tecnico.
Qualora venga istituito un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, gli orari
potranno subire variazioni, eventualmente anche con possibilità di effettuazione
del servizio in orario notturno.
c) Trasporto
Il servizio di trasporto dei rifiuti assimilati deve avvenire con mezzi idonei
che garantiscano da qualsiasi eventuale perdita e/o fuoriuscita.
Prima di essere avviati a smaltimento, i rifiuti dovranno essere pesati presso
la pesa comunale posto nei pressi dell'ex-inceneritore.
Articolo 12 - Rifiuti provenienti dallo spazzamento e dalle aree pubbliche
I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura
o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree
private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, così
come definiti al precedente art. 4 comma A punti 3 e 4, vengono spazzati, raccolti
e avviati alla successiva fase di smaltimento a cura del servizio di nettezza
urbana.
Il servizio viene svolto su strade e aree pubbliche e/o di uso pubblico con
periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche
delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni
particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa
(es.: piazze dopo fiere e manifestazioni varie, festività, ecc.).
L'organizzazione e la gestione del servizio sono affidate all'Ufficio Tecnico
comunale che le organizza con apposito programma.
Questi rifiuti vengono conferiti in discarica.
Articolo 13 - Raccolte differenziate
Le modalità di svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti, sono svolte dal Comune con finalità volte a garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e a promuovere il recupero
degli stessi.
Nel Comune è istituita la raccolta differenziata delle seguenti frazioni
di rifiuti urbani e assimilati:
1) Contenitori per liquidi in Vetro, Plastica, Alluminio e Banda Stagnata.
Gli utenti sono tenuti a conferire i contenitori per liquidi in vetro, plastica,
alluminio e banda stagnata, completamente vuoti e puliti, negli appositi contenitori
(campane verdi) posizionati in aree pubbliche o ad uso pubblico e presso il
Centro Comunale di Multiraccolta nel contenitore qui predisposto.
I contenitori in plastica per liquidi devono essere preventivamente schiacciati,
al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
2) Carta e cartoni
Gli utenti sono tenuti a conferire negli appositi contenitori (campane gialle)
posizionati in aree pubbliche o ad uso pubblico la carta ed il cartone non contaminati
da altri materiali in modo da facilitarne il recupero. Il conferimento potrà
avvenire anche presso il Centro Comunale di Multiraccolta, nell'apposito contenitore
qui predisposto.
In particolare si raccomanda di non introdurre carte oleate, sporche o accoppiate
ad altri materiali.
L'Amm. comunale ha inoltre organizzato il servizio di raccolta degli scatoloni
in cartone ed imballi cartacei presso le utenze commerciali, istituendo alcuni
punti fissi di raccolta settimanale. Gli utenti (principalmente attività
commerciali e direzionali) sono tenuti a rispettare gli orari e le frequenze
di raccolta, evitando di esporre nelle pubbliche vie, in giorni ed orari diversi
da quelli di raccolta, gli imballaggi in cartone.
3) Rifiuti vegetali del verde pubblico e privato e residui vegetali cimiteriali
E' attivato il servizio di raccolta separata degli scarti del verde pubblico
e privato e dei residui vegetali cimiteriali.
L'Amministrazione Comunale attiva i seguenti servizi di raccolta:
1) scarti della manutenzione del verde privato:
- raccolta da parte del Comune su chiamata dei cittadini;
- conferimento diretto da parte dei cittadini presso il Centro Multiraccolta;
2) scarti della manutenzione del verde pubblico:
- conferimento presso il Centro Multiraccolta;
3) residui vegetali cimiteriali:
- i cittadini che frequentano il cimitero devono conferire gli scarti vegetali
(fiori, piante) nei contenitori all'uopo posizionati presso i cimiteri, senza
introdurvi altri materiali impropri (quali nylon, cassette di plastica o legno,
ecc.), per i quali bisogna invece servirsi dei contenitori per la raccolta indifferenziata,
anch'essi posizionati presso i cimiteri.
4) Compostaggio domestico
Le singole utenze domestiche potranno stipulare con l'Amministrazione Comunale
una convenzione secondo la quale quest'ultima provvede alla riduzione della
tariffa.
L'attività di trasformazione in proprio dei Rifiuti organici domestici,
degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost)
deve essere condotta nell'area di pertinenza dell'edificio dell'utente ed idonea
allo scopo. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle
indicazioni tecniche che il Comune predispone e comunica alle utenze che aderiscono
all'iniziativa.
Gli utenti interessati potranno ritirare l'apposito modulo per la richiesta
di riduzione della Tassa smaltimento rifiuti presso l'Ufficio Tributi del Comune
di Valdagno. Nel modulo dovrà essere indicato il sistema di compostaggio
utilizzato:
mediante conferimento della frazione umida dei rifiuti nella concimaia agricola
(se agricoltore);
mediante l'effettuazione di un cumulo nell'orto/giardino, lasciando compostare
i rifiuti organici in maniera naturale
mediante l'utilizzazione di un apposito composter (in rete o in plastica), che
verrà posizionato all'interno del proprio orto o giardino.
Gli utenti interessati dovranno partecipare ai corsi di compostaggio che saranno organizzati dall'Amministrazione Comunale.
5) Norme generali
Trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati ove possibile, per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.
I titolari di esercizi pubblici,
commerciali, alberghieri, produttivi, nonchè i responsabili di enti pubblici
o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti
a:
a) consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
b) collaborare con l'Amm. comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione
del servizio;
c) comunicare all'Amm. comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento
del servizio.
Lo svuotamento periodico dei conteniori è effettuato provvedendo alla pulizia e alla manutenzione dei contenitori e alla pulizia dell'area circostante o sottostante i contenitori esposti.
L'utente deve obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori, o secondo le forme previste dalle metodiche con le quali è organizzato il servizio, i materiali per i quali è istituita la raccolta differenziata, secondo le modalità indicate sui contenitori o di volta in volta rese di pubblica conoscenza.
In caso di non ottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, l'utente sarà passibile delle sanzioni stabilite dal presente Regolamento.
L'Amm. comunale dovrà fissare:
- la localizzazione dei contenitori
destinati alla raccolta differenziata;
- le tipologie dei contenitori;
- le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- la frequenza di raccolta e di conferimento, in funzione delle quantità
raccoglibili per ogni frazione e delle condizioni climatiche;
- le modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.
L'Amm. comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse dalla raccolta attraverso contenitori, definendo con apposito provvedimento di Giunta forme, tempi, modi della raccolta (raccolta domiciliare, con relative frequenze, centri di raccolta, con relativi orari di apertura al pubblico) e soggetti di gestione (con i quali definire convenzioni che stabiliscano obblighi reciproci, forme di promozione, informazione e coinvolgimento dell'utenza, eventuali compensi, e tutto quanto possa massimizzare l'efficacia delle raccolte).
Articolo 14 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolte nelle cassettine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art.36, comma 2 del D.P.R. N.285/90 oppure deposte nell'ossario comune situato presso i Cimiteri comunali.
Per i resti di bare e vestiario si prevede l'incenerimento in impianti autorizzati. Gli scarti inerti saranno smaltiti in idonee discariche autorizzate.
Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione
Il Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione e di informazione allo scopo di incentivare la collaborazione dei cittadini.
Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di manifesti e organi di informazione, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata.
L'Amm. Comunale darà le opportune indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e la loro ubicazione, le frequenze di eventuali raccolte domiciliari, gli orari di apertura del Centro Multiraccolta.
Articolo 16 - Modifiche al sistema di raccolta
Attraverso opportuni provvedimenti verranno di volta in volta comunicate le evoluzioni del sistema di raccolta rifiuti e di raccolta differenziata (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione).
Si dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.
Articolo 17 - Associazioni del volontariato
E' ammessa ed auspicata la collaborazione con le associazioni del volontariato che operino senza fini di lucro.
Queste potranno procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa comunicazione e successivo assenso da parte dell'Amm. Comunale.
Le associazioni dovranno impegnarsi a fornire periodicamente i risultati delle raccolte effettuate. Ad esse potranno essere corrisposti dei contributi per lo svolgimento di tali raccolte.
Articolo 18 - Tassa di smaltimento
La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani e dal presente Regolamento di Nettezza Urbana.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è approvata con delibera annuale da parte della Giunta Comunale.
La tassa deve coprire anche gli oneri derivanti dai programmi predisposti dal Comune per attuare le raccolte differenziate dei rifiuti urbani nonché le campagne di sensibilizzazione e informazione.
L'introito complessivo della tassa
deve essere tale da coprire per intero i costi del servizio di smaltimento (comprensivi
di recuperi o aggravi dovuti alle raccolte differenziate).
Il Comune adotta (e rinnova periodicamente) un "Regolamento per l'applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" che definisce
l'entità dei tributi che le diverse utenze devono pagare.
La definizione o la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa" deve basarsi su analisi che testino la propensione delle diverse categorie di utenza alla produzione (quali-quantitativa) di rifiuti, propensione che va periodicamente verificata con opportuni controlli successivi.
La tassa rimane in vigore fino al 31/12/1998, salvo proroga di legge.
Articolo 19 - Tariffa di smaltimento
A partire dal 1 gennaio 1999, salvo proroga di legge, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
Le tariffe saranno studiate ed applicate sulla base del metodo normalizzato che il Ministero per l'Ambiente elaborerà.
TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
Articolo 20 - Norme generali
Allo smaltimento dei rifiuti speciali ed assimilabili agli urbani, come definiti all'art.4, punti A e B del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico
di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono servizi pubblici integrativi
di raccolta dei rifiuti speciali, istituiti ai sensi dell'art. 5, terzo comma,
del presente regolamento, anche svolti con modalità definite da accordi
sovracomunali.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento al servizio
pubblico;
b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero
o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario
di identificazione per il trasporto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
Provincia della mancata ricezione del formulario.
Articolo 21 - Denuncia annuale dei rifiuti prodotti
Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 22/97, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, ovvero chiunque a titolo professionale effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti o di recupero e smaltimento sono tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70.
A tal fine è stato istituito il Catasto dei rifiuti che è articolato in una sezione nazionale presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e dalle sezioni regionali e provinciali.
La denuncia deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell Ambiente (M.U.D.). Il modello della denuncia verrà messo a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Articolo 22 - Convenzione per lo smaltimento di rifiuti speciali
Nel caso in cui tutte od alcune fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali vengano effettuate dal servizio pubblico di nettezza urbana, deve essere stipulata apposita convenzione con il Comune.
La convenzione deve contenere tutti i seguenti dati e documenti:
1) Soggetto produttore di rifiuti
a) individuazione anagrafica e fiscale
completa (sede legale, legale rappresentante,.......);
b) localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti (se diversa
dalla sede legale);
c) certificazioni tecniche, complete di eventuali analisi chimico-fisiche e
merceologiche, sulla base della scheda produttore compilata per la denuncia
annuale dei rifiuti prodotti;
d) quantità massima di rifiuti stoccabile presso il produttore e modalità
di deposito;
e) quantità giornaliera, mensile ed annuale di rifiuti prodotti;
f) descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti al soggetto
smaltitore e nel caso del trasporto, individuazione e caratteristiche dei mezzi
e della ditta loro proprietaria, se diversa dai due contraenti;
g) planimetria (anche fotocopia in formato ridotto) con individuazione delle
aree interessate;
h) planimetria (anche fotocopia in formato ridotto) con individuazione ed evidenziazione
precisa e dettagliata delle aree dove eventualmente avviene lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti;
i) fotocopia di eventuali autorizzazioni al soggetto produttore dei rifiuti
a svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto,
etc.).
2) Soggetto smaltitore di rifiuti
a) individuazione anagrafica e fiscale
completa (sede legale e legale rappresentante,.......);
b) evidenziazione delle fasi di smaltimento dei rifiuti in questione eseguite
direttamente dal soggetto smaltitore;
c) evidenziazione delle fasi di smaltimento eventualmente affidate dal soggetto
smaltitore a terzi, con individuazione dei medesimi come sopra;
d) estremi di identificazione delle autorizzazioni del soggetto smaltitore;
e) estremi di identificazione delle autorizzazioni di terzi di cui eventualmente
si servisse il soggetto smaltitore.
3) modalità di esecuzione del servizio;
4) richiamo all obbligo di tenuta di registri, di cui alle vigenti norme, per il produttore e lo smaltitore dei rifiuti ognuno nell ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
5) modalità di effettuazione di controlli periodici da parte del Comune sulla quantità dei rifiuti rispetto a quanto inizialmente dichiarato;
6) modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
7) corrispettivo del servizio in
questione, determinato dal soggetto smaltitore, nonchè modalità
di applicazione della revisione del corrispettivo;
8) durata della convenzione.
Le aree su cui si producono i rifiuti oggetto della convenzione non sono soggette a tassazione.
TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARE DI RIFIUTI
Articolo 23 - Beni durevoli
I beni durevoli di uso domestico e ad uso ufficio che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore autorizzato contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, o presso gli appositi centri di raccolta comunali.
Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal D. Lgs. n.22/97, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25 del suddetto Decreto.
Tali beni durevoli devono essere avviati al recupero e al riciclo, nonché allo smaltimento finale di quanto non recuperabile.
In fase di prima applicazione, i
beni durevoli sottoposti a tali disposizioni sono:
- frigoriferi, surgelatori, congelatori,
- televisori,
- computer,
- lavatrici e lavastoviglie,
- condizionatori d'aria ;
- telefoni cellulari.
Articolo 24 - Rifiuti sanitari pericolosi
Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere durata massima di 5 giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri il deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni.
Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed i rispetto delle disposizione di cui al comma precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.
Articolo 25 - Veicoli a motore
Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonchè l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.
TITOLO V - ALTRE NORME DI PULIZIA
Articolo 26 Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente
Nel caso in cui il Comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.
Articolo 27 Contenitori porta rifiuti
Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, possono essere installati e gestiti a cura del Comune, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti tenendo conto delle attività di carattere commerciale, anche ambulante. Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento di altri rifiuti.
Articolo 28 Pulizia di aree private
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari. Nel caso non si provveda, il Comune può intervenire per motivi di igiene - pubblica addebitando la relativa spesa ai proprietari.
Articolo 29 Pulizia di terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono provverderli delle opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. In caso di mancato adempimento le opere vengono eseguite a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario.
Articolo 30 - Divieto di abbandono
Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.22/97.
Chiunque violi tali divieti, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal suddetto Decreto, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo e colpa.
Il sindaco dispone con ordinanza
le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso
il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero
delle somme anticipate.
Articolo 31 Pulizia di mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, conferendoli in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dal servizio di raccolta oppure secondo altre modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
Articolo 32 - Aree occupate da esercizi pubblici
I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell apposito servizio.
E` vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
Articolo 33 - Spettacoli viaggianti e manifestazioni varie
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta oppure secondo altre modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani oppure secondo altre modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.
Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
Articolo 34 - Pulizia aree di carico/scarico e trasporto merci
Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.
Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
Articolo 35 - Sgombero neve
In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare con mezzi appositamente attrezzati la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse.
Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, in particolare nei tratti più pericolosi, e ridurne la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.
Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi.
Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti i frontisti con accumulo al bordo esterno del marciapiede. Questi devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie. In caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause.
Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm. 20 e dall'imbocco delle caditoie e dai tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dall'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.
Articolo 36 - Custodia cani - Igiene ambiente - Pulizia del suolo
Nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Valdagno, i conduttori di cani dovranno essere sempre dotati di idonea attrezzatura (paletta e contenitori in plastica o altri prodotti specifici per l'uso) per la eventuale rimozione degli escrementi prodotti sul suolo pubblico dagli animali che hanno in custodia.
I contenitori usati, impermeabili ed accuratamente sigillati, potranno essere depositati all'interno dei cestini porta carte presenti sul territorio comunale.
Da queste osservanze sono esonerati i non vedenti, accompagnati da cani appositamente addestrati.
I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente.
Articolo 37 - Altri servizi ambientali
Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:
- espurgo di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade e aree pubbliche;
- pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- diserbo periodico dei cigli della strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri su stabili
di proprietà comunale;
- lavaggio periodico, con macchina spazzatrice, di strade e piazze e, con mezzi
idonei, delle pavimentazioni dei porticati e dei loggiati ad uso pubblico;
- lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
- altre attività affidate al servizio con deliberazione di Consiglio
Comunale;
- derattizzazione e disinfestazione di aree pubbliche o di uso pubblico (es.
torrenti, argini, vallette ecc…).
Sono di competenza dei proprietari
degli immobili:
- le deaffissioni di manifesti affissi abusivamente;
- la pulizia dei muri imbrattati da scritte vandaliche;
I proprietari dovranno provvedere alle sopraccitate deaffissioni e/o pulizie
entro tre giorni dalla constatazione dell'evento se il contenuto è offensivo
ed entro sette giorni negli altri casi.
Nel caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvederà a proprie
spese alla deaffissione ed alla semplice cancellazione delle scritte vandaliche."
TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 38 - Attività di controllo
L'osservanza del presente Regolamento è affidata al Comune.
Le funzioni di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio di tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, nonché le funzioni di controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti, competono alla Provincia. La Provincia può avvalersi delle strutture di cui all'art.8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.517, nonché degli organismi individuati dalla L.n.61 del 1994.
Rimangono salve le competenze della Vigilanza Urbana Comunale, a norma di Leggi e Regolamenti vigenti.
L'Amministrazione Comunale potrà istituire un " Servizio di Vigilanza Ecologica" che, in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, avrà il compito di : informare, sensibilizzare, educare e vigilare sul corretto svolgimento della gestione dei rifiuti solidi urbani.
Articolo 39 - Sanzioni generali
Ai sensi del Decreto Legislativo 05/02/97 n. 22 ( Decreto Ronchi) e del presente Regolamento sono previste le seguenti sanzioni :
Chiunque abbandoni o deponga rifiuti urbani, ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali, è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Chiunque, a decorrere dal 1 gennaio 1998, immetta nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Chiunque abbandoni o deponga beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa ovvero li immetta nelle acque sotterranee o superficiali è punito con una sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco che impone la rimozione dei rifiuti abbandonati è punito con la pena dell'arresto fino a un anno.
Chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco che impone interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è punito con la pena dell'arresto fino a un anno.
Chiunque misceli categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire cinquantamilioni.
Chiunque effettui attività
di gestione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione
è punito:
a) con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
Chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Chiunque realizza e/o gestisce una discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi è punito con la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Chiunque non effettui la comunicazione annuale relativamente alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
Chiunque ometta di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
Chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario, ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni; nel caso di rifiuti pericolosi la pena è l'arresto da sei mesi a due anni. Qualora le indicazioni, formalmente incomplete, contengano gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
Articolo 40 - Sanzioni particolari
Chiunque conferisca materiali riciclabili, per i quali il Comune ha istituito apposito servizio di raccolta, all'interno dei cassonetti per RSU è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.
Chiunque deponga rifiuti nei pressi dello specifico contenitore predisposto dal Comune anziché conferirli al suo interno è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.
Chiunque conferisca in modo errato materiali riciclabili, per i quali il Comune ha predisposto appositi contenitori, in contenitori destinati ad altre tipologie di materiali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.
Chiunque conferisca rifiuti pericolosi a diffusione urbana all'interno dei contenitori destinati ad altre tipologie di rifiuti, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila.
Chiunque conferisca nei cassonetti rifiuti che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cassonetti stessi o ai mezzi di raccolta, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila.
Chiunque conferisca rifiuti speciali non assimilati agli urbani non pericolosi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila.
Chiunque conferisca rifiuti speciali non assimilati agli urbani pericolosi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani è punito con sanzione amministrativa pecuniaria di lire unmilione.
I cittadini che avranno dichiarato di smaltire in proprio la frazione organica di R.S.U. mediante compostaggio domestico e che a seguito di controlli risultassero inadempienti dovranno rimborsare la riduzione della tassa con le maggiorazioni di Legge
Per tutte le altre violazioni al presente regolamento si applicano sanzioni da lire centomila a lire un milione.
TITOLO VII - ALTRE NORME
Articolo 41 - Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento, una volta approvato ai sensi della vigente normativa, entra immediatamente in vigore.
Articolo 42 - Modifiche al presente Regolamento
L'Amm. comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento - dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati - attraverso idonei provvedimenti.
Tali variazioni potranno essere in relazione al mutare del quadro normativo o in occasione di modifiche introdotte dalla Regione, dalla Provincia o dall'Ente di Bacino.
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Il presente Regolamento è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 168 del 22.12.1997, ricevuta dal CO.RE.CO. il 29.12.1997 al n. 6030, ripubblicata all'albo pretorio dal 02.02.1998 al 18.02.1998. In vigore il 18.02.1998.
Il Regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 87 del 27.09.1999, ricevuta dal CO.RE.CO. il 01.10.1999 al n. 4735, ripubblicata dal 02.11.1999 al 17.11.1999. In vigore il 18.11.1999.
Il Regolamento è stato modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 30 settembre 2002. In vigore il 08.11.2002.
Il Regolamento è stato modificato
con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 20 giugno 2005. In vigore
il 22 luglio 2005.