Comune di Valdagno

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Statuto comunale

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI


CAPO I
Organizzazione degli uffici e del personale


ART. 69
Direzione politica e direzione amministrativa

1. Sulla base delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il sindaco indica le eventuali priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. La gestione amministrativa per l'attuazione delle linee programmatiche indicate al comma 1 compete al segretario generale ed ai dirigenti, secondo quanto stabilito dalle norme del presente Capo e dal regolamento.

ART. 70
Aree di attività

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità dell'Ente, gli uffici, in base alle affinità delle funzioni e degli interventi, sono raggruppati in aree di attività o direzioni secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il regolamento sulla dotazione organica del personale prevede le dotazioni del personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, con la finalità di assicurare la massima mobilità fra figure professionali e profili appartenenti alla stessa categoria in connessione con le esigenze ed i programmi del Comune.

3. La ripartizione del personale fra i vari uffici, entro il limite del contingente complessivo delle varie categorie e profili professionali, è stabilita con apposito organigramma approvata dalla giunta comunale, sentiti il segretario generale ed i dirigenti.

ART. 71
Il segretario generale

1. Il segretario generale, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza propositiva, nonché di sovrintendenza e di coordinamento dei dirigenti.

2. Il segretario generale, in collaborazione con i dirigenti, formula proposte alla giunta comunale anche sulle procedure per l'attuazione dei programmi, progetti e servizi comunali.

3. Il segretario generale ha la responsabilità della fase istruttoria dell'attività deliberativa del Comune ed assicura l'attuazione dei relativi provvedimenti. A tali fini adotta gli atti necessari di indirizzo e di impulso.

4. Spetta al segretario generale, oltre all'esercizio dei compiti attribuitigli dalla legge e da altre norme del presente Statuto:
a) presiedere la commissione di concorso, nominandone i componenti, per la copertura dei posti di dirigente;
b) adottare gli atti di amministrazione e gestione del personale con qualifica dirigenziale non attribuiti espressamente dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al sindaco.

ART. 72
Il vice segretario generale

1. Il vice segretario generale svolge le funzioni vicarie del segretario generale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento e svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli dai regolamenti comunali.

2. Il vice segretario generale deve essere in possesso dei requisiti previsti per accedere alla carriera di segretario comunale.

ART. 73
Accesso alla dirigenza

1. I posti di dirigente vacanti nella pianta organica sono conferiti mediante pubblico concorso cui sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, secondo le procedure previste dal regolamento.

2. Per le sole qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione è possibile provvedere alla copertura dei posti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, per una durata che non sia superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

ART. 74
Modalità per il conferimento degli incarichi di direzione di aree di attività

1. Gli incarichi di direzione delle aree di attività, di cui all'art. 70, sono conferiti, con provvedimento del sindaco, per un periodo non superiore a tre anni e comunque per una durata che non vada oltre i sei mesi dalla data di cessazione del mandato del sindaco, a dirigenti scelti sulla base di criteri che tengano conto del servizio svolto, dei titoli scientifici, di studi professionali, conseguiti anche all'estero, e dei risultati ottenuti in altri eventuali incarichi precedenti. Il provvedimento indica chi sostituisce il dirigente assente o impedito.

2. Il rinnovo degli incarichi di cui al comma 1 è disposto, previo parere del segretario generale, con provvedimento del sindaco, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi inclusi nelle aree di attività dirette.

3. L'interruzione anticipata degli incarichi di cui al comma 1 può essere disposta, previo parere del segretario generale, con provvedimento del sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. La giunta comunale determina in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri per la determinazione del trattamento economico aggiuntivo di cui al comma 4.

ART. 75
Attribuzioni dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi cui sono preposti, nel rispetto degli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo emessi dagli organi di governo.

2. I dirigenti adottano tutti gli atti ed i provvedimenti che sono loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, e che rientrano nella loro area di attività. In particolare spetta ai dirigenti:
a) nominare i componenti delle commissioni di gara e di concorso, che presiedono;
b) emettere le ordinanze che la legge e lo Statuto espressamente non attribuiscono al sindaco;
c) adottare gli atti per l'utilizzo, l'assegnazione o la concessione a terzi dei beni comunali, ove i relativi criteri generali siano predeterminati con regolamento o con atti generali di indirizzo degli organi di governo;
d) adottare gli atti relativi alla acquisizione dei beni oggetto di procedimento espropriativo, ivi compresi quelli derivanti da cessione volontaria.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione. In caso di inerzia o di ritardo il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza degli indirizzi degli organi di governo, il sindaco, previa deliberazione della giunta, affida ad altro dirigente l'incarico per l'adozione degli atti o dei provvedimenti.

ART. 76
Conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti responsabili dei servizi, composta dal segretario generale, che la convoca e la presiede, e dai dirigenti.

2. La conferenza ha funzioni di coordinamento delle attività operative, di verifica dell'attività svolta e delle procedure operative, di proposta di impostazioni innovative, nonché di informazione reciproca su argomenti di interesse e di influenza comuni.

3. La conferenza può elaborare e formulare proposte che trasmette al sindaco.

4. Il regolamento sulle attribuzioni organiche del personale disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza.

ART. 77
Regolamento dei conflitti di competenza

1. Spetta alla conferenza di cui all'art. 76 dirimere eventuali conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti fra dirigenti dei servizi.

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario generale, esso viene risolto dalla giunta comunale.

3. Spetta al consiglio comunale la risoluzione dei conflitti di competenza fra gli organi elettivi e quelli burocratici.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto, con relazione scritta, all'esame dell'organo competente che assumerà le proprie determinazioni sentite le parti coinvolte.

ART. 78
Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento sulla dotazione organica del personale dettano, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale, le modalità dei concorsi per gli accessi ai posti e quant'altro necessario nella materia.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono stabilire le condizioni e disciplinare le modalità per autorizzare i dipendenti comunali, che ne fanno richiesta, a svolgere occasionalmente attività lavorative, al di fuori del loro rapporto di servizio con il Comune, a favore di altri enti pubblici o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il dipendente, comunque, non può essere autorizzato a svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto d'interesse con il Comune.

3. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano la possibilità di collaborazioni e consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.


CAPO II
Ordinamento dei servizi

ART. 79
Servizi pubblici

1. Nelle forme previste dalla legge, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta fra le varie forme di gestione è deliberata, previa valutazione comparativa di efficacia e di efficienza, favorendo possibilmente le forme di integrazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati nonché le cooperative di solidarietà sociale.

ART. 80
Forme di gestione dei servizi

1. Il consiglio comunale delibera la gestione dei servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non siano opportune altre forme di gestione;
b) in concessione a terzi, tramite opportune convenzioni, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

ART. 81
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare, approvandone lo statuto, la costituzione di aziende speciali, anche in ambito intercomunale, come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'azienda speciale:
a) il consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, compreso il presidente;
b) il presidente;
c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che è nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami, o per contratto a tempo determinato, dal consiglio di amministrazione.

3. Per i componenti del consiglio di amministrazione valgono le disposizioni di cui all'art. 32, commi 1, 3 e 5.

4. Non possono ricoprire la carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che siano in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio comunale.

6. Il sindaco può revocare il presidente e gli amministratori ai sensi dell'art. 32, comma 7, del presente Statuto, nonché nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di pregiudizio degli interessi dell'azienda. Del provvedimento motivato di revoca viene data comunicazione al consiglio.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da un apposito statuto approvato dal consiglio comunale e da regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione.

8. Lo statuto dell'azienda individua gli atti fondamentali che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio o della giunta.

ART. 82
Istituzioni

1. Il consiglio comunale può costituire un'istituzione per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Il regolamento stabilisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e le modalità per la nomina del direttore, cui spetta la responsabilità gestionale.

3. Il consiglio comunale stabilisce il capitale di dotazione da conferire all'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina le modalità di amministrazione e gestione dell'istituzione, nonché la vigilanza.

ART. 83
Forme associative di cooperazione

1. Il Comune, nei casi in cui la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente dei servizi o sia comunque opportuna una integrazione con altri comuni, può promuovere le forme associative più opportune e appropriate con gli altri comuni o con la provincia di Vicenza o aderire a quelle esistenti, delegando alle stesse la gestione integrata e coordinata di funzioni o di servizi.

ART. 84
Accordi di programma

1. Il Comune favorisce gli accordi di programma in conformità alla legge.

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