Comune di Valdagno
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CAPO I
Diritto di accesso e di informazione
1.Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è
allestito l'albo pretorio per la pubblicazione:
a) dello Statuto e dei regolamenti comunali;
b) delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
c) degli avvisi di convocazione del consiglio con l'elenco degli oggetti da
trattarsi;
d) delle autorizzazioni, concessioni, licenze, dispense, permessi, nulla-osta;
e) dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni altro atto che
dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui
procedimenti del Comune;
f) delle determinazioni dei dirigenti, nonché di ogni altro avviso o
provvedimento che, per disposizione di legge, del presente Statuto o dei regolamenti,
debba essere portato a conoscenza del pubblico.
3. Ove non sia altrimenti disposto, la durata di pubblicazione degli atti è fissata in quindici giorni consecutivi.
4. Il regolamento prevede la pubblicazione, le modalità di diffusione nonché di utilizzazione da parte degli organi del Comune di un bollettino periodico di informazione sulla propria attività.
5. Il regolamento può prevedere l'uso di altri mezzi di comunicazione per informare i cittadini sulle attività del Comune, stabilendo le modalità di utilizzazione da parte dei suoi organi.
ART. 48
Diritto di accesso e di informazione
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso il Comune.
2. A tale scopo il Comune istituisce un apposito ufficio a disposizione dei cittadini.
ART. 49
Rinvio alla normativa regolamentare
1. L'accesso agli atti comunali e l'informazione sugli stessi sono stabiliti dal regolamento nei limiti previsti dalla legge.
CAPO II
Difensore civico
ART. 50
Istituzione del difensore civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio
palese, con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti il consiglio assegnati
al Comune, entro novanta giorni dalla data di
proclamazione degli eletti. In caso di vacanza dell'ufficio, l'elezione avviene
entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della stessa vacanza.
2. Le candidature possono essere presentate anche su istanza popolare, accompagnata dalla firma autenticata di duecento elettori.
3. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e, comunque, fino all'elezione del successore e può essere rieletto una sola volta.
ART. 52
Requisiti ed incompatibilità
1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e di una speciale competenza nel campo giuridico amministrativo, acquisita anche nello svolgimento di funzioni presso aziende pubbliche o private, o, di incarichi pubblici.
2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi ha parenti o affini fino al quarto grado che rivestano nel Comune la
qualifica di consigliere comunale o di sindaco o di assessore, oppure di segretario
generale o dipendente;
b) chi è stato candidato alla carica di consigliere comunale e non è
stato eletto nella consultazione elettorale che ha designato il consiglio che
dovrebbe nominarlo.
3. L'ufficio di difensore civico è incompatibile:
a) con la carica di membro del Parlamento europeo o italiano, del Consiglio
regionale, provinciale e comunale;
b) con la qualifica di amministratore o dipendente di enti, istituzioni e aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti ed imprese che
abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque
ricevano da essa a qualunque titolo sovvenzioni o contribuzioni;
c) con l'iscrizione ad un partito politico e con gli incarichi di direzione
in associazioni di categroia o sindacali.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia per i consiglieri comunali.
1. Il difensore civico può essere revocato dall'incarico solo per gravi violazioni di legge o per accertato mancato esercizio del suo ufficio.
2. La revoca è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che vi sia proposta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati al Comune;
b) che la proposta sia notificata al difensore civico almeno dieci giorni prima
della seduta del consiglio comunale in cui l'oggetto è iscritto all'ordine
del giorno, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni;
c) che la proposta sia depositata presso l'ufficio del segretario generale nello
stesso termine di cui alla precedente lettera b);
d) che la proposta sia approvata con il voto favorevole di almeno due terzi
dei componenti il consiglio assegnati al Comune.
ART. 54
Competenze del difensore civico
1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su richiesta dei cittadini, singoli o associati, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali, nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Ai fini di cui alla comma 1, il difensore civico può:
a) richiedere l'esibizione di tutti gli atti e i documenti e convocare il segretario
generale o, per il suo tramite, il dirigente del settore interessato, per ottenere
ogni informazione necessaria per lo svolgimento del suo ufficio;
b) proporre, entro termini prefissati, l'esame congiunto di pratiche, con i
funzionari di cui alla lettera a) o con l'organo competente;
c) intimare, in caso di ritardo oltre i termini previsti dalla legge o dai regolamenti
comunali per la conclusione del procedimento, all'organo competente a provvedere
entro i termini definiti;
d) segnalare agli organi competenti e al segretario generale le disfunzioni,
gli abusi e le carenze riscontrati.
3. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni del suo ufficio.
ART. 55
Rapporti con il consiglio comunale
1. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, entro il mese di febbraio, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e propone le iniziative da adottare per eventuali modifiche delle norme regolamentari, dell'assetto organizzativo e delle prassi amministrative, in relazione alle disfunzioni e alle carenze rilevate nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La relazione di cui al comma 1 è discussa, entro il mese di maggio dello stesso anno, dal consiglio comunale per l'adozione di eventuali deliberazioni. Alla relativa riunione del consiglio comunale, il difensore civico può partecipare con diritto di parola.
3. Il consiglio comunale può convocare, di propria iniziativa o su richiesta motivata del difensore civico, lo stesso difensore civico per avere chiarimenti o notizie sulla sua attività. Il consiglio comunale decide se l'audizione debba avvenire in seduta pubblica o segreta.
4. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata all'albo pretorio e nel bollettino dell'Amministrazione comunale.
1. L'Amministrazione comunale deve mettere a disposizione del difensore civico idonei locali, attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Al difensore civico spetta l'indennità di funzione stabilita per il vicesindaco.
ART. 57
Difensore civico pluricomunale
1. Il Comune può accordarsi con altri comuni per nominare un'unica persona che svolga la funzione di difensore civico per tutti in comuni interessati.
2. I requisiti, le cause d'incompatibilità e di ineleggibilità alla carica, le modalità di elezione, la sede dell'ufficio, i mezzi e le prerogative del difensore civico pluricomunale sono fissati da un'apposita convenzione fra i comuni interessati, che deve essere approvata dal consiglio comunale con le stesse modalità di votazione stabilite dalla legge per l'adozione dello Statuto.
3. Al difensore civico pluricomunale si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili.
CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo
ART. 58
Attività amministrativa
1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di pubblicità, secondo le norme della legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Il Comune, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e attraverso il regolamento, individua per ogni tipo di procedimento, l'unità operativa responsabile e le modalità per la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.
3. E' garantita, comunque, la partecipazione dei cittadini ed il contraddittorio con i soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, secondo le modalità stabilite nei regolamenti.
CAPO IV
La consultazione e la partecipazione della popolazione
ART. 59
Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini
1. I cittadini, singoli o associati partecipano all'attività amministrativa
del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:
a) le istanze, le petizioni e le proposte;
b) il referendum consultivo;
c) le consultazioni popolari;
d) gli organismi di partecipazione;
e) le libere forme associative locali.
2. Possono utilizzare gli strumenti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 anche i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri residenti nel Comune.
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi di competenza comunale.
2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e con firma autenticata al protocollo del Comune, che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, richiesta o denuncia che un numero minimo di trenta cittadini singoli, oppure un'associazione inserita nel registro municipale di cui all'art. 67, o un organismo di partecipazione, possono esporre al sindaco per far presente comuni necessità o promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza comunale.
2. Le firme dei richiedenti devono essere raccolte in moduli forniti dal Comune e devono essere autenticate.
1. Un numero minimo di sessanta cittadini singoli, oppure tre associazioni inserite nel registro municipale di cui all'art. 67, o un organismo di partecipazione, possono avanzare al presidente del consiglio comunale proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi di competenza comunale.
2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. Le firme dei proponenti devono essere raccolte in moduli forniti dal Comune e devono essere autenticate.
ART. 63
Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte
1. Il presidente del consiglio comunale informa il sindaco delle proposte ricevute e le iscrive all'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile.
2. Una rappresentanza dei presentatori delle proposte, composta da non più di tre firmatari, può chiedere audizione per esporre verbalmente al consiglio le problematiche proposte.
3. Il consiglio comunale esprime le proprie determinazioni sulle proposte entro il termine di sessanta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno; delle determinazioni assunte viene data comunicazione al primo dei presentatori.
4. Il sindaco risponde alle istanze ed alle petizioni entro trenta giorni dalla data di presentazione e ne dà notizia al consiglio comunale.
5. Non possono essere ripresentate proposte, istanze e petizioni non accolte, prima che sia trascorso un anno.
1. Il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può chiedere che venga indetto un referendum consultivo su materie di competenza degli organi comunali.
2. Al fine di raccogliere le firme necessarie per la promozione del referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a trenta, devono sottoporre il testo dei quesiti ad una commissione, che ne valuta la legittimità ai sensi delle disposizioni del presente articolo e del regolamento di cui al comma 12. La Commissione, verificata la qualità di elettore del Comune dei presentatori, decide sull'ammissibilità del referendum e ne dà comunicazione al primo dei presentatori entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. La commissione è costituita dal sindaco entro trenta giorni dal giuramento ed è composta dal segretario generale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridiche, scelti tra i designati dai capigruppo consiliari rispettivamente di maggioranza e di minoranza. Il sindaco, dopo una nuova designazione dei capigruppo, provvede alla sostituzione dell'esperto che per qualsiasi ragione cessi dall'incarico.
4. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti e delibera a maggioranza di voti.
5. Contro la decisione, che dichiara l'inammissibilità della richiesta referendaria, è ammesso ricorso al consiglio comunale da parte dei promotori. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione d'inammissibilità. Il consiglio comunale decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Il deposito presso l'ufficio del segretario generale di tutti i fogli contenenti le firme deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di comunicazione di ammissione del referendum, di cui al comma 2, o dalla data di accoglimento del ricorso, di cui al comma 5.
7. Il referendum consultivo è improponibile:
a) per le deliberazioni o le questioni concernenti persone che occupino cariche
elettive nel Comune o che svolgano ruoli nella struttura dell'Ente o in organismi
dal Comune dipendenti o controllati;
b) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni o revoche;
c) per le materie contabili, finanziarie o tributarie;
d) per le materie per le quali il Comune deve provvedere entro i termini fissati
dalla legge;
e) per le materie che sono state oggetto di trattative con altri comuni e che
sono state formalizzate in accordi già ratificati dai comuni interessati.
8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Non può essere depositata richiesta di referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del consiglio comunale, o, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di un'altra richiesta referendaria sullo stesso oggetto o su oggetto di evidente analogia, respinta dall'organo competente.
9. Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla data di deposito dei fogli contenenti le firme autenticate. Nello stesso anno solare possono essere indetti più referendum solo se è possibile fissare un'unica data di convocazione degli elettori.
10. Nel caso che, prima della data di svolgimento del referendum, l'oggetto del quesito referendario sia accolto dall'organo competente del Comune, il sindaco dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.
11. Il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato della consultazione, sottopone all'esame dell'organo competente la questione oggetto del referendum.
12. Le restanti norme per l'indizione e l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
ART. 65
Consultazione della popolazione
1. Il consiglio e la giunta, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, o, nei casi di cui al comma 3, deliberano la consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori della stessa.
2. Le forme di consultazione sono definite con la deliberazione di cui al comma 1.
3. Cinquecento residenti nel Comune, di età non inferiore ai sedici anni, o cinque associazioni iscritte nel registro municipale o un organismo di partecipazione possono chiedere che sia indetta la consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori della stessa.
4. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti su cui, a norma dell'articolo 64, comma 7, non è ammesso il referendum consultivo.
5. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione della consultazione popolare sono stabilite nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
ART. 66
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa.
2. Per organismi di partecipazione si intendono:
a) aggregazioni di secondo grado composte da un numero minimo di associazioni
e dotate di una struttura di coordinamento ed integrazione ad impostazione democratica;
b) aggregazione di cittadini su base territoriale di quartiere o di frazione;
3. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni
e degli organismi di partecipazione:
a) definisce la dimensione minima, quantitativa o territoriale, sufficiente
a costituire un organismo di partecipazione;
b) definisce la struttura e le modalità per l'elezione delle cariche;
c) disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze degli organismi
di partecipazione e per il loro funzionamento;
d) determina i supporti logistici utili per il loro funzionamento.
4. Gli organismi di partecipazione possono esprimere parere, avanzare proposte o richiedere la consultazione della popolazione su problemi relativi ai loro specifici settori o attinenti al loro territorio.
5. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dagli organismi elettivi del Comune.
ART. 67
Registro delle associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e ne favorisce la partecipazione all'amministrazione locale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
3. Per essere iscritte nel registro di cui al comma 2, le associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto nel proprio statuto forme di accesso, elettorali interne e decisionali, che garantiscano i principi di democrazia e di trasparenza.
4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.
ART. 68
Rapporti tra il Comune e le associazioni e gli organismi di partecipazione
1. Il Comune può stipulare con ciascuna associazione iscritta nel registro municipale di cui all'art. 67 o con ciascun organismo di partecipazione, convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi o per la gestione di beni o attività.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione e di controllo, gli eventuali rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune può, nel rispetto dei criteri prefissati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogare alle associazioni iscritte nel registro municipale di cui all'art. 67 e agli organismi di partecipazione, sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari per favorire la loro attività.
4. Le associazioni iscritte nel registro municipale di cui all'art. 67 e gli organismi di partecipazione hanno diritto, secondo le modalità fissate dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune e di essere consultati, su loro richiesta, sulle materie riguardanti le loro finalità.
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