Comune di Valdagno

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Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI


CAPO I
Il Comune di Valdagno


ART. 1
Il Comune di Valdagno

1. Il Comune di Valdagno rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune di Valdagno è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali e dalle norme del presente Statuto.

3. La sede municipale è ubicata nel Capoluogo. Uffici distaccati possono essere aperti in altre località.

4. Gli organi elettivi si riuniscono di norma nella sede municipale; in particolari circostanze possono essere convocati anche in sedi diverse del territorio comunale.


ART. 2
Funzioni

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Il Comune svolge le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, commina sanzioni amministrative, ove previste dai regolamenti comunali, e ne determina l'importo.

4. Il Comune partecipa al processo di integrazione culturale ed economica dell'Europa; promuove e valorizza scambi, rapporti e gemellaggi con le comunità locali di altre Nazioni.


ART. 3
Elementi costitutivi

1. Il Comune di Valdagno ha un territorio che si estende per Km. 50,2 e confina con i Comuni di Cornedo Vicentino, Brogliano, Altissimo, Crespadoro, Recoaro Terme, Torrebelvicino, Schio e Monte di Malo. La pianta allegata al presente Statuto descrive la configurazione territoriale ed i confini del Comune.

2. Il Comune ha una popolazione che risiede nel Capoluogo e nelle frazioni di Campotamaso, Castelvecchio, Cerealto, Massignani, Piana e San Quirico.


ART. 4
Elementi distintivi

1. Il Comune di Valdagno si fregia del titolo di "città", concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1955.

2. Il Comune, a cui è stata concessa la medaglia d'argento al "Valor militare per attività partigiana", ha come segni distintivi lo stemma e il gonfalone.

3. Lo stemma e il gonfalone sono quelli concessi dal Presidente della Repubblica alla Città di Valdagno con decreto in data 29 marzo 1995. L'uso dello stemma e del gonfalone della Città negli uffici, nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali è disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi.


CAPO II
Finalità

Sezione 1^
Finalità


ART. 5
Finalità

1. Il Comune di Valdagno ha come fine unificante delle proprie scelte amministrative quello di tutelare e di valorizzare la dignità umana di tutti i cittadini, specialmente di quelli più deboli.

2. Ogni cittadino è una persona portatrice di valori, di diritti e di doveri, che possono essere pienamente vissuti e rispettati solo all'interno di una comunità retta democraticamente.

3. Il Comune di Valdagno orienta ogni sua iniziativa alla promozione della libertà e della solidarietà in ogni articolazione familiare, economica, culturale, religiosa e politica della comunità locale.

4. Nell'ambito della legislazione vigente il Comune opera al fine di perseguire l'integrazione socio-economica degli immigrati e dei cittadini che tornano dall'estero.

5. Il Comune promuove a tutti i livelli l'affermarsi di una cultura di pace, utilizzando anche gli strumenti idonei previsti dall'attuale legislazione.

ART. 6
Pari opportunità

1. Il Comune promuove azioni per favorire la pari opportunità per le donne e per gli uomini, disciplinando in sede regolamentare le modalità di intervento.

2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nonché, tenuto conto della composizione del consiglio, nelle commissioni in cui è prevista la presenza di consiglieri comunali.

ART. 7
Tutela della salute

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, riconosce come fondamentale e prioritaria la necessità di garantire il diritto alla salute e concorre a realizzare la prevenzione delle malattie e la tutela della salubrità e della sicurezza degli ambienti, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie.

2. Il Comune rivolge un'attenzione particolare, anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi, agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.

ART. 8
Promozione dei più deboli

1. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia. A tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura e a tutto ciò che concorre a migliorare la qualità della vita.

2. Il Comune attribuisce priorità agli interventi destinati alle persone emarginate e con difficoltà fisiche, sociali ed economiche. Esso concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la libertà e l'eguaglianza, il pieno sviluppo della persona, la possibilità di partecipazione alla vita sociale, politica ed economica.

ART. 9
Diritti del contribuente

1. Il Comune riconosce i diritti del contribuente ed applica i principi previsti dalla legge in materia.

ART. 10
Tutela e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire e ad eliminare l'inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

ART. 11
Cultura ed identità

1. Il Comune riconosce e tutela, nelle loro varie manifestazioni, la storia, la cultura, la lingua e le tradizioni della comunità locale.

2. Il Comune conserva la toponomastica originaria, nella lingua della comunità secondo la tradizione.

ART. 12
Attività economiche

1. Il Comune, riconoscendo come elemento fondamentale della storia della comunità locale la tradizione artigiana ed industriale, specialmente tessile, favorisce il corretto sviluppo di tutte le attività economiche, al fine di valorizzare la funzione individuale e sociale del lavoro e dell'iniziativa imprenditoriale.

ART. 13
Programmazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso i metodi e gli strumenti della programmazione.

ART. 14
Aggregazioni ed associazioni

1. Il Comune riconosce, tutela e valorizza le aggregazioni sociali, le associazioni, il volontariato e la cooperazione, favorendone l'attività.

2. Il Comune riconosce, tutela ed aiuta la famiglia come ambito fondamentale per lo sviluppo e il completamento della persona.

3. Riconosce la rilevanza delle associazioni culturali e ne valorizza il ruolo, favorendone l'attività.

4. Incoraggia e favorisce lo sport, il turismo e le attività del tempo libero. Le modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 15
Informazione e partecipazione

1. Il Comune favorisce la partecipazione responsabile dei cittadini, singoli ed associati, attraverso l'informazione sulla propria attività.


Sezione 2^
Obiettivi particolari


ART. 16
Cooperazione intercomunale

1. Il Comune, allo scopo di favorire nuove opportunità di sviluppo, intende:
a) perseguire l'integrazione con i Comuni della Valle dell'Agno nonché con il Comune di Schio nel contesto dello sviluppo globale dell'alto vicentino;
b) cooperare con i Comuni dell'area pedemontana ed alto veneta;
c) collaborare con la Comunità Montana, cui appartiene, anche mediante delega di funzioni o servizi.

2. Il Comune di Valdagno attua collegamenti formali ed operativi con la Provincia di Vicenza e con i comuni contermini e, nel rispetto delle specifiche identità, ricerca con essi collaborazioni e sinergie.

3. Il Comune collabora con la Regione del Veneto secondo le norme dello Statuto regionale.


CAPO III
Statuto e regolamenti


ART. 17
Lo Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Valdagno, in attuazione della legge.

ART. 18
I regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto della legge e dello Statuto, adotta regolamenti attuativi per:
a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
b) il funzionamento degli organi elettivi;
c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione dell'organico del personale;
d) la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi;
e) la disciplina dei contratti;
f) la disciplina di ogni altra materia di sua competenza.

2. Ogni regolamento è deliberato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio in carica.

3. Ogni regolamento è pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il regolamento è ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, salvo diversa espressa disposizione, entra in vigore alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

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